Corte costituzionale
Sentenza n. 24/2022
Corte cost., sent. 28 gennaio 2022, n. 24
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 24/2022
- Data di deposito
- 28 gennaio 2022
- Data di decisione
- 29 novembre 2021
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:24
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 18 gennaio 2021
- art. 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 18 gennaio 2021
- art. 26-bis, comma 4, legge della Regione autonoma Sardegna n. 8 del 23 aprile 2015
- art. 3, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 18 gennaio 2021
- art. 26-ter, legge della Regione autonoma Sardegna n. 8 del 23 aprile 2015
- art. 5, comma 1, lett. b), legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 18 gennaio 2021
- art. 31, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 8 del 23 aprile 2015
- art. 5, comma 1, lett. i), legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 18 gennaio 2021
- art. 31, comma 7, quater, legge della Regione autonoma Sardegna n. 8 del 23 aprile 2015
- art. 9, comma 1, lett. b), legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 18 gennaio 2021
- art. 34, comma 1, lett. h), legge della Regione autonoma Sardegna n. 8 del 23 aprile 2015
- art. 11, comma 1, lett. a), legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 18 gennaio 2021
- art. 36, comma 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 8 del 23 aprile 2015
- art. 13, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 18 gennaio 2021
- art. 38-bis, legge della Regione autonoma Sardegna n. 8 del 23 aprile 2015
- art. 14, comma 1, lett. d), legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 18 gennaio 2021
- art. 14, comma 1, lett. h), legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 18 gennaio 2021
- art. 39, comma 15, legge della Regione autonoma Sardegna n. 8 del 23 aprile 2015
- art. 15, comma 1, lett. c), legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 18 gennaio 2021
- art. 40, comma 7, secondo periodo, legge della Regione autonoma Sardegna n. 8 del 23 aprile 2015
- art. 16, comma 1, lett. a), legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 18 gennaio 2021
- art. 41, comma 3, legge della Regione autonoma Sardegna n. 8 del 23 aprile 2015
- art. 17, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 18 gennaio 2021
- art. 18, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 18 gennaio 2021
- art. 19, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 18 gennaio 2021
- art. 21, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 18 gennaio 2021
- art. 23, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 18 gennaio 2021
- art. 24, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 18 gennaio 2021
- art. 25, comma 1, primo periodo, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 18 gennaio 2021
- art. 26, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 18 gennaio 2021
- art. 27, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 18 gennaio 2021
- art. 30, comma 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 18 gennaio 2021
- art. 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 18 gennaio 2021
- art. 4, comma 1, lett. a), legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 18 gennaio 2021
- art. 4, comma 1, lett. b), legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 18 gennaio 2021
- art. 4, comma 1, lett. c), n. 1), legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 18 gennaio 2021
- art. 4, comma 1, lett. c), n. 2), legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 18 gennaio 2021
- art. 4, comma 1, lett. g), legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 18 gennaio 2021
- art. 4, comma 1, lett. h), legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 18 gennaio 2021
- art. 4, comma 1, lett. i), legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 18 gennaio 2021
- art. 6, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 18 gennaio 2021
- art. 32, legge della Regione autonoma Sardegna n. 8 del 23 aprile 2015
- art. 7, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 18 gennaio 2021
- art. 32-bis, legge della Regione autonoma Sardegna n. 8 del 23 aprile 2015
- art. 8, comma 1, lett. a), legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 18 gennaio 2021
- art. 33, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 8 del 23 aprile 2015
- art. 11, comma 1, lett. b), legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 18 gennaio 2021
- art. 11, comma 1, lett. d), legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 18 gennaio 2021
- art. 11, comma 1, lett. f), legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 18 gennaio 2021
- art. 11, comma 1, lett. g), legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 18 gennaio 2021
- art. 11, comma 1, lett. h), legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 18 gennaio 2021
- art. 36, legge della Regione autonoma Sardegna n. 8 del 23 aprile 2015
- art. 12, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 18 gennaio 2021
- art. 38, legge della Regione autonoma Sardegna n. 8 del 23 aprile 2015
- art. 14, comma 1, lett. a), legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 18 gennaio 2021
- art. 39, comma 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 8 del 23 aprile 2015
- art. 14, comma 1, lett. b), legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 18 gennaio 2021
- art. 39, comma 3, legge della Regione autonoma Sardegna n. 8 del 23 aprile 2015
- art. 14, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 18 gennaio 2021
- art. 28, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 18 gennaio 2021
- art. 28, comma 3, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 18 gennaio 2021
- art. 13, comma 61, lett. a), legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 18 gennaio 2021
- art. 13, comma 61, lett. b), legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 18 gennaio 2021
- art. 13, comma 61, lett. c), legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 18 gennaio 2021
- art. 8, comma 1, lett. b), legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 18 gennaio 2021
- art. 33, comma 6, bis, legge della Regione autonoma Sardegna n. 8 del 23 aprile 2015
- art. 14, comma 1, lett. g), legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 18 gennaio 2021
- art. 39, comma 13, lett. e), legge della Regione autonoma Sardegna n. 8 del 23 aprile 2015
- art. 16, comma 1, lett. b), legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 18 gennaio 2021
Parametri
- art. 3, statuto regione Sardegna
- art. 9, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 3, lett. f), statuto regione Sardegna
- Convenzione europea sul paesaggio, Convenzione
- art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione
- Convenzione europea sul paesaggio, 132
- art. 97, Costituzione
Massime
Massima n. 44542
La proposizione del ricorso si identifica nella sua notificazione ed è rispetto a quest'ultima - da cui dipendono l'esercizio del diritto di difesa della controparte e il successivo dispiegarsi del contraddittorio - che occorre valutare la tempestività dell' editio actionis , essendo, invece, l'elaborazione del ricorso a cura della difesa tecnica un'attività priva di ogni rilevanza esterna. (Nel caso di specie, avente ad oggetto plurime disposizioni della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, non è accolta l'eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso, formulata dalla resistente, per essere stato il ricorso redatto domenica 21 marzo 2021. Il ricorso avverso la citata legge regionale, pubblicata il 19 gennaio 2021, è stato tempestivamente proposto in data lunedì 22 marzo 2021, in quanto il termine di sessanta giorni - destinato a scadere sabato 20 marzo - si proroga di diritto al successivo 22 marzo; la legge - ai fini della valutazione della tempestività dell'atto di impugnazione - annette, infatti, rilievo alla notificazione e non fa menzione dell'attività prodromica di redazione del ricorso).
