Corte costituzionale
Sentenza n. 92/2022
Corte cost., sent. 12 aprile 2022, n. 92
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 92/2022
- Data di deposito
- 12 aprile 2022
- Data di decisione
- 8 marzo 2022
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:92
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 29 del 13 ottobre 2020
- art. 18, comma 2, legge della Regione Abruzzo n. 29 del 13 ottobre 2020
- art. 25, comma 2, legge della Regione Abruzzo n. 29 del 13 ottobre 2020
- art. 5, comma 3, legge della Regione Abruzzo n. 29 del 13 ottobre 2020
- art. 7, legge della Regione Abruzzo n. 29 del 13 ottobre 2020
- art. 10, comma 2, legge della Regione Abruzzo n. 29 del 13 ottobre 2020
- art. 23, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 29 del 13 ottobre 2020
Parametri
Massime
Massima n. 44875
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s ), Cost. - dell'art. 19, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 29 del 2020, secondo cui il Comune può adottare, con specifica e motivata delibera, misure premiali per la riqualificazione urbana realizzata attraverso interventi di ristrutturazione, ampliamento, demolizione e ricostruzione di edifici residenziali e non residenziali. L'omesso richiamo alla legge reg. Abruzzo n. 49 del 2012, le cui previsioni mirano a salvaguardare la compatibilità degli interventi di riqualificazione con le prescrizioni poste a tutela del paesaggio, non può essere interpretato come una deroga, in difetto di esplicite indicazioni di segno contrario, tanto più necessarie in ragione di fondamentali esigenze di certezza e del rango primario degli interessi coinvolti. ( Precedente: S. 124/2021 - mass. 43936 ).
Massima n. 44876
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, commi secondo, lett. s ), e terzo, Cost. - dell'art. 18, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 29 del 2020 che, nella sua formulazione originaria, con riguardo agli immobili pubblici oggetto di alienazione attribuisce la libera facoltà di realizzare il passaggio tra diverse destinazioni d'uso. Lo ius superveniens di cui all'art. 19, comma 7, lett. a ), della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2021 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i mutamenti di destinazione d'uso non soltanto non sono «sempre» consentiti, ma che sono altresì subordinati al rispetto delle pertinenti prescrizioni dell'art. 23- ter t.u. edilizia. Le modificazioni apportate dal legislatore regionale sono satisfattive delle pretese del ricorrente e si deve ritenere che la disposizione impugnata, nel limitato tempo della sua vigenza (dal 17 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020), non abbia prodotto gli effetti lesivi paventati dalla difesa statale. ( Precedenti: S. 42/2021 - mass. 43698 ).
Massima n. 44877
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale -promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 25, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 29 del 2020 che, nella sua formulazione originaria, consente l'installazione, in deroga alla disciplina del t.u. edilizia, di manufatti leggeri su aree private per un periodo non superiore a due anni a partire dalla comunicazione di inizio lavori (CIL). Lo ius superveniens di cui all'art. 19, comma 7, lett. c ), della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2021 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'installazione di tali manufatti temporanei è consentita soltanto per un periodo di 180 giorni e comunque fino al termine dello stato di emergenza connesso alla diffusione pandemica da COVID-19, e fatta salva l'acquisizione del relativo titolo abilitativo nel rispetto del t.u. edilizia. Le modificazioni apportate dal legislatore regionale sono satisfattive delle pretese del ricorrente e si deve ritenere che la disposizione impugnata, nel limitato tempo della sua vigenza (dal 17 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020), non abbia prodotto gli effetti lesivi paventati dalla difesa statale.
Massima n. 44878
È dichiarato estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. s ), e terzo, Cost. - dell'art. 5, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 29 del 2020, secondo cui i piani attuativi conformi al vigente Piano regolatore generale (PRG) sono approvati da parte della Giunta comunale. Il Governo ha rinunciato all'impugnativa a seguito delle modifiche apportate da parte della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2021, di natura satisfattiva, e la Regione resistente ha successivamente accettato la rinuncia.
Massima n. 44879
È dichiarato estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, commi secondo, lett. s ), e terzo, Cost. - dell'art. 7 della legge reg. Abruzzo n. 29 del 2020, che disciplina il procedimento di formazione e i termini procedimentali per l'adozione dei piani di lottizzazione di iniziativa privata. Il Governo ha rinunciato all'impugnativa a seguito delle modifiche apportate da parte della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2021, di natura satisfattiva, e la Regione resistente ha successivamente accettato la rinuncia.
Massima n. 44880
È dichiarato estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s ), Cost. - dell'art. 10, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 29 del 2020, il quale individua le ipotesi di modifica ai piani che possono essere assunte mediante deliberazione consiliare. Il Governo ha rinunciato all'impugnativa a seguito delle modifiche apportate da parte della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2021, di natura satisfattiva, e la Regione resistente ha successivamente accettato la rinuncia.
Massima n. 44881
È dichiarato estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, commi secondo, lett. s ), e terzo, Cost. - dell'art. 23, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 29 del 2020, che disciplina interventi in deroga agli strumenti urbanistici per i lotti interessati da strutture e manufatti temporanei realizzati nei Comuni dei crateri sismici del 2009 e del 2016. Il Governo ha rinunciato all'impugnativa a seguito delle modifiche apportate da parte della legge reg. Abruzzo n. 8 del 2021, di natura satisfattiva, e la Regione resistente ha successivamente accettato la rinuncia.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 13 ottobre 2020, n. 29, recante «Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo), misure urgenti e temporanee di semplificazione e ulteriori disposizioni in materia urbanistica ed edilizia», promosse, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 29 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 9 e 117, commi secondo, lettera s), e terzo, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 29 del 2020, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara estinto il processo, con riguardo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 29 del 2020, promosse, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
5) dichiara estinto il processo, con riguardo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge reg. Abruzzo n. 29 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, commi secondo, lettera s), e terzo, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
6) dichiara estinto il processo, con riguardo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 29 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
7) dichiara estinto il processo, con riguardo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 29 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 9 e 117, commi secondo, lettera s), e terzo, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze