Corte costituzionale

Ordinanza n. 28/2023

Corte cost., ord. 23 febbraio 2023, n. 28

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
28/2023
Data di deposito
23 febbraio 2023
Data di decisione
10 febbraio 2023
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:28

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 45400

Il principio della soggezione del giudice soltanto alla legge, sancito dall'art. 101, secondo comma, Cost. - unitamente al complesso di quelli collocati nella Sezione I del Titolo IV della Parte II della Costituzione - è posta, tra l'altro, a presidio del principio dell'indipendenza (c.d. "esterna") del giudice da ogni altro potere dello Stato, così come della sua indipendenza (c.d. "interna") da tutti gli altri giudici, dai quali si distingue soltanto per diversità di funzioni, ma rispetto ai quali non si trova in vincolo di soggezione gerarchica. Il principio dell'indipendenza "interna" del giudice non osta a che la sua potestas iudicandi sia delimitata, in conformità alla legge processuale vigente - che è anch'essa parte integrante di quella "legge" a cui il giudice è soggetto in forza dell'art. 101, secondo comma, Cost. - da provvedimenti di altri giudici, ovvero da atti di altri soggetti. ( Precedenti: S. 375/1996 - mass. 22923; S. 50/1970 - mass. 4941 ).

Massima n. 45401

Il principio di terzietà e imparzialità del giudice, sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost. e dall'art. 6, par. 1, CEDU, esclude che possa giudicare di una controversia un giudice che abbia un interesse proprio nella causa ovvero che abbia già precedentemente svolto funzioni decisorie nella stessa causa: preclusione, quest'ultima, finalizzata a evitare che la decisione sul merito possa essere o apparire condizionata dalla forza della prevenzione - ossia dalla naturale tendenza a confermare una decisione già presa o a mantenere un atteggiamento già assunto - scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima res iudicanda. ( Precedenti: S. 64/2022 - mass. 44655; S. 155/1996 - mass. 22416 ).

Massima n. 45402

La palese inconferenza dei parametri evocati si traduce in una ragione di manifesta inammissibilità delle questioni prospettate. ( Precedenti: S. 259/2022 - mass. 45171; S. 23/2022; S. 172/2021 - mass. 44074; O. 69/2021 - mass. 43817 ).

Massima n. 45403

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per oscurità e contraddittorietà dell'intervento richiesto, nonché per inconferenza dei parametri evocati, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GIP del Tribunale di Bologna in riferimento complessivamente agli artt. 101, secondo comma, 111, secondo e sesto comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, par. 1, CEDU - dell'art. 429, comma 2-bis, cod. proc. pen. (applicabile ratione temporis), in combinato disposto con l'art. 458, nella parte in cui consentono che il giudizio abbreviato richiesto a seguito di riqualificazione giuridica del fatto con il decreto che dispone il giudizio sia celebrato da un giudice che non potrebbe dirsi terzo e imparziale, in quanto vincolato alla precedente statuizione del GUP, né soggetto soltanto alla legge; nonché dell'art. 34 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede, in detta ipotesi, l'incompatibilità del giudice. Il rimettente censura la disciplina che lo individua come competente a procedere al giudizio abbreviato sulla base della nuova imputazione e non gli consente di dichiararsi incompatibile, ma non indica quale altro giudice, non soggetto al vincolo ipotizzato, dovrebbe essere competente a giudicare della responsabilità penale dell'imputato. Rispetto al vulnus denunciato, come argomentato nell'ordinanza, sono inoltre ictu oculi inconferenti sia il principio di terzietà e imparzialità, che si riferisce a condizionamenti derivanti da funzioni decisorie svolte dallo stesso giudice nella medesima causa, sia quello della soggezione del giudice soltanto alla legge, il quale non osta a che la sua potestas iudicandi sia delimitata, in conformità alla legge processuale vigente, da provvedimenti di altri giudici. (Precedenti: O. 107/2022 - mass. 44909; S. 20/2022 - mass. 44658; S. 168/2021 - mass. 44191).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 429, comma 2-bis, del codice di procedura penale, in combinato disposto con l'art. 458 del medesimo codice, e dell'art. 34 cod. proc. pen., sollevate, in riferimento complessivamente agli artt. 101, secondo comma, 111, secondo e sesto comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 23 febbraio 2023.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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