Massima n. 44543
È ininfluente in punto di ammissibilità la circostanza che non siano state impugnate leggi di Regioni a statuto ordinario contenenti una disciplina per molti versi assimilabile a quella oggetto [di un successivo] giudizio. L'ammissibilità dell'impugnazione, in termini di tempestività e di sussistenza dell'interesse a ricorrere, deve essere valutata in relazione alle singole leggi adottate non militando l'acquiescenza rispetto ad altre leggi regionali a favore della legittimità costituzionale delle disposizioni impugnate. ( Precedente: S. 87/2019 ).
Massima n. 44544
Le caratteristiche salienti delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, sono individuate dalla Corte costituzionale nel contenuto riformatore e nell'attinenza a settori o beni della vita economico-sociale di rilevante importanza. ( Precedente: S. 198/2018 - mass. 41487 ). Alle norme fondamentali di riforma economico-sociale - limite all'esercizio della potestà legislativa primaria della Regione autonoma Sardegna in materia di edilizia e urbanistica - vanno ricondotte [alcune] previsioni del testo unico dell'edilizia. Nell'esercizio della competenza primaria nella materia edilizia e urbanistica, la Regione autonoma Sardegna incontra il significativo limite della tutela ambientale, garantita dalla normativa statale e realizzata con la redazione dei piani paesaggistici.
Massima n. 44545
L'art. 15 t.u. edilizia - che disciplina l'efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire - detta standard uniformi e si rivela di cruciale importanza in un ordinato governo del territorio, che non può tollerare difformità tra Regioni con riguardo all'aspetto prioritario della durata e dell'efficacia dei titoli edilizi. In questa prospettiva emerge il carattere di norma fondamentale di riforma economico-sociale, che, in quanto tale, vincola la potestà legislativa primaria della Regione autonoma Sardegna nella materia dell'edilizia e dell'urbanistica. (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale, l'art. 2 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021 che, nel modificare l'art. 26- bis , comma 4, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, proroga al 31 dicembre 2023 l'originario termine del 31 dicembre 2020 per completare le edificazioni in zona agricola nei casi in cui non sarebbe possibile ottenere il rinnovo del permesso di costruire, divenuto inefficace a causa di una sopravvenuta disciplina pianificatoria incompatibile. La disposizione impugnata dal Governo deroga in maniera indiscriminata alla decadenza sancita dalla legislazione statale, senza richiedere le tassative condizioni individuate dal t.u. edilizia).
Massima n. 44546
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale e degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 3 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella parte in cui inserisce l'art. 26- ter , comma 2, nella legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, che consente di realizzare nell'agro del territorio di Oristano strutture, finalizzate a organizzare e valorizzare dal punto di vista paesaggistico le scuderie, strutture di supporto per la valorizzazione della Sartiglia, antica giostra equestre. La disposizione impugnata dal Governo si discosta sotto molteplici profili dalle prescrizioni del piano paesaggistico regionale e nell'incidere sui nuclei sparsi nell'agro, oggetto di specifica protezione nelle norme tecniche di attuazione del citato piano, si ripercuote su aspetti legati alla tutela del paesaggio nella sua dimensione storica e culturale, determinando un evidente decremento della sua tutela.
Massima n. 44547
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 5, comma 1, lett. b ) e i ), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella parte in cui, rispettivamente, modificando l'art. 31, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015 e introducendo nell'art. 31 della medesima legge regionale il comma 7- quater , consente di realizzare nella fascia costiera interventi di ristrutturazione e di rinnovamento, con connessi incrementi volumetrici, anche mediante la realizzazione di corpi di fabbrica separati, nelle zone urbanistiche omogenee B (completamento residenziale), C (espansione residenziale), F (turistiche) e G (servizi generali) ed E (zone agricole). Le disposizioni impugnate dal Governo, incidendo sulla fascia costiera, oggetto di protezione nelle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico regionale (PPR), collidono con sue specifiche prescrizioni, perché consentono i detti incrementi al di fuori delle tassative eccezioni indicate dal piano.
Massima n. 44548
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale e degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 9, comma 1, lett. b ), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella parte in cui, abrogando l'art. 34, comma 1, lett. h ), della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, ammette interventi di aumento di volumetria con riguardo agli immobili di particolare pregio posti nei centri di prima e antica formazione, in precedenza esclusi. La previsione impugnata dal Governo non è compatibile con le linee di indirizzo e le prescrizioni del piano paesaggistico regionale, che appresta una peculiare tutela per tali centri, in quanto componenti dell'assetto storico-culturale della Regione autonoma Sardegna. Nell'estendere l'ambito applicativo di ammissibilità degli interventi, il legislatore regionale deroga in peius allo standard di tutela che il piano ha individuato per preservare l'assetto identitario del paesaggio, nella sua valenza insieme storica ed estetica.
