Corte costituzionale

Ordinanza n. 13/2023

Corte cost., ord. 7 febbraio 2023, n. 13

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
13/2023
Data di deposito
7 febbraio 2023
Data di decisione
11 gennaio 2023
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:13

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 3, secondo periodo, legge della Regione siciliana n. 17 del 31 maggio 1994

Parametri

Massime

Massima n. 45302

È dichiarata manifestamente inammissibile - per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza e per essere la questione coincidente con altra già dichiarata inammissibile - la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal CGARS in riferimento all'art. 14, comma 1, lett. n ), dello statuto reg. Siciliana e agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s ), Cost., dell'art. 5, comma 3, secondo periodo, della legge reg. Siciliana n. 17 del 1994, che, con riguardo alle richieste di nulla osta alla concessione in sanatoria, esclude l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dal vincolo paesaggistico nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia sopravvenuto rispetto all'ultimazione di un'opera abusiva. Il rimettente non motiva adeguatamente circa la pertinenza del parametro interposto evocato, costituito dalla norma di riforma economico-sociale contenuta nell'art. 167, comma 5, cod. beni culturali. Inoltre la sentenza n. 75 del 2022 ha già dichiarato inammissibile una coincidente questione affetta dagli stessi vizi motivazionali riscontrati nella presente. ( Precedente: S. 75/2022 - mass. 44868 ).

Massima n. 45303

È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal CGARS in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 5, comma 3, secondo periodo, della legge reg. Siciliana n. 17 del 1994 che, con riguardo alle richieste di nulla osta alla concessione in sanatoria, esclude l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dal vincolo paesaggistico nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia sopravvenuto rispetto all'ultimazione di un'opera abusiva. La sentenza n. 75 del 2022 ha già dichiarato non fondata una coincidente questione prospettata nei medesimi termini, rispetto alla quale il rimettente non adduce argomenti nuovi, idonei a mutare le conclusioni già raggiunte. ( Precedenti: S. 75/2022 - mass. 44870; O. 220/2022 - mass. 45160; O. 244/2021 - mass. 44408 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, secondo periodo, della legge della Regione Siciliana 31 maggio 1994, n. 17 (Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti), sollevata, in riferimento all'art. 14, comma 1, lettera n), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana», convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con le sentenze indicate in epigrafe;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, secondo periodo, della legge reg. Siciliana n. 17 del 1994, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con le sentenze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Daria de PRETIS, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 7 febbraio 2023.

Il Direttore della Cancelleria

Testo integrale

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