Corte costituzionale
Sentenza n. 109/2022
Corte cost., sent. 5 maggio 2022, n. 109
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 109/2022
- Data di deposito
- 5 maggio 2022
- Data di decisione
- 24 marzo 2022
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rosaria San Giorgio
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:109
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 44930
Il rimettente ha l'obbligo di rendere esplicite, facendole proprie, le argomentazioni di parte sulla non manifesta infondatezza. ( Precedente: S. 350/2007 - mass. 31732 ).
Massima n. 44931
La disciplina del patrocinio per i non abbienti e le norme sul governo delle spese del processo si rivolgono a rapporti distinti e autonomi, dal momento che il rapporto che origina dal provvedimento di ammissione al beneficio si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato, mentre quello che scaturisce dalla statuizione sulle spese di lite intercorre tra le parti del giudizio ed è disciplinato, nel processo di cognizione, dal principio della soccombenza e, nel processo esecutivo, dalla regola della soggezione del debitore all'esecuzione.
Massima n. 44932
La motivazione sulla rilevanza è da intendersi correttamente formulata quando illustra le ragioni che giustificano l'applicazione della norma censurata e determinano la pregiudizialità della questione sollevata rispetto alla definizione del processo principale. ( Precedenti: S. 52/2022-mass. 44536; S. 105/2018-mass. 40768 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per incompleta ricostruzione del quadro normativo, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Pavia in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, terzo comma, 36 e 111, primo comma, Cost. - dell'art. 95 cod. proc. civ., nella parte in cui limita la liquidazione dei compensi a favore del difensore della parte creditrice alla capienza del ricavato della espropriazione forzata, omettendo di prevedere che la sua applicazione sia esclusa in caso di liquidazione delle spese a carico dell'erario ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002. Il rimettente si è limitato ad asserire la pregiudizialità della questione rispetto alla definizione del processo principale, mentre un'attenta ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale avrebbe evidenziato ragioni di ordine testuale e sistematico idonee ad escludere l'operatività della norma censurata nella liquidazione delle spettanze dell'avvocato del creditore ammesso al patrocinio a spese dello Stato).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 95 del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, terzo comma, 36 e 111, primo comma, della Costituzione, dal Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale ordinario di Pavia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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