Massima n. 44549
L'art. 5, comma 9, del d.l. n. 70 del 2011, nel tradurre in legge l'intesa raggiunta tra Stato e Regioni in tema di "Piano casa", configura una norma fondamentale di riforma economico-sociale, come confermano l'ampiezza degli obiettivi perseguiti, l'incidenza su aspetti qualificanti della normativa edilizia e urbanistica e la stessa scelta di coinvolgere anche Regioni ed enti locali nel definire i tratti essenziali dell'intervento riformatore. Tale disposizione affida alle Regioni il compito di approvare leggi per incentivare, tra l'altro, la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, anche mediante la previsione del riconoscimento di una volumetria aggiuntiva come misura premiale. Ciò purché gli interventi non siano riferiti a edifici abusivi, siti nei centri storici o in aree di inedificabilità assoluta, con esclusione dei soli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria: nozione, quest'ultima, da interpretare in senso restrittivo, in coerenza con la terminologia adoperata dal legislatore e con la ratio della normativa. Il titolo in sanatoria, che rileva agli effetti della concessione di premialità volumetrica prevista dal "Piano casa", differisce dal condono: mentre quest'ultimo ha per effetto la sanatoria non solo formale ma anche sostanziale dell'abuso, a prescindere dalla conformità delle opere realizzate alla disciplina urbanistica ed edilizia, il titolo in sanatoria presuppone la conformità alla disciplina urbanistica e edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'immobile sia al momento della presentazione della domanda. ( Precedenti: S. 107/2017 - mass. 41204; S. 50/2017 - mass. 39737 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale, l'art. 11, comma 1, lett. a , della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021 che, intervenendo sull'art. 36, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, fa sì che anche i volumi oggetto di condono edilizio siano computati nella determinazione del volume urbanistico al quale commisurare l'incremento volumetrico).
Massima n. 44550
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale e degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 13 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, che introduce nella legge reg. Sardegna n. 8 del 2015 l'art. 38- bis , relativo al trasferimento dei volumi realizzabili ricadenti in alcune zone del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico. La disposizione impugnata consente la realizzazione di detti volumi in deroga alle vigenti disposizioni regionali e dispone che le norme tecniche di attuazione del piano di assetto idrogeologico siano modificate in conformità agli interventi ammessi dalla stessa norma. L'indistinta portata derogatoria di quest'ultima, idonea a ricomprendere anche le prescrizioni poste a salvaguardia del paesaggio, vanifica, altresì, la funzione di tutela del piano paesaggistico.
Massima n. 44551
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 14, comma 1, lett. d ), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021 che dispone che la disciplina straordinaria degli interventi di demolizione e di ricostruzione si applica agli edifici legittimamente realizzati entro il 31 dicembre 2020 nonché ad edifici successivamente legittimati, a seguito di positiva conclusione del procedimento di condono o di accertamento di conformità e, ove necessario, dell'accertamento di compatibilità paesaggistica. La scelta di estendere l'originario termine per l'applicazione della citata disciplina straordinaria e di includere anche le costruzioni appena edificate in un ambito applicativo che deve essere delimitato con rigore è in palese contrasto con la finalità di riqualificazione e di rigenerazione urbana della stessa legge reg. Sardegna n. 1 del 2021.
Massima n. 44552
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale e dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 14, comma 1, lett. h ), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella parte in cui, aggiungendo all'art. 39, comma 15, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015 l'inciso «senza l'obbligo del rispetto dell'ubicazione, della sagoma e della forma del fabbricato da demolire», esenta gli interventi di demolizione degli edifici esistenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina e ricadenti nelle zone urbanistiche E (agricole), F (turistiche) e H (di salvaguardia), nonché nelle zone urbanistiche G, dedicate ai servizi generali, non contermini all'abitato, dall'obbligo del rispetto dell'ubicazione, della sagoma e della forma del fabbricato da demolire. La disposizione impugnata modifica unilateralmente - e in senso deteriore - la disciplina della fascia costiera, bene paesaggistico assoggettato a rigorosa tutela, per la peculiarità delle caratteristiche naturali e ambientali.
Massima n. 44553
I programmi integrati di riordino urbano perseguono l'obiettivo di riqualificare gli ambiti urbani e le periferie caratterizzati dalla presenza di una pluralità di funzioni e di tessuti edilizi disorganici, incompiuti, parzialmente utilizzati o degradati, favorendo il miglioramento della qualità dell'abitare, anche attraverso l'incremento della dotazione degli standard. (Nel caso di specie è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale e degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s , Cost., l'art. 15, comma 1, lett. c , della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella parte in cui abroga l'art. 40, comma 7, secondo periodo, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, in tema di programmi integrati di riordino urbano, introducendo il periodo «Nessuna zona urbanistica omogenea è aprioristicamente esclusa». La disciplina impugnata dal Governo, estendendo a tutte le zone urbanistiche omogenee l'ambito di applicazione dei detti programmi - dapprima esclusi nelle zone di particolare valenza culturale o paesaggistica, come i centri di antica e prima formazione, le zone agricole, le zone di salvaguardia ambientale - interviene su beni che ricevono specifica tutela nel piano paesaggistico regionale e nella normativa regionale previgente, riducendo la tutela agli stessi riservata).
Massima n. 44554
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale e degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 16, comma 1, lett. a ), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, che inserisce nell'art. 41, comma 3, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015 anche il riferimento all'art. 13, comma 1, lett. d ), della legge reg. Sardegna n. 4 del 2009, il quale consente di realizzare, nei Comuni non dotati di piano urbanistico comunale, nelle zone territoriali omogenee C, D, G, ed F, all'interno della fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia, gli interventi previsti dagli strumenti attuativi già approvati e convenzionati, a condizione che le relative opere di urbanizzazione siano state legittimamente avviate prima dell'approvazione del piano paesaggistico regionale (PPR). La disposizione impugnata dal Governo amplia le possibilità di attuare l'attività edificatoria, considerando sufficiente che le opere di urbanizzazione siano state avviate prima dell'approvazione del PPR (5 settembre 2006), termine successivo rispetto a quello individuato nello stesso piano paesaggistico (agosto 2004). Tale profilo di contrasto, relativo a una disciplina già contraddistinta da uno spiccato carattere di specialità, si risolve in una deroga, che compromette lo standard di tutela individuato dal piano paesaggistico.
