Corte costituzionale
Sentenza n. 100/2023
Corte cost., sent. 22 maggio 2023, n. 100
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 100/2023
- Data di deposito
- 22 maggio 2023
- Data di decisione
- 21 marzo 2023
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:100
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 3, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 6 del 27 maggio 2022
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 2, lett. b), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 3, Costituzione
- art. 51, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 45541
Il ricorso introduttivo determina il perimetro del thema decidendum , insuscettibile di ampliamenti ad opera delle memorie illustrative. ( Precedenti: S. 240/2022; S. 119/2022 - mass. 44774; S. 165/2017 - mass. 41478; S. 272/2016 - mass. 39197; S. 202/2016 - mass. 39031; S. 145/2016 - mass. 38928 ).
Massima n. 45542
La frequenza di un corso-concorso, in assenza di una preliminare prova pubblica di selezione degli aspiranti, non è equiparabile al superamento di un concorso pubblico, ai sensi dell'art. 97 Cost. ( Precedenti: S. 95/2021 - mass. 43881; S. 277/2013 - mass. 37461; S. 30/2012 - mass. 36087; S. 127/2011 - mass. 35576; S. 225/2010 - mass. 34771 ).
Massima n. 45543
È dichiarato inammissibile, per insufficiente motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost. dell'art. 4, comma 3, della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2022, che detta la procedura per l'iscrizione straordinaria all'albo dei segretari regionali. Il parametro evocato è inconferente, in quanto le normative delle regioni ad autonomia speciale che regolano l'accesso all'albo dei segretari comunali (e quelle relative all'attribuzione delle relative funzioni vicarie) vanno ricondotte alla competenza statutaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, che include la disciplina del relativo personale. Il ricorso introduttivo, pur riconoscendo l'ascrizione della disposizione impugnata alla indicata competenza statutaria, ne ha contestualmente lamentato l'incidenza sull'ordinamento civile, ma non ha fornito a supporto adeguata motivazione, anche tenendo conto della memoria illustrativa e di quella depositata in vista dell'udienza di discussione (e considerando che, comunque, esse non possono ampliare il thema decidendum ). ( Precedenti: S. 60/2023 - mass. 45491; S. 39/2022 - mass. 44653; S. 167/2021 - mass. 44178; S. 95/2021; S. 25/2021 - mass. 43609; S. 52/2017 - mass. 39351; S. 151/2015 - mass. 38485; S. 132/2006 - mass. 30302 ).
Massima n. 45544
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione all'art. 2, lett. b), dello statuto e dell'art. 97 Cost., l'art. 4, comma 3, della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2022, nella parte in cui prevede che ai soggetti di cui alle lett. a) (dirigenti regionali) e b) (soggetti in possesso di laurea) del comma 6 dell'art. 1 della legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998 non è applicabile la disposizione di cui all'art. 1, comma 7, della medesima legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998. La disposizione impugnata dal Governo, che detta la procedura per l'iscrizione straordinaria all'albo dei segretari regionali, deroga alla regola generale per cui l'iscrizione suddetta può avvenire previo superamento del relativo concorso pubblico regionale. L'esonero dei soggetti che non hanno superato lo specifico concorso segretariale e il relativo esame finale previsto dal citato art. 1, comma 7, rinnova ed aggrava la violazione dell'art. 97 Cost., perché consente la diretta iscrizione all'albo (sia pur in via straordinaria) senza nemmeno il previo accrescimento delle loro capacità tecnico-professionali, che quel corso sarebbe indirizzato a ottenere. Neppure attenua la lesione il carattere straordinario dell'iscrizione, né la circostanza per cui tutti i soggetti di cui all'art. 1, comma 6, della legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998 possono svolgere le funzioni di segretario comunale solo a tempo determinato, per reggenza o copertura temporanea, e per il solo tempo necessario all'insediamento dei vincitori di concorsi o finanche degli idonei non vincitori. La straordinarietà dell'iscrizione indica soltanto che la possibilità di iscriversi è soggetta a un termine, ma nulla dice circa la durata dell'iscrizione, la quale, in difetto di previsione contraria, non può considerarsi temporanea. Né ha pregio il rilievo che vincitori e idonei ai concorsi pubblici regionali prevalgano, persino nelle assegnazioni temporanee, sui soggetti qui considerati: costoro vengono bensì privati dell'incarico, ma cionondimeno mantengono l'iscrizione all'albo e potrebbero perciò nuovamente ottenere incarichi in futuro. (Precedente: S. 60/2023 - mass. 45491).
Massima n. 45545
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 2, lett. b ), dello statuto, e agli artt. 3, 51, primo comma, e 97 Cost., dell'art. 4, comma 3, della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2022, nella parte in cui prevede che ai soggetti di cui alle lett. c ) (soggetti iscritti all'albo nazionale) e d ) (segretari degli enti locali in servizio presso le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano) del comma 6 dell'art. 1 della legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998 non è applicabile la disposizione di cui all'art. 1, comma 8, della medesima legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998. La disposizione impugnata dal Governo, che detta la procedura per l'iscrizione straordinaria all'albo dei segretari regionali, deroga alla regola generale per cui l'iscrizione suddetta può avvenire previo superamento del relativo concorso pubblico regionale, prevedendo, per i soggetti indicati, la frequenza di un corso di formazione professionalizzante (sulle peculiarità dell'ordinamento regionale) e il superamento del relativo esame finale. Essa, da un lato, non viola il principio secondo cui l'attribuzione e la ripartizione dei compiti istituzionali dei funzionari statali spettano al legislatore statale; è infatti risolutivo rilevare che i segretari comunali valdostani non sono funzionari statali, ma regionali. Dall'altro lato, il corso di formazione, con il relativo esame finale, riguarda soggetti che hanno vinto l'apposito concorso pubblico, nazionale, per segretari degli enti locali, ossia soggetti la cui specifica preparazione e capacità professionale è stata oggetto di apposita verifica, il che rende marginale e non rilevante l'esonero straordinario dal corso di formazione sulle peculiarità dell'ordinamento regionale. Da ultimo, va sollecitato il legislatore regionale a un intervento riformatore coerente, anche alla luce dell'annunciata revisione organica della disciplina regionale vigente in materia (art. 1 della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2021).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge della Regione Valle d'Aosta 27 maggio 2022, n. 6 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali), nella parte in cui prevede che ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell'art. 1 della legge della Regione Valle d'Aosta 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta), non è applicabile la disposizione di cui all'art. 1, comma 7, della medesima legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2022, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2022, nella parte in cui prevede che ai soggetti di cui alle lettere c) e d) del comma 6 dell'art. 1 della legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998 non è applicabile la disposizione di cui all'art. 1, comma 8, della medesima legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998, promosse, in riferimento all'art. 2, lettera b), della legge costituzionale 2 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e agli artt. 3, 51, primo comma, e 97 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 maggio 2023.
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo integrale
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