Corte costituzionale
Sentenza n. 240/2022
Corte cost., sent. 1° dicembre 2022, n. 240
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 240/2022
- Data di deposito
- 1° dicembre 2022
- Data di decisione
- 19 ottobre 2022
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:240
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge della Regione Puglia n. 39 del 30 novembre 2021
- art. 51, comma 1, lett. g-bis), legge della Regione Puglia n. 56 del 31 maggio 1980
- art. 51, comma 1, lett. g-ter), legge della Regione Puglia n. 56 del 31 maggio 1980
- art. 51, comma 1, lett. g-quater), legge della Regione Puglia n. 56 del 31 maggio 1980
- art. 3, legge della Regione Puglia n. 39 del 30 novembre 2021
- art. 4, comma 1, legge della Regione Puglia n. 39 del 30 novembre 2021
- art. 4, comma 2, legge della Regione Puglia n. 39 del 30 novembre 2021
- art. 5, legge della Regione Puglia n. 39 del 30 novembre 2021
- art. 12, comma 3, e-ter), legge della Regione Puglia n. 20 del 27 luglio 2001
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 9, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 3, comma 1, lett. d), decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968
- art. 145, comma 3, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
Massime
Massima n. 45215
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. s ), Cost. nonché al principio di leale collaborazione, dell'art. 2 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, che modifica l'art. 51, primo comma, della legge reg. Puglia n. 56 del 1980, aggiungendovi le lett. g - bis .), g-ter .) e g-quater .), consentendo, a determinate condizioni, di realizzare nuovi fabbricati in zona agricola, qualora siano necessari alla conduzione del fondo e all'esercizio dell'attività agricola. La possibilità di realizzare i fabbricati indicati, ivi comprese le attività connesse, è consentita dalla lett. g-bis. ) nel rispetto delle norme di tutela paesaggistica del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), oltre che delle ulteriori condizioni indicate nelle successive lett. g-ter .) e g-quater .). Inoltre, quest'ultima lettera fa comunque salva l'osservanza di norme di carattere paesaggistico ed ambientale, escludendo perciò una deroga unilaterale alle previsioni di tutela delle aree agricole contenute nel PPTR. In tal modo la disciplina regionale impugnata non pregiudica l'unitarietà e la vincolatività della pianificazione paesaggistica né, tanto meno, mette a repentaglio l'obbligatorietà dell'elaborazione congiunta del piano paesaggistico e delle sue modifiche; per le medesime ragioni, non è leso il principio di leale collaborazione. Non sussiste infine nemmeno il lamentato contrasto con l'art. 3 Cost., perché, per quanto la tecnica legislativa utilizzata dalla Regione per introdurre la disposizione oggetto di censura si presenti discutibile, essa non trasmoda in irragionevolezza tale da inficiarne la legittimità costituzionale.
Massima n. 45216
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, secondo comma, lett. s ), Cost. nonché al principio di leale collaborazione, dell'art. 3 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, che disciplina la facoltà di realizzare in aree individuate dal PPTR, previa deliberazione del Consiglio comunale, gli interventi edilizi straordinari di ampliamento, demolizione e ricostruzione previsti dal c.d. "Piano casa". Al contrario da quanto sostenuto dal ricorrente, la disposizione impugnata non consente che gli interventi straordinari disciplinati possano derogare alla disciplina contenuta nel PPTR, anche oltre gli specifici divieti di nuove costruzioni in determinate aree tutelate. Essa, infatti, impone espressamente il rispetto delle prescrizioni del PPTR, mediante una clausola che si riferisce a «prescrizioni, indirizzi, misure di salvaguardia e direttive dello stesso PPTR», che non può essere considerata pleonastica; la sua effettività, nel necessario rispetto del PPTR, elimina inoltre il rischio di un abbassamento dei livelli di tutela del paesaggio, in violazione dell'art. 9 Cost., ed esclude altresì la lamentata lesione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. ( Precedente: S. 192/2022 - mass. 45031 ).
Massima n. 45217
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 3 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, che disciplina la facoltà di realizzare in aree individuate dal PPTR, previa deliberazione del Consiglio comunale, gli interventi edilizi straordinari di ampliamento, demolizione e ricostruzione previsti dal c.d. "Piano casa", consentiti ai sensi all'art. 3 t.u. edilizia «così come interpretato con circolare del 2 dicembre 2020 dei Ministeri delle Infrastrutture, Trasporti e Pubblica Amministrazione e con parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici dell'8 luglio 2021». La disposizione impugnata dal Governo interpreta l'art. 3, comma 1, lett. d ), t.u. edilizia, il quale esprime un principio fondamentale della materia «governo del territorio», nel senso che il regime più rigoroso degli interventi di ristrutturazione edilizia si applica solo a una categoria di immobili tutelati (quelli sottoposti a un vincolo puntuale), mentre per gli altri (immobili ubicati in aree vincolate, ma senza pregio) opera la regola meno restrittiva che fa rientrare nella «ristrutturazione edilizia» la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche. In tal modo, la scelta regionale - richiamando nella disposizione impugnata la soluzione interpretativa contenuta in un atto amministrativo che, in contrasto con i canoni ermeneutici, restringe il significato della norma statale - opera in uno spazio di disciplina riservato allo Stato, ambito in cui non è consentito alla Regione di irrigidire nelle forme della legge la definizione di categorie di interventi che il legislatore ha già regolato; e ciò nemmeno nel caso in cui la soluzione da essa adottata sia già desumibile dall'applicazione in concreto della disciplina statale, essendo assorbente il rilievo per cui dette scelte non possono che essere rimesse al legislatore statale, per evidenti esigenze di uniforme trattamento sull'intero territorio nazionale. ( Precedenti: S. 282/2016 - mass. 39408; S. 231/2016 - mass. 39093; S. 233/2015 - mass. 38605; S. 259/2014 - mass. 38170; S. 309/2011 - mass. 35944 ).