Massima n. 44555
Il prolungato succedersi delle proroghe di una disciplina derogatoria, in contrasto con le esigenze di una regolamentazione organica e razionale dell'assetto del territorio, presenta un innegabile rilievo. ( Precedente: S. 170/2021 ). Una organica disciplina del governo del territorio è la sede più appropriata per la regolamentazione di interventi di consistente impatto, nel rispetto dei limiti posti dallo statuto di autonomia alla potestà legislativa primaria. (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale, l'art. 17 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, che proroga alcuni termini della legislazione regionale attuativa del "Piano casa", contenuti nella legge reg. Sardegna n. 8 del 2015. L'indefinito succedersi delle proroghe, ancorate all'entrata in vigore di una nuova legge regionale sul governo del territorio o a termini di volta in volta differiti, interferisce con la tutela paesaggistica e determina il vulnus del detto parametro; inoltre, nel consentire interventi parcellizzati, svincolati da una coerente cornice normativa di riferimento, la disposizione impugnata trascura l'interesse all'ordinato sviluppo edilizio e danneggia il territorio in tutte le sue connesse componenti e, primariamente, nel suo aspetto paesaggistico e ambientale; infine, detta proroga, disposta in pendenza del procedimento, condiviso con lo Stato, di adeguamento del piano paesaggistico relativo alle aree costiere e di elaborazione di quello relativo alle aree interne, finisce per compromettere la stessa pianificazione paesaggistica, deputata a indicare le linee fondamentali della tutela del paesaggio. ( Precedente: S. 219/2021 - mass. 44346 ).
Massima n. 44556
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale, l'art. 18 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, che reca una norma transitoria in tema di titoli abilitativi. La disposizione impugnata dal Governo si inquadra nella reiterata proroga della disciplina sul "Piano casa" e ne definisce le implicazioni sul rilascio di titoli abilitativi e sulla connessa attività istruttoria dell'amministrazione. Il legislatore regionale, nel disporre l'immediata applicazione - anche ai procedimenti in corso - della normativa che innalza gli incrementi volumetrici, estende l'ambito applicativo di tale disciplina derogatoria e incide sul correlato regime dei titoli abilitativi, che la previsione impugnata arbitrariamente estende - con effetti ex tunc - così da compromettere la stessa pianificazione paesaggistica.
Massima n. 44557
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale, l'art. 19 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, che amplia la qualificazione delle tolleranze edilizie e le ipotesi di sanatoria ex post di ulteriori parziali difformità dal titolo edilizio. La norma regionale impugnata dal Governo diverge dalle prescrizioni statali sulle tolleranze costruttive di cui all'art. 34- bis t.u. edilizia, le quali definiscono il profilo di capitale importanza delle difformità rilevanti, in una prospettiva che non può non essere omogenea sull'intero territorio nazionale e che investe norme fondamentali di riforma economico-sociale, vincolanti anche la potestà legislativa attribuita alla Regione autonoma Sardegna dall'art. 3 dello statuto di autonomia.
Massima n. 44558
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale, l'art. 21 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, in base al quale il permesso di costruire o l'autorizzazione all'accertamento di conformità possono essere ottenuti - ai soli fini amministrativi e impregiudicati gli effetti penali dell'illecito - qualora gli interventi risultino conformi alla sola disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda. La norma regionale impugnata dal Governo deroga al principio della doppia conformità di cui all'art. 36 t.u. edilizia - vincolante anche per le autonomie speciali in quanto norma di grande riforma economico-sociale - il quale presuppone la conformità dell'intervento realizzato senza titolo sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dell'abuso, sia a quella in vigore al momento della presentazione della domanda.
Massima n. 44559
In base all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., spetta in via esclusiva allo Stato il compito di dettare una disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente, considerato come entità organica e connesso a un interesse pubblico di valore costituzionale primario e assoluto. La peculiarità del bene giuridico ambiente, nella cui complessità ricade anche il paesaggio, riverbera i suoi effetti anche quando si tratta di Regioni speciali o di Province autonome, con l'ulteriore precisazione, però, che qui occorre tener conto degli statuti speciali di autonomia. ( Precedenti: S. 378/2007; S. 51/2006 ). La prevalenza della pianificazione paesaggistica, di competenza esclusiva dello Stato, integra una regola di tutela primaria del paesaggio in nessun modo derogabile ad opera della legislazione regionale che, nella cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali, deve rispettare gli standard minimi uniformi di tutela previsti dalla normativa statale, potendo al limite introdurre un surplus di tutela e non un regime peggiorativo. ( Precedente: S. 251/2021 ).
Massima n. 44560
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale e degli artt. 9 e 117, secondo comma , lett. s ), Cost., l'art. 23 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021 che prevede la facoltà, per i Comuni, di proporre aree di sosta temporanea degli autocaravan e caravan in aree private. La disposizione impugnata dal Governo - nel consentire in termini indiscriminati, e dunque anche nella fascia costiera, di realizzare aree di sosta temporanea degli autocaravan e dei caravan - vìola l'art. 20, comma 1, lett. b ), n. 3), delle norme tecniche di attuazione (NTA), il quale vieta nella fascia costiera la realizzazione di nuovi campeggi e strutture ricettive connesse a campi da golf, aree attrezzate di camper.
Massima n. 44561
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale e degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 24 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021 che prevede la possibilità di realizzare campeggi anche in fascia costiera. La disposizione impugnata dal Governo vìola l'art. 20, comma 1, lett. b ), n. 3), delle norme tecniche di attuazione (NTA), il quale vieta nella fascia costiera la realizzazione di nuovi campeggi e strutture ricettive connesse a campi da golf, aree attrezzate di camper, senza che possa assumere rilievo la specificazione che si tratta di campeggi a basso indice di impatto paesaggistico e ad alto indice di reversibilità, né che debbano essere realizzati oltre la fascia di 300 metri dalla linea di battigia, poiché la fascia costiera è individuata in termini più ampi rispetto ad essa.
