Corte costituzionale
Sentenza n. 270/2022
Corte cost., sent. 30 dicembre 2022, n. 270
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 270/2022
- Data di deposito
- 30 dicembre 2022
- Data di decisione
- 8 novembre 2022
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:270
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
- art. 32, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 45186
La violazione del principio di eguaglianza sussiste qualora situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili. ( Precedente: S. 165/2020 - mass. 43304 ). (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, - sollevata dalla Corte dei conti, sez. giur. per la Puglia, in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 13 e 32 del d.P.R. n. 1092 del 1973, che non prevede, per i funzionari della Polizia di Stato, il computo gratuito a fini pensionistici degli anni di durata legale del corso di laurea richiesto per l'accesso alle rispettive carriere, previsto invece per gli ufficiali dei corpi militari dello Stato. La norma censurata - nel dettare per i militari una peculiare disciplina, che diverge in modo significativo e più favorevole da quella parallela per gli impiegati civili - non è irragionevole, né viola il principio di eguaglianza. Il carattere spiccatamente derogatorio ed eccezionale della disposizione osta infatti, di per sé, alla possibilità di invocarla quale tertium comparationis e le situazioni non sono assimilabili, poiché, ancora oggi, persiste la diversità del complessivo assetto ordinamentale tra le Forze di polizia ad ordinamento civile e quelle a ordinamento militare. ( Precedenti: S. 225/2014 - mass. 38117; S. 273/2011 - mass. 35867; S. 131/2009 - mass. 33422 ).
Massima n. 45187
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte dei conti, sez. giur. per la Puglia, in riferimento agli artt. 36, 38 e 97, secondo comma, Cost. - degli artt. 13 e 32 del d.P.R. n. 1092 del 1973, che non prevede, per i funzionari della Polizia di Stato, il computo gratuito a fini pensionistici degli anni di durata legale del corso di laurea richiesto per l'accesso alle rispettive carriere, previsto invece per gli ufficiali dei corpi militari dello Stato. Il corso di studi di laurea è estraneo all'attività lavorativa espletata, cui si riferisce la prestazione previdenziale, e la disciplina del riscatto del periodo di studi universitari non rientra nell'ambito di tutela previdenziale cui si riferisce l'art. 38 Cost. né è leso il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, poiché da un lato è competenza del legislatore prevedere le diverse forme di incentivazione alla formazione culturale del personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, dall'altro è tautologica e assertiva l'affermazione del rimettente secondo cui il beneficio accordato dall'art. 32 favorirebbe la propensione ad accedere all'impiego militare presso l'Arma dei carabinieri a scapito dell'impiego civile presso la Polizia di Stato. ( Precedenti: O. 168/1995 - mass. 21424; O. 847/1988 - mass. 13770 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 32 del d.P.R. n. 1092 del 1973, sollevata, in riferimento agli artt. 36, 38 e 97, secondo comma, Cost., dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2022.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2022.
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo integrale
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