Corte costituzionale
Sentenza n. 254/2022
Corte cost., sent. 20 dicembre 2022, n. 254
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 254/2022
- Data di deposito
- 20 dicembre 2022
- Data di decisione
- 23 novembre 2022
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- de PRETIS
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:254
Norme oggetto del giudizio
- art. 43, comma 3, legge della Regione Lombardia n. 26 del 16 agosto 1993
- art. 10, comma 3, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 13, comma 3, lett. a), legge della Regione Lombardia n. 26 del 16 agosto 1993
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 21, comma 3, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 3, Costituzione
- art. 9, Costituzione
- art. 32, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- direttiva CE n. 147 del 30 novembre 2009
Massime
Massima n. 45213
Il divieto di caccia su tutti i valichi montani attraversati dalla fauna migratoria, per una distanza di mille metri, stabilito dall'art. 21, comma 3, della legge n. 157 del 1992, attiene alla materia della tutela dell'ambiente. La disposizione integra uno standard minimo di protezione, prescritto dal legislatore statale nell'esercizio della relativa competenza esclusiva, che funge da limite al potere legislativo delle regioni e delle provincie autonome: queste ultime, infatti, nell'esercizio delle proprie competenze che concorrono con quella dell'ambiente, possono solo dettare prescrizioni nel senso dell'innalzamento della tutela ma non possono derogarvi in peius . ( Precedenti: S. 158/2021 - mass. 44131; S. 66/2018 - mass. 40777 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s , Cost., l'art. 43, comma 3, della legge reg. Lombardia n. 26 del 1993, che circoscrive il divieto di caccia sui valichi montani attraversati dall'avifauna soltanto a quelli che si trovano nel comparto di maggior tutela della zona faunistica delle Alpi. La disposizione, censurata dal TAR Lombardia, riduce il livello di tutela ambientale determinato dall'art. 21, comma 3, della legge n. 157 del 1992, che pone un divieto assoluto di caccia nel raggio di mille metri per tutti i valichi attraversati dalla fauna migratoria).
Massima n. 45214
I "piani faunistico-venatori", di cui all'art. 10 della legge n. 157 del 1992, rispondono all'esigenza di pianificazione delle attività esercitabili sul territorio regionale e costituiscono il momento di composizione di contrapposti interessi che insistono tutti sul territorio agro-silvo-pastorale attraverso l'equilibrata individuazione - secondo criteri dotati di sufficiente elasticità - di spazi a destinazione differenziata nell'ambito di un complessivo bilanciamento di interessi nel quale trovano considerazione, accanto alle esigenze di protezione della fauna, quelle venatorie e quelle, altresì, degli agricoltori, interessati non solo al contenimento della fauna selvatica che si riproduce spontaneamente, ma anche all'impedimento di una attività venatoria indiscriminata. ( Precedente: S. 448/1997 - mass. 23614 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tar Lombardia in riferimento agli artt. 3, 9, 32 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione alla direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici - dell'art. 10, comma 3, della legge n. 157 del 1992 e dell'art. 13, comma 3, lett. a , della legge reg. Lombardia n. 26 del 1993, che ne ripropone il contenuto, i quali prevedono, in relazione all'adozione dei piani faunistico-venatori, la percentuale massima nella quale il territorio agro-silvo-pastorale regionale possa essere assoggettato al divieto di caccia, comprensiva di tutti i territori ove quest'ultima sia comunque vietata, per effetto di altre leggi e disposizioni. Diversamente rispetto a quanto ritenuto dal rimettente, tuttavia, il divieto di caccia sui valichi montani percorsi dall'avifauna - posto dall'art. 21, comma 3, della legge n. 157 del 1992, a tutela dall'esistenza della rotta migratoria - esula dalle percentuali di territorio tutelabile ai sensi delle disposizioni censurate, presentando invece carattere perentorio e di norma di chiusura e operando, pertanto, direttamente).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, comma 3, della legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria);
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell'art. 13, comma 3, lettera a), della legge reg. Lombardia n. 26 del 1993, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, quarta sezione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 2022.
F.to:
Daria de PRETIS, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2022.
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo integrale
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