Massima n. 44562
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale e degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 25, comma 1, primo periodo, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, che prevede l'ampliamento, mediante norma di interpretazione autentica a decreto assessoriale, dei limiti di densità dell'edilizia alberghiera per le diverse zone. La disposizione impugnata dal Governo depotenzia il limite relativo alle volumetrie degli insediamenti turistici ammissibili nella zona F, così ampliando le facoltà edificatorie, in deroga al piano paesaggistico, con una diretta incidenza sulla tutela del paesaggio.
Massima n. 44563
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale e degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 26 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, in materia di localizzazione di nuovi interventi turistici e relativi servizi generali. La disposizione impugnata dal Governo introduce una espressa deroga alle prescrizioni del piano paesaggistico regionale - art. 61, comma 1, lett. b ) e art. 89, comma 1, lett. b ) delle norme tecniche di attuazione (NTA) - subordinata alla sola condizione che non sia possibile perseguire gli indirizzi vincolanti della pianificazione paesaggistica. Tale condizione è peraltro rimessa alla valutazione dei Comuni, così sovvertendo la preminenza del piano paesaggistico rispetto agli strumenti urbanistici comunali.
Massima n. 44564
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale e degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 27 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021 che, innestandosi sulla fase di adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico regionale (PPR), amplia la facoltà di adottare e approvare piani attuativi - ora estesa anche alle zone urbanistiche C, D e G, non importa se contigue o interne al tessuto urbano -, così derogando in peius alle prescrizioni di tutela dettate dal PPR, peraltro al di fuori di un imprescindibile percorso condiviso di suo adeguamento e revisione. ( Precedente: S. 257/2021 - mass. 44381 ).
Massima n. 44565
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale e degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 30, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella parte in cui sancisce la prevalenza delle disposizioni della medesima legge reg. Sardegna n. 1 del 2021 sulle prescrizioni del piano paesaggistico regionale (PPR). La disposizione impugnata dal Governo - di cui non è praticabile una interpretazione adeguatrice - eccede la potestà legislativa regionale poiché appresta una regolamentazione lesiva del paesaggio. Essa infatti, nell'introdurre una deroga alla pianificazione paesaggistica regionale, investe il nucleo essenziale della tutela del paesaggio, affidata alle puntuali prescrizioni del PPR.
Massima n. 44566
In difetto di esplicite indicazioni di segno contrario, la mancanza di una deroga espressa alle previsioni del piano paesaggistico e del codice di settore, dotate di immediata forza cogente, deve condurre ad una interpretazione in senso conforme alla disciplina posta a tutela del paesaggio, anche in ragione di fondamentali esigenze di certezza e del rango primario degli interessi coinvolti. ( Precedente: S. 124/2021 - mass. 43936 ).
Massima n. 44567
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lett. s ), Cost., all'art. 3, lett. f ), dello statuto speciale, e al principio di leale collaborazione - dell'art. 1 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, che pone una disciplina a salvaguardia dei territori rurali, riservando agli imprenditori agricoli a titolo professionale l'edificazione di fabbricati a fini residenziali nella fascia di 1000 metri dalla linea di battigia marina e regolando le ipotesi di cambi di destinazione d'uso. La disposizione impugnata dal Governo non reca alcuna deroga alle previsioni del piano paesaggistico regionale (PPR) e, pertanto, può e deve essere interpretata in termini compatibili con le minuziose prescrizioni di tutela che tale piano detta in merito alle zone agricole.
Massima n. 44568
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lett. m ) ed s ), Cost., all'art. 3, lett. f ), dello statuto speciale e al principio di leale collaborazione - dell'art. 4, comma 1, lett. a ), b ), c ), nn. 1) e 2), g ), h ) e i ), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, che disciplina gli interventi di incremento volumetrico del patrimonio edilizio esistente nelle zone urbanistiche omogenee A, B, C, D, E, F e G. La disposizione impugnata dal Governo non reca alcuna deroga alle previsioni del piano paesaggistico regionale (PPR), poiché un'interpretazione sistematica della disciplina conferma che presupposto imprescindibile degli interventi di incremento volumetrico è la compatibilità con le previsioni del PPR, che non può ritenersi, dunque, derogato o eluso.
Massima n. 44569
Il giudizio di costituzionalità in via principale si configura come successivo e astratto e presuppone la mera pubblicazione di una legge regionale che possa ledere il riparto delle competenze, a prescindere dagli effetti che questa abbia o non abbia prodotto. Tale sindacato, in quanto mira a definire il corretto riparto delle competenze fra Stato e Regione nelle materie indicate, in linea con la natura astratta del giudizio in via principale, non risulta inutilmente svolto anche allorquando l'ambito temporale di applicazione delle norme impugnate sia assai ristretto o azzerato. ( Precedente: S. 262/2016 - mass. 39252 ).
Massima n. 44570
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lett. s ), Cost., all'art. 3, lett. f ), dello statuto speciale e al principio di leale collaborazione - dell'art. 5, comma 1, lett. b ), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella parte concernente gli incrementi volumetrici, nelle zone urbanistiche omogenee A, delle strutture destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive, sanitarie e socio-sanitarie. L'art. 31, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, come modificato dalla disposizione impugnata, nel rinviare all'art. 30, comma 2, primo periodo, della medesima legge regionale, è inequivocabile nel richiedere che gli incrementi volumetrici possano essere realizzati soltanto negli edifici che non conservano rilevanti tracce dell'assetto storico e che siano in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto, previa approvazione di un piano particolareggiato adeguato al piano paesaggistico regionale (PPR). Proprio questa specificazione si pone a salvaguardia della compatibilità con le prescrizioni del PPR.
