Corte costituzionale

Sentenza n. 71/2022

Corte cost., sent. 15 marzo 2022, n. 71

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
71/2022
Data di deposito
15 marzo 2022
Data di decisione
25 gennaio 2022
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:71

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione Veneto n. 3 del 10 febbraio 2021
  • art. 25, comma 3, bis, legge della Regione Veneto n. 63 del 24 agosto 1979
  • art. 25, comma 3, ter, legge della Regione Veneto n. 63 del 24 agosto 1979

Parametri

Massime

Massima n. 44789

Nella impugnazione in via principale, il ricorrente non solo deve, a pena di inammissibilità, individuare l'oggetto della questione proposta (con riferimento alla normativa che censura ed ai parametri che denuncia violati), ma ha anche l'onere (da considerare addirittura più pregnante rispetto a quello sussistente nei giudizi incidentali) di esplicitare una motivazione chiara ed adeguata in ordine alle specifiche ragioni che determinerebbero la violazione dei parametri che assume incisi. ( Precedente: S. 115/2021 - mass. 43928 ). Il ricorso avverso una norma regionale che arrechi pregiudizio alle attribuzioni statali, invadendo materie rientranti nelle competenze legislative esclusive dello Stato, deve essere adeguatamente motivato e chiarire il meccanismo attraverso cui si realizza il preteso vulnus lamentato; quando il vizio sia prospettato in relazione a norme interposte specificamente richiamate è necessario evidenziarne la pertinenza e la coerenza rispetto al parametro evocato . ( Precedente: S. 232/2019 - mass. 40824 ) . (Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per genericità e difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3, 97, 117, commi secondo, lett. l , e terzo, e 119 Cost. - dell'art. 1 della legge reg. Veneto n. 3 del 2021, nella parte in cui aggiunge il comma 3- bis all'art. 25 della legge reg. Veneto n. 63 del 1979, che, al fine di consentire l'armonizzazione del trattamento economico del personale dell'Istituto regionale ville venete con quello della Giunta regionale, dispone l'incremento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, dell'Istituto. Il ricorrente non ha chiarito come la norma impugnata incida sulla disciplina statale ritenuta violata, ha omesso ogni spiegazione circa l'asserito contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica e si è, limitato a denunciare in modo assertivo la lesione degli ulteriori parametri evocati, non individuando, quanto alla dedotta compromissione del canone dell'eguaglianza, il tertium comparationis ).

Massima n. 44790

Anche nelle impugnazioni in via principale, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità, individuare l'oggetto della questione proposta (con riferimento alla normativa che censura ed ai parametri che denuncia violati) e ha l'onere (da considerare addirittura più pregnante rispetto a quello sussistente nei giudizi incidentali) di esplicitare una motivazione chiara ed adeguata in ordine alle specifiche ragioni di impugnazione. ( Precedente: S. 115/2021 - mass. 43928 ). (Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per genericità e difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art. 1 della legge reg. Veneto n. 3 del 2021, nella parte in cui aggiunge il comma 3- ter all'art. 25 della legge reg. Veneto n. 63 del 1979, che dispone l'applicazione, al personale dell'Istituto regionale ville venete, a decorrere dal 1° gennaio 2020, della disciplina del limite al trattamento accessorio posta dall'art. 33, comma 1, del d.l. n. 34 del 2019, come conv. Il ricorrente non ha chiarito né i motivi dell'asserita irragionevolezza della disposizione impugnata, né le ragioni per cui questa dovrebbe considerarsi lesiva del principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione). ( Precedente: S. 25/2021 - mass. 43610 ).

Massima n. 44791

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. l ), e terzo, Cost. - dell'art. 1 della legge reg. Veneto n. 3 del 2021, nella parte in cui aggiunge il comma 3- ter all'art. 25 della legge reg. Veneto n. 63 del 1979, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, al personale dell'Istituto regionale ville venete (IRVV) si applica la disciplina del limite al trattamento accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni posta dall'art. 33, comma 1, del d.l. n. 34 del 2019, come conv. L'ambito applicativo di quest'ultimo - norma di applicazione del principio di coordinamento della finanza pubblica posto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 - non può ritenersi limitato al solo personale delle Regioni, in quanto il medesimo art. 23, comma 2, che ne delimita la portata fa riferimento al personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel quale rientrano gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, compreso l'IRVV.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Veneto 10 febbraio 2021, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto regionale per le ville venete 'I.R.V.V.'", ed ulteriori disposizioni), nella parte in cui aggiunge il comma 3-bis all'art. 25 della legge reg. Veneto n. 63 del 1979, promossa, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, e 119 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Veneto n. 3 del 2021, nella parte in cui aggiunge il comma 3-ter all'art. 25 della legge reg. Veneto n. 63 del 1979, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Veneto n. 3 del 2021, nella parte in cui aggiunge il comma 3-ter all'art. 25 della legge reg. Veneto n. 63 del 1979, promossa, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 15 marzo 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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