Corte costituzionale

Sentenza n. 251/2022

Corte cost., sent. 19 dicembre 2022, n. 251

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
251/2022
Data di deposito
19 dicembre 2022
Data di decisione
23 novembre 2022
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
de PRETIS
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:251

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 1, lett. a), legge della Regione Lombardia n. 23 del 16 dicembre 2021
  • art. 154, comma 3, legge della Regione Lombardia n. 31 del 5 dicembre 2008

Parametri

Massime

Massima n. 45228

I principi di elaborazione congiunta, inderogabilità e prevalenza del piano paesaggistico si impongono al legislatore regionale, il quale non può né esplicitamente derogare ai vincoli della pianificazione paesaggistica, né aggirarli introducendo, in assenza del piano codeciso, previsioni atte a pregiudicare le scelte condivise di tutela che nel piano stesso troveranno necessaria espressione. Il tratto caratterizzante del modello di pianificazione prescritto dal cod. beni culturali è da rinvenirsi nell'elaborazione congiunta dello Stato e della regione, dalla quale deriva l'indiscussa prevalenza del piano paesaggistico così elaborato. ( Precedenti: S. 229/2022- mass. 45121; S. 221/2022 - mass. 45132; S. 192/2022 - mass. 45031; S. 187/2022 - mass. 44957; S. 45/2022 - mass. 44647; S. 24/2022 - mass. 44559; S. 261/2021 - mass. 44443; S. 257/2021 - mass. 44381; S. 251/2021 - mass. 44411; S. 201/2021 - mass. 44229; S. 164/2021; S. 141/2021 - mass. 44016; S. 74/2021 - mass. 43837; S. 54/2021 - mass. 43731; S. 29/2021; S. 276/2020; S. 240/2020 - mass. 43216 ). La prevalenza del piano paesaggistico codeciso tra lo Stato e la regione non costituisce una mera petizione di principio, ma sottende quel dovere di assicurare che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti, che rinviene il suo imprescindibile presupposto nella visione d'insieme delle aree da tutelare e dei contesti in cui le medesime sono inserite. ( Precedente: S. 187/2022 ). L'omessa indicazione, da parte di una norma regionale, della espressa necessità di rispettare il piano paesaggistico o il codice di settore non ne determina di per sé l'illegittimità costituzionale ove nella regione sia operante un piano paesaggistico codeciso. Laddove, invece, quest'ultimo non sia stato approvato occorre maggiore cautela nel valutare la portata precettiva delle norme che intersechino profili attinenti con la pianificazione paesaggistica, sicché i ritardi nella elaborazione del detto piano paesaggistico devono essere compensati con l'esplicitazione del necessario rispetto della normativa posta a tutela del paesaggio. ( Precedenti: S. 187/2022 - mass. 44961; S. 24/2022 - mass. 44566; S. 124/2021 - mass. 43936; S. 54/2021 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s , Cost., in relazione al principio della necessaria copianificazione paesaggistica di cui agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, nonché del principio di leale collaborazione e dell'art. 9 Cost. - l'art. 6, comma 1, lett. a , della legge reg. Lombardia n. 23 del 2021 che, modificando l'art. 154, comma 3, della legge reg. Lombardia n. 31 del 2008, consente l'ampliamento, nella misura massima del dieci per cento, della superficie lorda dei fabbricati da destinare ad attività agrituristica. La disposizione impugnata dal Governo introduce la possibilità di aumentare la volumetria degli edifici esistenti in zona agricola, senza prevedere una espressa e adeguata clausola di salvaguardia dei beni sottoposti a tutela paesaggistica. Né, nel caso in esame, l'omessa indicazione della espressa necessità di rispettare il piano paesaggistico o il codice di settore può ritenersi compensata dalla possibilità di un'interpretazione rispettosa dei vincoli suddetti, risultando dirimente la circostanza che la pianificazione paesaggistica nella Regione non è rimessa a un piano codeciso, ma al piano territoriale regionale approvato dal Consiglio regionale. La disposizione viola anche l'art. 9 Cost., in ragione dell'evidente abbassamento del livello di tutela paesaggistica derivante da una previsione che estende la possibilità di ampliamento dei fabbricati rurali, senza considerare gli effetti sul paesaggio). ( Precedente: S. 240/2022 - mass. 45215 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia 16 dicembre 2021, n. 23 (Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2021).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 2022.

F.to:

Daria de PRETIS, Presidente

Daria de PRETIS, Redattrice

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2022.

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo integrale

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