Massima n. 44571
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lett. s ), Cost., all'art. 3, lett. f ), dello statuto e al principio di leale collaborazione, dell'art. 6 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, che modifica l'art. 32 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015 estendendo l'ambito oggettivo degli interventi di recupero dei sottotetti esistenti. In particolare: a) include nella categoria dei sottotetti anche gli spazi; b) consente gli interventi di riuso dei sottotetti esistenti per il solo scopo abitativo anche nelle zone E (zone agricole) e nelle zone F (zone turistiche); c) qualifica in modo estensivo i sottotetti, ampliando le possibili modifiche esterne alle unità immobiliari esistenti; d) consente gli interventi di recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti per il solo scopo abitativo anche nelle zone A (centro storico-artistico o di particolare pregio ambientale), per gli edifici che non conservino rilevanti tracce dell'assetto storico e che siano in contrasto con i caratteri storici e tipologici del contesto, e nelle zone urbanistiche F (zone turistiche); e) amplia la possibilità di recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti; f) modifica il calcolo del volume urbanistico nei sottotetti oggetto degli interventi di recupero. La previsione impugnata non contiene alcuna deroga alle previsioni del piano paesaggistico regionale e alla normativa dettata dal cod. beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004); pertanto può e deve essere interpretata in armonia con tali prescrizioni, cui si dovranno conformare gli interventi previsti, anche perché assoggettata alle tassative condizioni fissate dall'art. 34, comma 1, lett. f ) e g ), della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, volte a salvaguardare i valori dell'ambiente e del paesaggio. ( Precedenti: S. 124/2021 - mass. 43935; S. 54/2021 - mass. 43731 ).
Massima n. 44572
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lett. s ), Cost., all'art. 3, lett. f ), dello statuto speciale e al principio di leale collaborazione, dell'art. 7 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, che aggiunge alla legge reg. Sardegna n. 8 del 2015 un art. 32- bis , al fine di regolare e incentivare gli interventi di recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra. La disposizione impugnata non racchiude alcuna deroga alle previsioni più restrittive dei piani di assetto idrogeologico, che hanno carattere immediatamente precettivo, e la cui osservanza si impone a prescindere dall'espresso richiamo ad opera del legislatore regionale; egualmente, gli interventi in esame sono pur sempre assoggettati al rispetto delle previsioni di tutela del piano paesaggistico e del cod. beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004), anche in ordine alle necessarie autorizzazioni, e devono obbedire alle condizioni previste dagli artt. 34 e 36 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, che mirano a salvaguardare l'armonia con i valori paesaggistici.
Massima n. 44573
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lett. s ), Cost., all'art. 3, lett. f ), dello statuto speciale e al principio di leale collaborazione, dell'art. 8, comma 1, lett. a ), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, che modifica l'art. 33 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015 in tema di interventi per il riuso di spazi di grande altezza, permettendo la realizzazione di soppalchi anche nelle zone urbanistiche D (zone industriali, artigianali e commerciali), E (agricole) ed F (turistiche), in queste ultime oltre la fascia dei 300 metri dalla battigia marina. È possibile giungere a una interpretazione dell'indicato art. 33, al comma 4, che impone la condizione più stringente di una previsione espressa da parte di un piano particolareggiato adeguato al piano paesaggistico regionale, tale per cui anche nelle zone urbanistiche diverse da quelle A il rispetto del piano paesaggistico sia egualmente imposto. Anche per tali interventi di incremento volumetrico si applicano poi le prescrizioni degli artt. 34 e 36 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, che pongono precise condizioni di ammissibilità e prescrivono requisiti puntuali allo scopo di garantire un inserimento coerente nel paesaggio.
Massima n. 44574
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lett. s ), Cost., all'art. 3, lett. f ), dello statuto speciale e al principio di leale collaborazione, dell'art. 11, comma 1, lett. b ), d ), f ), g ) e h ), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, che modificano sotto molteplici profili l'art. 36 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015. In particolare: la lett. b ) consente l'incremento volumetrico anche quando implichi il superamento del numero dei piani; la lett. d ) amplia i casi consentiti di frazionamento dell'unità immobiliare ad uso residenziale o artigianale risultante dall'incremento volumetrico; la lett. f ) subordina l'incremento volumetrico al reperimento degli spazi per parcheggi o, in alternativa, al pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale; la lett. g ) consente in ogni caso la monetizzazione nel caso di recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra ad uso direzionale, commerciale, socio-sanitario e residenziale; la lett. h ) consente, nelle zone urbanistiche A, B e C e negli edifici con destinazione residenziale legittimamente realizzati in altre zone urbanistiche, l'incremento volumetrico, cumulabile con quelli già previsti dalla medesima legge regionale n. 8 del 2015; la lett. h ) consente, all'interno di tutti i piani di risanamento urbanistico, nell'ambito dell'edilizia contrattata e previa richiesta degli interessati, la sostituzione dei lotti destinati a standard urbanistici con lotti edificabili, alla condizione che il lotto edificabile da sostituire come standard abbia maggiore o uguale superficie e che tale sostituzione non comporti aumento di volumetrie rispetto a quanto previsto dal piano attuativo, senza limiti di distanza. Tutte le disposizioni indicate - che convergono nell'ampliare le possibilità di realizzare incrementi volumetrici e di monetizzare gli standard, collocandoli diversamente all'interno dei piani di risanamento - possono e devono essere interpretate in coerenza con le disposizioni del piano paesaggistico, al quale non recano alcuna deroga esplicita. Va inoltre ribadito che, per tutti gli incrementi volumetrici disciplinati dal Titolo II, Capo I, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, così come modificata dalla legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, valgono le condizioni di ammissibilità preordinate a salvaguardare i valori paesaggistici, e gli ulteriori requisiti della medesima legge regionale n. 8 del 2015, che garantiscono l'armonia degli interventi in esame con i caratteri dell'edificio e con il contesto paesaggistico.
