Corte costituzionale
Sentenza n. 238/2022
Corte cost., sent. 28 novembre 2022, n. 238
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 238/2022
- Data di deposito
- 28 novembre 2022
- Data di decisione
- 18 ottobre 2022
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:238
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 26, legge n. 335 del 8 agosto 1995
- art. 18, comma 12, decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
- legge n. 111 del 15 luglio 2011
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 23, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 118, comma 4, Costituzione
- art. 1, Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 45181
Nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995, alla disponibilità delle parti ed è rilevabile d'ufficio.
Massima n. 45182
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3, 23, 41, 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, nonché all'art. 118, comma quarto, Cost. - dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 e dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, che, secondo l'interpretazione di diritto vivente, prevedono l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell'INPS a carico degli architetti e degli ingegneri iscritti ai relativi albi professionali, i quali non possono iscriversi alla loro cassa previdenziale (Inarcassa) in quanto svolgono contestualmente anche un'altra attività lavorativa, con conseguente iscrizione alla corrispondente forma di previdenza obbligatoria. La gestione separata si iscrive nella tendenza dell'ordinamento previdenziale verso la progressiva eliminazione delle lacune rappresentate da "vuoti" di copertura assicurativa e rinviene il suo fondamento costituzionale nell'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori (art. 35 Cost.), rispetto agli eventi indicati nell'art. 38, secondo comma, Cost., nei modi indicati dallo stesso parametro al quarto comma. Né ciò si pone in contraddizione con l'autonomia regolamentare riconosciuta dallo stesso legislatore alle casse previdenziali professionali privatizzate, laddove queste prevedano un perimetro dell'obbligo assicurativo meno esteso di quello della gestione separata. Il rapporto tra quest'ultima e il sistema previdenziale categoriale si pone infatti in termini non già di alternatività, ma di complementarità, in quanto l'istituto residuale della gestione separata opera proprio in relazione ai soggetti e alle attività eventualmente esclusi dalla cassa professionale di categoria, costituendo l'imprescindibile momento di compimento e chiusura del sistema generale della tutela previdenziale. Infine, l'ambito soggettivo di estensione dell'istituto risulta certo e fondato su una idonea base legislativa, assicurando la prevedibilità dell'obbligo contributivo e il rispetto della riserva di legge nelle prestazioni patrimoniali. ( Precedenti: S. 104/2022 - mass. 44723; S. 108/1989 - mass. 12052 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) e dell'art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, sollevate, per contrasto con gli artt. 3, anche in riferimento all'art. 118, comma quarto, 23, anche in riferimento all'art. 41, e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sollevata dal Tribunale ordinario di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 2022.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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