Corte costituzionale

Sentenza n. 123/2022

Corte cost., sent. 17 maggio 2022, n. 123

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
123/2022
Data di deposito
17 maggio 2022
Data di decisione
23 marzo 2022
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:123

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 71, legge n. 178 del 30 dicembre 2020
  • art. 1, comma 195, legge n. 178 del 30 dicembre 2020
  • art. 1, comma 204, legge n. 178 del 30 dicembre 2020
  • art. 1, comma 190, legge n. 178 del 30 dicembre 2020
  • art. 1, comma 562, legge n. 178 del 30 dicembre 2020
  • art. 1, comma 606, legge n. 178 del 30 dicembre 2020

Parametri

Massime

Massima n. 44987

L'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis , prevede che la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte costituita, comporta l'estinzione del processo. (Nel caso di specie, è dichiarato estinto il processo, con riguardo alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Campania, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 Cost. - dell'art. 1, commi 71, 195 e 204, della legge n. 178 del 2020, che dettano disposizioni in tema di determinazione dei criteri di accesso e di ripartizione delle risorse stanziate nell'ambito di fondi a destinazione vincolata istituiti in vari settori. Nell'udienza pubblica la Regione Campania ha annunciato la rinuncia al ricorso limitatamente ai commi indicati e l'Avvocatura generale dello Stato ha accettato detta rinuncia. ( Precedenti: S. 114/2022 - mass. n. 44896; S. 199/2020 - mass. n. 42729, S. 63/2020 - mass. n. 43136; O. 23/2020 - mass. n. 41764 ) .

Massima n. 44988

Il giudizio promosso in via principale è astratto, perché volto a definire il corretto riparto delle competenze fra Stato e Regione. Esso, pertanto, mira a verificare se la legge - statale o regionale - abbia contenuti tali da ledere il riparto delle competenze costituzionalmente stabilito, a prescindere dagli effetti che questa abbia o non abbia prodotto. ( Precedenti: S. 24/2022 - mass. 44569; S. 262/2016 - mass. 39252 ).

Massima n. 44989

Nel quadro della più ampia autonomia finanziaria regionale ex art. 119 Cost., non sono ammissibili i trasferimenti statali a carattere vincolato che intervengano in materie concorrenti o residuali, in quanto determinano un'illegittima sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente all'autonomia di spesa degli enti territoriali. La previsione con legge statale di fondi settoriali incidenti su materie regionali può giustificarsi solo nell'ipotesi del quinto comma dell'art. 119 Cost. - dovendosi trattare di risorse aggiuntive rispetto a quelle necessarie al normale esercizio delle funzioni degli enti territoriali, volte a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e indirizzate a determinati enti territoriali o categorie - e dell'attrazione in sussidiarietà, nel quale caso la stessa legge deve prevedere contestualmente il coinvolgimento degli enti territoriali nell'adozione dell'atto che regola l'utilizzo del fondo, preferibilmente nella forma dell'intesa. ( Precedenti: S. 40/2022 - mass. 44669; S. 187/2021 - mass. 44199; S. 74/2019 - mass. 42119; S. 74/2018 - mass. 40486; S. 71/2018 - mass. 41240; S. 61/2018 - mass. 41304; S. 79/2011 - mass. 35475; S. 168/2008 - mass. 32481; S. 222/2005 - mass. 29439; S. 255/2004 - mass. 28672; S. 16/2004 - mass. 28286 ).

Massima n. 44990

Con riferimento a finanziamenti statali "speciali" ai sensi dell'art. 119, quinto comma, Cost. spetta al legislatore statale la scelta dello schema procedimentale ritenuto più adeguato a assicurare l'ottimale realizzazione degli obiettivi di volta in volta perseguiti nello stanziare i relativi fondi. ( Precedenti: S. 187/2021 - mass. 44199; S. 189/2015 - mass. 38544 ). Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), che mira a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi al finanziamento nazionale, rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, mediante la predisposizione di un unico «Piano sviluppo e coesione» per ogni amministrazione, dà attuazione agli artt. 119, quinto comma. Cost. e 174 TFUE. ( Precedente: S. 187/2021 - mass. 44199 ). In caso di previsioni legislative riconducibili esclusivamente alla potestà legislativa statale, il ricorso agli strumenti di raccordo istituzionale non è costituzionalmente imposto. ( Precedenti: S. 187/2021 - mass. 44199; S. 208/2020 - mass. 43020; S. 137/2018 - mass. 41386 ). Il principio di leale cooperazione si configura quale sistema di composizione dialettica tra esigenze di interventi unitari ed esigenze di garanzia per l'autonomia e la responsabilità politica delle Regioni in una prospettiva di funzionalità istituzionale. (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 Cost. - dell'art. 1, comma 190, della legge n. 178 del 2020, là dove assegna a un decreto del MIUR il compito di definire i criteri per la ripartizione delle risorse assegnate per gli anni 2021-2023, in vista della costituzione degli «Ecosistemi dell'innovazione», al fine di favorire il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Detto finanziamento si configura come un intervento finanziario statale "speciale", ai sensi dell'art. 119, quinto comma, Cost. soddisfacendo tutte le condizioni perché possa ritenersi riconducibile all'ambito delle competenze statali in materia di perequazione finanziaria, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e , Cost. È priva di fondamento anche la censura di violazione del principio di leale collaborazione, considerato, peraltro, che nelle attività di programmazione, gestione e attuazione delle azioni finanziate con il Fondo per lo sviluppo e la coesione le amministrazioni interessate sono ampiamente coinvolte). ( Precedenti: S. 187/2021 - mass. 44199; S. 104/2021 - mass. 43903; S. 143/2017 - mass. 40081 ).

