Corte costituzionale
Ordinanza n. 13/2023
Corte cost., ord. 7 febbraio 2023, n. 13
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 13/2023
- Data di deposito
- 7 febbraio 2023
- Data di decisione
- 11 gennaio 2023
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:13
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 3, secondo periodo, legge della Regione siciliana n. 17 del 31 maggio 1994
Parametri
- art. 9, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett s), Costituzione
- art. 14, comma 1, lett n), statuto regione Sicilia
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
Massime
Massima n. 45302
È dichiarata manifestamente inammissibile - per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza e per essere la questione coincidente con altra già dichiarata inammissibile - la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal CGARS in riferimento all'art. 14, comma 1, lett. n ), dello statuto reg. Siciliana e agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s ), Cost., dell'art. 5, comma 3, secondo periodo, della legge reg. Siciliana n. 17 del 1994, che, con riguardo alle richieste di nulla osta alla concessione in sanatoria, esclude l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dal vincolo paesaggistico nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia sopravvenuto rispetto all'ultimazione di un'opera abusiva. Il rimettente non motiva adeguatamente circa la pertinenza del parametro interposto evocato, costituito dalla norma di riforma economico-sociale contenuta nell'art. 167, comma 5, cod. beni culturali. Inoltre la sentenza n. 75 del 2022 ha già dichiarato inammissibile una coincidente questione affetta dagli stessi vizi motivazionali riscontrati nella presente. ( Precedente: S. 75/2022 - mass. 44868 ).
Massima n. 45303
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal CGARS in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 5, comma 3, secondo periodo, della legge reg. Siciliana n. 17 del 1994 che, con riguardo alle richieste di nulla osta alla concessione in sanatoria, esclude l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dal vincolo paesaggistico nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia sopravvenuto rispetto all'ultimazione di un'opera abusiva. La sentenza n. 75 del 2022 ha già dichiarato non fondata una coincidente questione prospettata nei medesimi termini, rispetto alla quale il rimettente non adduce argomenti nuovi, idonei a mutare le conclusioni già raggiunte. ( Precedenti: S. 75/2022 - mass. 44870; O. 220/2022 - mass. 45160; O. 244/2021 - mass. 44408 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, secondo periodo, della legge della Regione Siciliana 31 maggio 1994, n. 17 (Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti), sollevata, in riferimento all'art. 14, comma 1, lettera n), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana», convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con le sentenze indicate in epigrafe;
2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, secondo periodo, della legge reg. Siciliana n. 17 del 1994, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con le sentenze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Daria de PRETIS, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 7 febbraio 2023.
Il Direttore della Cancelleria
Testo integrale
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