Corte costituzionale
Sentenza n. 56/2022
Corte cost., sent. 8 marzo 2022, n. 56
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 56/2022
- Data di deposito
- 8 marzo 2022
- Data di decisione
- 16 febbraio 2022
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:56
Parametri
- art. 33, legge n. 352 del 25 maggio 1970
- art. 54, comma 2, Costituzione
- art. 97, comma 2, Costituzione
- art. 48, Costituzione
- art. 51, Costituzione
- art. 75, Costituzione
Massime
Massima n. 44684
Nella camera di consiglio di ammissibilità del referendum abrogativo, non solo è consentita l'illustrazione orale delle memorie depositate dai soggetti presentatori ( ex art. 33 della legge n. 352 del 1970), ma - prima ancora - possono essere ammessi gli scritti presentati da soggetti diversi, e tuttavia interessati alla decisione sull'ammissibilità delle richieste referendarie, come contributi contenenti argomentazioni ulteriori rispetto a quelle altrimenti a disposizione della Corte. Tale ammissione non si traduce in un diritto di questi soggetti di partecipare al procedimento e di illustrare le relative tesi in camera di consiglio, ma comporta solo la facoltà della Corte costituzionale, ove lo ritenga opportuno, di consentire brevi integrazioni orali degli scritti prima che i presentatori illustrino le rispettive posizioni. ( Precedenti: S. 10/2020 - mass. 42251; S. 5/2015 - mass. 38218; S. 13/2012 - mass. 36043; S. 24/2011 - mass. 35366; S. 25/2011 - mass. 35370; S. 26/2011 - mass. 35375; S. 27/2011 - mass. 35379; S. 28/2011 - mass. 35382; S. 17/2008 - mass. 32096; S. 16/2008 - mass. 32089; S. 15/2008 - mass. 32082 ). Il procedimento per valutare l'ammissibilità del referendum abrogativo deve tenersi, e concludersi, secondo una scansione temporale definita. ( Precedente: S. 31/2000 - mass. 25143 ).
Massima n. 44685
Le misure previste nel d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "Legge Severino"), in materia di incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, così come quelle antecedentemente già previste dalla legge n. 55 del 1990 e dalla legge n. 16 del 1992, non costituiscono sanzioni o effetti penali della condanna, ma sono piuttosto da ricollegare al venir meno di un requisito soggettivo per l'accesso alle cariche in questione o per il loro mantenimento. Ciò a tutela degli interessi costituzionali protetti dagli artt. 54, secondo comma, e 97, secondo comma, Cost., da bilanciare con quelli sottesi agli artt. 48 e 51 Cost. ( Precedenti: S. 230/2021 - mass. 44404; S. 35/2021- mass. 43709; S. 36/2019 - mass. 41664; S. 214/2017 - mass. 39492; S. 276/2016 - mass. 39476; S. 236/2015 - mass. 38615; S. 25/2002 - mass. 26763; S. 132/2001 - mass. 26201; S. 206/1999; S. 141/1996 - mass. 22377; S. 295/1994 - mass. 20718; S. 184/1994 - mass. 20662; S. 118/1994 - mass. 20510; S. 407/1992 - mass. 18908; O. 46/2020 ).
Massima n. 44686
L'abrogazione referendaria non ha un effetto ripristinatorio della disciplina previgente, abrogata da quella oggetto di referendum . ( Precedenti: S. 5/2015 - mass. 38218; S. 12/2014 - mass. 37603; S. 13/2012 - mass. 36047 e 36048; S. 28/2011 - mass. 35383; S. 24/2011 ).
Massima n. 44687
Il giudizio di ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo si propone di verificare che non sussistano eventuali ragioni di inammissibilità sia indicate dall'art. 75, secondo comma, Cost. o rilevabili dal complesso dei valori di ordine costituzionale, attinenti alle disposizioni oggetto del quesito referendario; sia relative ai requisiti concernenti la formulazione del quesito referendario, quali chiarezza, omogeneità, univocità, nonché matrice razionalmente unitaria. Non sono inoltre ammissibili richieste referendarie che siano surrettiziamente propositive, né è consentita l'abrogazione totale mediante referendum di leggi costituzionalmente necessarie, la cui mancanza creerebbe un grave vulnus nell'assetto costituzionale dei poteri dello Stato, e di quelle a contenuto costituzionalmente vincolato, il cui nucleo normativo non può venire alterato o privato di efficacia, senza che ne risultino lesi i corrispondenti specifici disposti della Costituzione stessa o di altre leggi costituzionali. ( Precedenti: S. 10/2020 - mass. 42253; S. 26/2017 - mass. 39550; S. 6/2015 - mass. 38219; S. 12/2014 - mass. 37603; S. 13/2012 - mass. 36045; S. 26/2011 - mass. 35378; S. 45/2005 - mass. 29123; S. 43/2003 - mass. 27562; S. 42/2000; S. 38/2000 - mass. 25171; S. 34/2000 - mass. 25168; S. 33/2000 - mass. 25138; S. 13/1999 - mass. 24412; S. 36/1997 - mass. 23115; S. 35/1997; S. 33/1997 - mass. 23112; S. 47/1991 - mass. 16928; S. 65/1990; S. 64/1990; S. 63/1990; S. 29/1987 - mass. 4043; S. 27/1987 - mass. 4039; S. 28/1981 - mass. 14300; S. 26/1981 - mass. 14932; S. 25/1981 - mass. 9398; S. 22/1981 - mass. 14317; S. 16/1978 - mass. 14196 ). (Nel caso di specie, è dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare - promossa dai Consigli regionali delle Regioni Lombardia, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Liguria, Sicilia, Umbria, Veneto e Piemonte e dichiarata legittima con ordinanza del 29 novembre 2021 dall'Ufficio centrale per il referendum , costituito presso la Corte di cassazione - per l'abrogazione dell'intero testo del d.lgs. n. 235 del 2012, in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. Il quesito referendario sottoposto al giudizio di ammissibilità è chiaro e univoco nell'obiettivo che intende perseguire, risulta dotato di una matrice razionalmente unitaria e non presenta carattere manipolativo o propositivo. La richiesta inoltre non rientra in alcuna delle ipotesi per le quali l'indicazione testuale del secondo comma dell'art. 75 Cost. non consente il ricorso all'istituto referendario, poiché la normativa sull'incandidabilità non può essere qualificata né come legge a contenuto costituzionalmente vincolato, né come legge costituzionalmente necessaria).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 29 novembre 2021 dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Daria de PRETIS, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria l'8 marzo 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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