Corte costituzionale

Sentenza n. 10/2023

Corte cost., sent. 31 gennaio 2023, n. 10

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
10/2023
Data di deposito
31 gennaio 2023
Data di decisione
19 dicembre 2022
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Amoroso
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:10

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 45321

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in via principale dalla CTP di Arezzo in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 32, primo comma, n. 2), del d.P.R. n. 600 del 1973, che pone la presunzione secondo cui i prelevamenti sul conto corrente, se non risultanti dalle scritture contabili dell'imprenditore e salvo che quest'ultimo ne indichi il beneficiario, costituiscono, per un pari importo, ricavi. La disposizione censurata deve essere interpretata nel senso che, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi "occulti", scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore possa sempre, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, opporre la prova presuntiva contraria e in particolare possa eccepire la incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati. La possibilità della prova contraria da parte del contribuente - estesa a ogni presunzione semplice ai sensi dell'art. 2729 cod. civ. e integrata dalla deducibilità del fatto notorio ai sensi dell'art. 115, secondo comma, cod. proc. civ. - assicura la non arbitrarietà della presunzione legale in favore del fisco, fondata su dati di esperienza generalizzati secondo l' id quod plerumque accidit , nonché il rispetto della capacità contributiva. ( Precedenti: S. 188/2018 - mass. 40295; S. 269/2017; S. 228/2014 - mass. 38120; S. 139/2010 - mass. 34603; S. 225/2005 - mass. 29442; S. 346/1999 - mass. 24842; O. 260/2000 - mass. 25479 ).

Massima n. 45322

Ogni prelievo tributario deve avere una causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza. ( Precedenti: S. 156/2001 - mass. 26245; S. 111/1997 - mass. 23271; S. 21/1996 - mass. 22138; S. 143/1995 - mass. 21365; S. 179/1985 - mass. 10989; S. 200/1976 - mass. 8507 ).

Massima n. 45323

Il giudice tributario deve far uso dei poteri istruttori riconosciutigli dal comma 1 dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 (facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta), in un contesto processuale di pienezza del contradditorio e di parità delle armi, quale proiezione del canone del giusto processo di cui all'art. 111, primo e secondo comma, Cost. ( Precedenti: S. 73/2022 - mass. 44615; S. 18/2000 - mass. 25108 e 25109 ).

Massima n. 45324

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in via gradata dalla CTP di Arezzo in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 32, primo comma, n. 2), del d.P.R. n. 600 del 1973, che pone, anche per gli imprenditori assoggettati a un regime di contabilità semplificata ai sensi dell'art. 18 t.u. imposte redditi, la presunzione secondo cui i prelevamenti sul conto corrente, se non risultanti dalle scritture contabili dell'imprenditore e salvo che quest'ultimo ne indichi il beneficiario, costituiscono, per un pari importo, ricavi. La disposizione censurata non vìola gli evocati parametri poiché il regime di contabilità degli imprenditori commerciali si caratterizza per le continue movimentazioni sul conto corrente dovute a un'attività nella quale, a differenza di quanto avviene per lavoratori autonomi e professionisti, prevale, sul lavoro proprio dell'imprenditore, l'apparato organizzativo che lo sostiene. Peraltro il d.l. n. 193 del 2016, come convertito, ha risolto il problema delle eventuali difficoltà probatorie derivanti da situazioni come quella dell'imprenditore assoggettato a contabilità semplificata, prevedendo adeguate soglie di movimentazioni giornaliere su conto corrente (sino all'importo di 1.000,00 euro) e mensili (sino all'importo complessivo di 5.000,00 euro), solo dopo il superamento delle quali opera la presunzione in esame. ( Precedente: S. 228/2014 - mass. 38120 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, numero 2), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevate in via principale, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Arezzo con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, numero 2), del d.P.R. n. 600 del 1973, sollevate in via gradata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Arezzo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2022.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 31 gennaio 2023.

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA

Testo integrale

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