Massima n. 44575
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lett. s ), Cost., all'art. 3, lett. f ), dello statuto speciale e al principio di leale collaborazione, dell'art. 12 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, che modifica l'art. 38 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015 in tema di interventi di trasferimento volumetrico per la riqualificazione ambientale e paesaggistica, apportando modificazioni di dettaglio all'assetto normativo preesistente, che attengono all'entità della premialità volumetrica, alla variante allo strumento urbanistico generale per conseguire l'incremento volumetrico, all'incremento dell'altezza per ciascun livello fuori terra al quale ragguagliare la determinazione del volume, e alla dotazione dell'impianto di elevazione per il trasporto verticale delle persone. Tali specifiche previsioni possono e devono essere interpretate in senso compatibile con le prescrizioni del piano paesaggistico e del d.lgs. n. 42 del 2004, anche con riguardo alla peculiare tutela riservata ai beni culturali, per cui permane l'efficacia cogente delle più restrittive prescrizioni di entrambi, in quanto non derogate e provviste di immediata forza vincolante. Tale interpretazione, in linea con le prescrizioni del piano paesaggistico e della normativa statale di tutela, è poi avvalorata dalla considerazione delle finalità sottese alla disciplina in esame, che persegue lo scopo della riqualificazione ambientale e paesaggistica e si affianca a particolari cautele sulle aree di localizzazione per il trasferimento dei volumi e sulle demolizioni degli edifici inclusi nel centro di prima e antica formazione (art. 38, commi 4 e 12, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015).
Massima n. 44576
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 3, lett. f ), dello statuto speciale, dell'art. 14, comma 1, lett. a ) e b ), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella parte in cui, modificando, rispettivamente, i commi 2 e 3 dell'art. 39 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, sostituiscono la determinazione dell'ufficio tecnico comunale alla deliberazione del Consiglio comunale, in merito alla possibilità, su proposta del privato interessato, della demolizione dei fabbricati esistenti e della successiva ricostruzione con la concessione di un credito volumetrico pari al volume dell'edificio demolito maggiorato del 30%; nonché dispongono che, ove l'intervento preveda la ricostruzione nel medesimo lotto urbanistico, che l'UTC, con la stessa determinazione, stabilisca i parametri urbanistico-edilizi dell'intervento nel rispetto delle vigenti disposizioni, con eventuale superamento dei parametri volumetrici e dell'altezza previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali. Il principio fondamentale espresso dall'art. 5, comma 11, del d.l. n. 70 del 2011, che richiede la delibera del Consiglio comunale per consentire la realizzazione di interventi in deroga agli strumenti urbanistici, è in armonia con l'art. 14 t.u. edilizia, il quale vale sino all'entrata in vigore della normativa regionale, sicché l'esistenza di una legge regionale sul "piano casa", come nel caso in esame, ne esclude l'applicabilità. ( Precedente: S. 217/2020 - mass. 43010 ).
Massima n. 44577
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo, in riferimento agli artt. 9, 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lett. s ), Cost., all'art. 3, lett. f ), dello statuto speciale e al principio di leale collaborazione, dell'art. 14 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella parte in cui disciplina gli interventi di demolizione e ricostruzione con riguardo ai beni culturali. Le censure muovono dal presupposto che la disciplina impugnata, per effetto dell'art. 39, comma 13, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, sia applicabile senza limiti anche ai beni culturali; al contrario, in difetto di deroga espressa, si impone in ogni caso l'applicazione della speciale disciplina di tutela dei beni culturali prevista dal piano paesaggistico e dal codice dei beni culturali e del paesaggio.
Massima n. 44578
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lett. s ), Cost., all'art. 3, lett. f ), dello statuto speciale e al principio di leale collaborazione, dell'art. 28, commi 1 e 3, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella formulazione antecedente alle modificazioni introdotte dall'art. 13, comma 61, lett. a ), b ) e c ), della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021, che, rispettivamente, definisce le zone umide beni paesaggistici oggetto di conservazione e di tutela, a prescindere dalle perimetrazioni operate sulle relative cartografie in misura inferiore; e che consente, sugli edifici posti nella fascia di tutela di cui al comma 1, gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria - sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico - di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia cui all'art. 3, comma 1, lett. a ), b ), c ) e d ), del d.P.R. n. 380 del 2001. L'impugnato art. 28 non riduce la tutela prevista per le zone umide, perché deve essere letto in una prospettiva sistematica, che tenga conto anche delle innovazioni racchiuse nel successivo art. 29, che abroga l'art. 27 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, il quale riferiva la fascia di tutela dei 300 metri dalla linea di battigia ai soli laghi naturali e invasi artificiali e limitava il vincolo paesaggistico riguardante le zone umide alla dimensione spaziale rappresentata e individuata nella cartografia di piano. Nel negare rilievo a delimitazioni più anguste della fascia di tutela, la previsione impugnata ripristina per le zone umide quella zona di rispetto di 300 metri dalla linea di battigia, che riveste importanza essenziale ai fini della salvaguardia del paesaggio. ( Precedente: S. 308/2013 - mass. 37550 ).
Massima n. 44579
Nei ricorsi in via principale, il ricorrente ha l'onere non soltanto di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali di cui denuncia la violazione, ma anche di suffragare le ragioni del dedotto contrasto con una argomentazione sufficientemente chiara e completa. ( Precedente: S. 170/2021 - mass. 44134 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lett. s , Cost., all'art. 3, lett. f , dello statuto speciale e al principio di leale collaborazione, dell'art. 8, comma 1, lett. b , della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, che aggiunge all'art. 33 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015 un comma 6- bis , per cui, in caso di realizzazione di spazi di grande altezza in edifici esistenti, mediante la demolizione parziale di solaio intermedio, si esclude il ricalcolo del volume urbanistico dell'edificio o della porzione di edificio, anche in caso di riutilizzo di spazi sottotetto che originariamente non realizzano cubatura, a condizione che non si realizzino mutamenti nella sagoma dell'edificio o nella porzione di edificio. Il ricorrente trascura di indicare il precetto violato dalla legge regionale impugnata e di approfondire il complesso contenuto della previsione regionale che esclude, a precise condizioni, il ricalcolo del volume. Il ricorrente non ha neppure chiarito per quali ragioni la previsione in esame si ponga in contrasto con gli artt. 2- bis e 14 t.u. edilizia).
