Corte costituzionale
Sentenza n. 75/2022
Corte cost., sent. 24 marzo 2022, n. 75
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 75/2022
- Data di deposito
- 24 marzo 2022
- Data di decisione
- 23 febbraio 2022
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:75
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 3, legge della Regione siciliana n. 17 del 31 maggio 1994
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 9, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 14, comma 1, lett. n), statuto regione Sicilia
- art. 167, comma 5, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
Massime
Massima n. 44867
La circostanza che le questioni di legittimità costituzionale siano state sollevate con sentenza - e, in particolare, con sentenza non definitiva - anziché con ordinanza, non influisce sulla rituale instaurazione del giudizio, qualora il giudice a quo - dopo la positiva valutazione concernente la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle stesse - abbia disposto la sospensione del procedimento principale e la trasmissione del fascicolo alla cancelleria della Corte costituzionale. A tali atti, anche se assunti con la forma di sentenza, deve essere infatti riconosciuta sostanzialmente natura di ordinanza, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953 ( Precedenti: S. 179/2019 - mass. 42803; S. 126/2018 - mass. 41335 ).
Massima n. 44868
È dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal CGARS in riferimento all'art. 14, comma 1, lett. n ), dello statuto della Regione Siciliana e agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s ), Cost. - dell'art. 5, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 17 del 1994 che, con riguardo alle richieste di nulla osta alla concessione in sanatoria, esclude l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dal vincolo paesaggistico nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia sopravvenuto rispetto all'ultimazione di un'opera abusiva. Il rimettente non motiva in modo adeguato sulla pertinenza al caso di specie del parametro interposto, costituito dalla norma di riforma economico-sociale contenuta nell'art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004.
Massima n. 44870
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal CGARS in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art. 5, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 17 del 1994 che, con riguardo alle richieste di nulla osta alla concessione in sanatoria, esclude l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dal vincolo paesaggistico nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia sopravvenuto rispetto all'ultimazione di un'opera abusiva. La norma censurata non lede i principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione poiché da un lato impone il nulla-osta, ai fini del condono, anche in caso di vincolo paesaggistico intervenuto dopo l'abuso edilizio; dall'altro non prevede per tale ipotesi il pagamento dell'indennità, in ragione dell'assenza dell'illecito paesaggistico al momento della realizzazione dell'opera. ( Precedenti: S. 39/2006 - mass. 30133; O. 44/2001 - mass. 26057 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge della Regione Siciliana 31 maggio 1994, n. 17 (Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti), sollevata, in riferimento all'art. 14, comma 1, lettera n), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con le sentenze non definitive indicate in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 17 del 1994, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con le sentenze non definitive indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Daria de PRETIS, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 23 febbraio 2022ORDINANZAVisti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge della Regione Siciliana 31 maggio 1994, n. 17 (Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti), promosso con sentenza non definitiva del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, iscritta al n. 163 reg. ord. del 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2021.Rilevato che nel giudizio si è costituita C. B., con atto depositato fuori termine, il 26 novembre 2021;che la parte lamenta preliminarmente «l'omessa notifica dell'ordinanza di rimessione - atto di promovimento ed il numero della stessa, da parte della Segreteria del giudice a quo»;che C. B. afferma inoltre di essere stata «nell'impossibilità materiale di potere conferire mandato e procura speciale ai propri difensori nel periodo compreso tra il 12 ed il 23 novembre per ragioni di salute», a sostegno delle quali allega un certificato medico;che la parte chiede, dunque, «la rimessione in termini o, in subordine, di ritenere ammissibile la sua costituzione in giudizio».Considerato che C. B. si è costituita nel presente giudizio il 26 novembre 2021, dunque oltre il termine fissato dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (termine che scadeva il 16 novembre 2021, dato che l'atto di promovimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2021);che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, tale termine ha carattere perentorio con conseguente inammissibilità della costituzione tardiva (ex multis, sentenza n. 243 e ordinanza n. 236 del 2021);che, quanto alle specifiche circostanze dedotte dalla parte a sostegno dell'ammissibilità della costituzione o della rimessione in termini, in primo luogo, dall'esame del fascicolo del giudizio a quo risulta che l'avviso di deposito dell'atto di promovimento è stato regolarmente notificato alla parte;che, in secondo luogo, quanto all'omessa comunicazione del numero assegnato all'atto di promovimento nel registro ordinanze di questa Corte (che avrebbe impedito la sua ricerca nell'indice della Gazzetta ufficiale - Serie speciale "Corte costituzionale"), occorre rilevare, da un lato, che la segreteria del giudice a quo non ha un simile onere e, dall'altro, che la mancata conoscenza di tale informazione non impedisce una consultazione proficua della Gazzetta Ufficiale;che il precedente di questa Corte citato dalla parte a sostegno dell'istanza (sentenza n. 285 del 2016 e ordinanza allegata) non è conferente, perché ha per oggetto la declaratoria in udienza di ammissibilità di una costituzione tardiva, «in relazione alla dedotta irregolarità della notifica»;che, infine, il certificato medico prodotto dalla parte, attestando che C. B. è stata «affetta da lombosciatalgia persistente con deficit deambulatorio» dal 12 novembre 2021 al 23 novembre 2021, non è idoneo a dimostrare un'assoluta impossibilità di conferire la procura, perché, anche prescindendo dal fatto che il periodo di malattia indicato non copriva l'intero arco temporale a disposizione della parte per la costituzione, un «deficit deambulatorio» non impediva di per sé il conferimento della procura;che, pertanto, la costituzione in giudizio di C. B. deve essere dichiarata inammissibile.Per Questi MotiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibile la costituzione in giudizio di C. B.F.to: Giuliano Amato, Presidente
Testo integrale
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