Corte costituzionale
Sentenza n. 34/2022
Corte cost., sent. 17 febbraio 2022, n. 34
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 34/2022
- Data di deposito
- 17 febbraio 2022
- Data di decisione
- 11 gennaio 2022
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:34
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, lett. a), n. 1, decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 20, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 21, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 33, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 34, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 31, Costituzione
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 38, comma 1, Costituzione
- art. 14, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 38, Costituzione
Massime
Massima n. 44680
Il presupposto di applicabilità della CDFUE, quale parametro interposto in un giudizio di legittimità costituzionale, risiede nella circostanza che le norme interne censurate siano attuazione del diritto dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 51 della Carta stessa. (Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente inammissibili, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale aventi a oggetto l'art. 3, comma 1, lett. a , n. 1, del d.lgs. n. 147 del 2017, sollevate dal Tribunale di Bergamo in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 20, 21, 33 e 34 CDFUE. Questi ultimi sono semplicemente menzionati e sintetizzati dal rimettente, senza alcun argomento sulla loro pertinenza al caso di specie, né sulla loro assunta violazione e, in particolare, senza che lo stesso illustri il presupposto di applicabilità della CDFUE). ( Precedenti: S. 19/2022 - mass. 44525; S. 185/2021 - mass. 44244 ; n S. 33/2021 - mass. 43635; S. 30/2021- mass. 43626; S. 278/2020 )
Massima n. 44681
Il parametro meramente menzionato dal rimettente, che si limiti a sintetizzarne il contenuto, senza spendere argomenti per illustrare la sua violazione da parte della norma censurata, rende la questione inammissibile. (Nel caso di specie, avente ad oggetto l'art. 3, comma 1, lett. a , n. 1, del d.lgs. n. 147 del 2017, è dichiarata manifestamente inammissibile, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 31 Cost.).
Massima n. 44682
È compito della Repubblica, in attuazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3 e 38, primo comma, Cost., garantire, apprestando le necessarie misure, il diritto di ogni individuo alla sopravvivenza dignitosa e al minimo vitale. ( Precedenti: S. 34/2022 - mass. 44526; S. 137/2021 - mass. 43970 ). Ove si versi in tema di provvidenza destinata a far fronte al "sostentamento" della persona, qualsiasi discrimine tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive, finirebbe per risultare in contrasto con il principio sancito dall'art. 14 CEDU. ( Precedenti: S. 50/2019 - mass. 41742; S. 187/2010 - mass. 34688; S. 329/2011 - mass. 35993 ).
Massima n. 44683
Il reddito di inclusione (ReI) - così come il reddito di cittadinanza, rispetto al quale pure sussistono differenze - pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale. ( Precedenti: S. 19/2022 - mass. 44526; S. 126/2021 - mass. 44004 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 38 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 14 CEDU, dell'art. 3, comma 1, lett. a , n. 1, del d.lgs. n. 147 del 2017 nella parte in cui, al fine dell'accesso al reddito di inclusione - ReI -, richiede che i cittadini di nazionalità extra UE debbano essere titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo. Il ReI persegue articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale, per cui risulta decisiva, a tal fine, la necessaria adesione del nucleo familiare beneficiario a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa e il fatto che contenuto della misura non si esauriva in un beneficio economico. Né il raffronto fra il requisito prescritto e le finalità perseguite dalla misura conduce a risultati irragionevoli, dato che la titolarità del diritto di soggiornare stabilmente in Italia non si presenta come un requisito privo di collegamento con la ratio della misura concessa, il cui orizzonte temporale non è di breve periodo, considerando la durata del beneficio e il risultato perseguito). ( Precedenti: S. 19/2022 - mass. 44526; S. 7/2021 - mass. 43549 )
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà), sollevate, in riferimento agli artt. 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 20, 21, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, dal Tribunale ordinario di Bergamo, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a), numero 1), del d.lgs. n. 147 del 2017, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 38 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Daria de PRETIS, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 17 febbraio 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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