Massima n. 45218
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 4, comma 1, della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, che consente - nel testo in vigore anteriormente alla sua sostituzione a opera dell'art. 10, comma 1, della legge reg. Puglia n. 3 del 2022 -, l'ampliamento delle attività produttive senza limitazioni di superficie coperta e di volume, sulla base di una procedura semplificata affidata alla conferenza di servizi. La disposizione impugnata dal Governo viola i limiti fissati dal d.m. n. 1444 del 1968, i quali hanno efficacia vincolante anche verso il legislatore regionale, costituendo principi fondamentali della materia del governo del territorio.
Massima n. 45219
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma , lett. s ), Cost., l'art. 4, comma 2, della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, che prevede che gli ampliamenti fino al 20% delle attività produttive di cui al comma 1 non sono assoggettati al procedimento di approvazione delle varianti urbanistiche, nel quale è assicurata la necessaria partecipazione degli organi ministeriali. La disposizione impugnata dal Governo viola il principio di copianificazione. ( Precedente: S. 217/2020 - mass. 43010 ).
Massima n. 45220
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. s ), e terzo, Cost., dell'art. 5 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, che integra l'art. 12 della legge reg. Puglia n. 20 del 2001, aggiungendo al suo comma 3, la lett. e-ter .), che prevede un «incremento dell'indice di fabbricabilità fondiaria fino a 0,1 mc/mq, per gli interventi di cui all'articolo 51 della L.R. n. 56/1980». In forza del principio di prevalenza della tutela paesaggistica (art. 145, comma 3, cod. beni culturali), una norma regionale incidente sull'assetto del territorio non si può ritenere derogatoria delle previsioni della tutela suddetta solo perché omette di disporne il necessario rispetto, in assenza di deroghe espresse e specifiche, sempre che una pianificazione paesaggistica esista (come accade nella Regione Puglia) e che sia possibile colmare in via interpretativa il mero silenzio della legge. Pertanto, anche a voler ritenere che la norma impugnata, per la sua generica formulazione, si applichi agli interventi da realizzare in aree ora disciplinate dal PPTR, essa non prevede un'esplicita e specifica deroga alle prescrizioni contenute nel piano, e può ben essere interpretata nel senso che le variazioni derivanti dall'incremento dell'indice edificatorio - e soggette alla procedura disciplinata dal comma 3 dell'art. 12 della legge reg. Puglia n. 20 del 2001 - debbano rispettare comunque le specifiche prescrizioni del PPTR. Quanto poi agli interventi consentiti, essi non riguardano gli insediamenti residenziali in zona agricola, stante la formula usata dal legislatore che fa chiaramente riferimento a fabbricati che devono avere destinazione produttiva, e non dunque residenziale. Pertanto si deve ritenere che la disposizione impugnata non deroghi ai limiti di densità edilizia stabiliti dalle norme interposte e non contrasti quindi con i principi fondamentali della materia del governo del territorio. ( Precedenti: S. 187/2022 - mass. 44957; S. 24/2022 - mass. 44559; S. 124/2021 - mass. 43933; S. 54/2021 - mass. 43933 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Puglia 30 novembre 2021, n. 39, recante «Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), disposizioni in materia urbanistica, modifica alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), modifica alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 "Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro" e disposizioni varie) e disposizioni in materia derivazione acque sotterranee», limitatamente alle parole «così come interpretato con circolare del 2 dicembre 2020 dei Ministeri delle Infrastrutture, Trasporti e Pubblica Amministrazione e con parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici dell'8 luglio 2021,»;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 4 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, nel testo in vigore anteriormente alla sua sostituzione a opera dell'art. 10, comma 1, della legge della Regione Puglia 4 marzo 2022, n. 3, recante «Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 29 (Disciplina dell'enoturismo), modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio) e modifica alla legge regionale 30 novembre 2021, n. 39 (Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), disposizioni in materia urbanistica, modifica alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), modifica alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 - Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro" e disposizioni varie) e disposizioni in materia di derivazione acque sotterranee»;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 4 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021;
4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, promosse, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera s), Cost. nonché al principio di leale collaborazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, promosse, in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost. nonché al principio di leale collaborazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, promosse, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2022.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Daria de PRETIS, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria l'1 dicembre 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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