Massima n. 45046

La chiamata in sussidiarietà impone che la stessa legge che istituisce il fondo su materie di competenza regionale preveda contestualmente il più ampio coinvolgimento degli enti territoriali nell'adozione dell'atto che regola l'utilizzo del fondo. La sede di tale coinvolgimento regionale va individuata nella Conferenza Stato-Regioni, attraverso lo strumento dell'intesa sulle modalità di utilizzo e di gestione del fondo in questione. ( Precedenti: S. 185/2018 - mass. 40288; S. 211/2016 - mass. 39065; S. 273/2013 - mass. 37454 ). È ascrivibile alla materia "ordinamento sportivo", di competenza regionale concorrente, l'istituzione di un fondo destinato allo sviluppo ed alla capillare diffusione della pratica sportiva a tutte le età e tra tutti gli strati della popolazione. ( Precedente: S. 254/2013 - mass. 37412 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 Cost., l'art. 1, comma 562, della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui non prevede che il decreto dell'autorità di governo competente in materia di sport, che individua i criteri di gestione delle risorse del fondo di cui al comma 561 - che mira a potenziare l'attività sportiva di base nei territori per tutte le fasce della popolazione - sia adottato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. La disposizione impugnata dalla Regione Campania incide sulla materia di competenza concorrente «ordinamento sportivo» e si fonda su esigenze di gestione unitaria e omogenea sul territorio nazionale che giustificano la chiamata in sussidiarietà, la quale, tuttavia, richiede il coinvolgimento degli enti locali. ( Precedenti: S. 40/2022 - mass. 44669; S. 74/2019 - mass. 42119 ).

Massima n. 45047

L'attrazione in sussidiarietà allo Stato della disciplina del fondo che incide su materie di competenza regionale residuale e concorrente impone il rispetto del principio di leale collaborazione, che implica il più ampio coinvolgimento del livello di governo territoriale interessato (singola regione, Conferenza Stato-regioni, Conferenza Stato-città o Conferenza unificata) tramite un'intesa sulla definizione di aspetti aventi diretta incidenza sulla sua sfera di interesse, quali il riparto delle risorse e la determinazione dei relativi criteri. ( Precedenti: S. 78/2018 - mass. 40496; S. 74/2018 - mass. 40486; S. 170/2017 - mass. 42000; S. 7/2016 - mass. 38696; S. 303/2003 - mass. 28069 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 Cost., l'art. 1, comma 606, della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui non prevede che il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con proprio decreto, definisce le modalità di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 605, previa intesa con le Regioni e le Province autonome interessate. Detto fondo - istituito per erogare contributi per l'organizzazione di gare sportive atletiche, ciclistiche e automobilistiche, di rilievo internazionale che si svolgano nel territorio di almeno due Regioni - incide su materie, quali il turismo e l'«ordinamento sportivo», di competenza regionale residuale e concorrente e sussistono quelle esigenze di gestione unitaria che giustificano l'attrazione in sussidiarietà allo Stato della disciplina del fondo, la quale, tuttavia, impone il citato coinvolgimento del livello di governo territoriale interessato).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), nella parte in cui non prevede che il decreto dell'autorità di governo competente in materia di sport, che individua i criteri di gestione delle risorse del fondo di cui al comma 561, sia adottato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 606, della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui non prevede che il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con proprio decreto, definisce le modalità di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 605, previa intesa con le Regioni e le Province autonome interessate;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 190, della legge n. 178 del 2020, promossa in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 71, 195 e 204, della legge n. 178 del 2020, promosse dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 17 maggio 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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