Corte costituzionale

Sentenza n. 181/2022

Corte cost., sent. 19 luglio 2022, n. 181

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
181/2022
Data di deposito
19 luglio 2022
Data di decisione
8 giugno 2022
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Maria Rosaria San Giorgio
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:181

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 2, bis, decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014
  • art. 10, comma 1, decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014
  • legge n. 114 del 11 agosto 2014

Parametri

Massime

Massima n. 45074

Sono dichiarate inammissibili, per carente motivazione sul requisito della rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lucca, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 3, 36, 77 e 97 Cost. - dell'art. 10, comma 2- bis , del d.l. n. 90 del 2014, come conv., anche in combinato disposto con il comma 1 dello stesso art. 10, nella parte in cui limita l'attribuzione di una quota dei diritti di rogito spettanti all'ente locale ai segretari comunali che non abbiano qualifica dirigenziale o che prestino servizio in enti locali privi di personale con qualifica dirigenziale, anziché prevederla per tutti i segretari comunali e provinciali. Il giudice a quo , pur riferendo che la ricorrente possiede la qualifica dirigenziale, non ha chiarito se il Comune ove ella ha prestato servizio abbia, nel proprio ruolo, dipendenti con qualifica dirigenziale, omettendo anche di precisare se la stessa abbia, o meno, beneficiato dell'istituto dell'allineamento stipendiale disciplinato dalla fonte collettiva. ( Precedenti: O. 76/2022 - mass. 44691; O. 210/2020 - mass. 42932; O. 92/2020 - mass. 43389 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114, sollevate, anche in combinato disposto con il comma 1 dello stesso art. 10, in riferimento agli artt. 3, 36, 77 e 97 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lucca, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2022.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 7 giugno 2022ORDINANZAVisti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114, anche in combinato disposto con il comma 1, promosso dal Tribunale ordinario di Lucca, sezione lavoro, con ordinanza del 15 luglio 2021, iscritta al numero 174 del registro ordinanze 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, del 17 novembre 2021.Visto l'atto di intervento ad adiuvandum depositato nel predetto procedimento da V. S.Ritenuto che V. S. ha dedotto di essere legittimato a intervenire in giudizio in quanto segretario comunale, iscritto al relativo albo nazionale, e di avere svolto le funzioni di Segretario generale del Comune di Lecce fino al 1° luglio 2018;che egli, inoltre, deduce di aver presentato ricorso al Tribunale di Lecce, sezione lavoro, per l'accertamento del proprio diritto a percepire dal Comune di Lecce la quota parte dei diritti di segreteria per tutti gli atti da lui rogati dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114, contestando il diniego dell'amministrazione;che il relativo procedimento, dopo la decisione di rigetto, in primo grado, del Tribunale di Lecce, è attualmente pendente, in grado di appello, dinnanzi alla Corte d'appello di Lecce.Considerato che, secondo il disposto dell'art. 4, comma 7, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, nei giudizi in via incidentale «possono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio»;che tale disposizione recepisce la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle suddette Norme integrative);che a questa regola è possibile derogare soltanto a favore di terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex multis, ordinanze n. 225, n. 191 e n. 24 del 2021 e n. 202 del 2020);che tale interesse qualificato sussiste solo allorché si configuri una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale (ordinanze n. 225 del 2021 e n. 111 del 2020 e sentenza n. 159 del 2019);che pertanto non può reputarsi sufficiente, in funzione dell'ammissibilità dell'intervento, la circostanza che il soggetto interveniente sia titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale o che sia parte in un giudizio analogo, ma diverso dal giudizio a quo;che, pertanto, l'intervento di V. S. deve essere dichiarato inammissibile.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibile l'intervento di V. S. nel giudizio di cui all'ordinanza di rimessione iscritta al n. 174 del registro generale dell'anno 2021.F.to: Giuliano Amato, Presidente

Testo integrale

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