Massima n. 44580
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lett. s ), Cost., all'art. 3, lett. f ), dello statuto e al principio di leale collaborazione, dell'art. 14, comma 1, lett. g ), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, che modifica l'art. 39, comma 13, lett. e ), della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, per cui gli interventi di integrale demolizione e ricostruzione non sono ammessi quando ricadono in aree sottoposte a particolari vincoli di tutela se già individuate con apposito provvedimento regolamentare o normativo prima della presentazione dell'istanza del richiedente. Le censure sono assertive e non avvalorate da una adeguata ricostruzione del quadro normativo, perché si esauriscono nel rilievo che la disciplina impugnata priverebbe di ogni efficacia la successiva individuazione di ulteriori aree di interesse paesaggistico. Il ricorrente, tuttavia, non offre alcun ragguaglio sui principi vigenti in tema di vincoli paesaggistici sopravvenuti e sulla portata della successiva individuazione delle aree di interesse paesaggistico, né dimostra in modo esauriente il contrasto della normativa regionale con tali principi.
Massima n. 44581
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lett. s ), Cost., all'art. 3, lett. f ), dello statuto speciale e al principio di leale collaborazione, dell'art. 16, comma 1, lett. b ), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, che ha introdotto alcune modifiche alla legislazione in materia di attuazione degli interventi localizzati nelle zone urbanistiche C, D, G. Il ricorrente non approfondisce la portata lesiva delle modifiche di dettaglio apportate dalla normativa impugnata, né la doglianza è articolata in termini idonei a superare il vaglio di ammissibilità.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Sardegna 18 gennaio 2021, n. 1 (Disposizioni per il riuso, la riqualificazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente ed in materia di governo del territorio. Misure straordinarie urgenti e modifiche alle leggi regionali n. 8 del 2015, n. 23 del 1985, n. 24 del 2016 e n. 16 del 2017);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella parte in cui inserisce l'art. 26-ter, comma 2, nella legge della Regione Sardegna 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio);
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, che modifica l'art. 31, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, nella parte in cui consente nella fascia costiera nelle zone urbanistiche omogenee B, C, F e G - al di fuori delle tassative eccezioni indicate dal piano paesaggistico regionale - di realizzare gli incrementi volumetrici anche mediante la realizzazione di corpi di fabbrica separati;
4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera i), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, che introduce nell'art. 31 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015 il comma 7-quater, nella parte in cui consente nella fascia costiera - al di fuori delle tassative eccezioni indicate dal piano paesaggistico regionale - di realizzare gli incrementi volumetrici anche mediante la realizzazione di corpi di fabbrica separati;
5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera b), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella parte in cui abroga l'art. 34, comma 1, lettera h), della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015;
6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021;
7) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021;
8) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera d), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021;
9) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera h), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella parte in cui aggiunge all'art. 39, comma 15, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015 l'inciso «senza l'obbligo del rispetto dell'ubicazione, della sagoma e della forma del fabbricato da demolire»;
10) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera c), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella parte in cui abroga l'art. 40, comma 7, secondo periodo, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, introducendo il periodo «Nessuna zona urbanistica omogenea è aprioristicamente esclusa»;
11) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021;
12) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021;
13) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021;
14) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021;
15) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021;
16) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021;
17) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 24 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021;
18) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, primo periodo, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021;
19) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021;
20) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021;
21) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella parte in cui sancisce la prevalenza delle disposizioni della medesima legge reg. Sardegna n. 1 del 2021 sulle prescrizioni del piano paesaggistico regionale;
22) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Strasburgo dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 19 luglio 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14, e secondo, lettera s), della Costituzione, all'art. 3, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;
23) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettere a), b), c), numeri 1) e 2), g), h) e i), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lettere m) ed s), Cost., all'art. 3, lettera f), dello statuto speciale e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;
24) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella parte concernente gli incrementi volumetrici nelle zone urbanistiche omogenee A, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lettera s), Cost., all'art. 3, lettera f), dello statuto speciale e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;
25) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera i), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella parte in cui introduce il comma 7-bis nell'art. 31 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lettere m) ed s), Cost., all'art. 3, lettera f), dello statuto speciale e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;
26) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera i), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella parte in cui introduce il comma 7-ter nell'art. 31 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lettere m) ed s), Cost., all'art. 3, lettera f), dello statuto speciale e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;
27) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lettera s), Cost., all'art. 3, lettera f), dello statuto speciale e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;
28) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lettera s), Cost., all'art. 3, lettera f), dello statuto speciale e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;
29) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lettera s), Cost., all'art. 3, lettera f), dello statuto speciale e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;
30) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lettere b), d), f), g) e h), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lettera s), Cost., all'art. 3, lettera f), dello statuto speciale e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;
31) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lettera s), Cost., all'art. 3, lettera f), dello statuto speciale e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;
32) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettere a) e b), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella parte in cui sostituiscono la determinazione dell'ufficio tecnico comunale alla deliberazione del Consiglio comunale, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 3, lettera f), dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
33) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella parte in cui disciplina gli interventi di demolizione e ricostruzione con riguardo ai beni culturali, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 9, 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lettera s), Cost., all'art. 3, lettera f), dello statuto speciale e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;
34) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28, commi 1 e 3, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella formulazione antecedente alle modificazioni introdotte dall'art. 13, comma 61, lettere a), b) e c), della legge della Regione Sardegna 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lettera s), Cost., all'art. 3, lettera f), dello statuto speciale e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;
35) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera b), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lettera s), Cost., all'art. 3, lettera f), dello statuto speciale e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;
36) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera g), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lettera s), Cost., all'art. 3, lettera f), dello statuto speciale e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;
37) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lettera s), Cost., all'art. 3, lettera f), dello statuto speciale e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 novembre 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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