Corte costituzionale
Ordinanza n. 47/2022
Corte cost., ord. 1° marzo 2022, n. 47
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 47/2022
- Data di deposito
- 1° marzo 2022
- Data di decisione
- 9 febbraio 2022
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:47
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 18 del 23 ottobre 2019
Parametri
- art. 1, comma 1, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 114, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. p), Costituzione
- art. 3, comma 1, lett. b), statuto regione Sardegna
Massime
Massima n. 44688
La notificazione del ricorso in un luogo errato, diverso dalla sede dell'ente, non determina l'inesistenza della notificazione, bensì la sua nullità. ( Precedente: O. 101/2017 - mass. 39509 ). (Nel caso di specie, è dichiarata manifestamente inammissibile, per decadenza, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, 5, 114, 117, secondo comma, lett. p , Cost. e all'art. 3, primo comma, lett. b , dello statuto speciale per la Sardegna - dell'art.1 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2019, ai sensi del quale, nelle more della riforma del sistema delle autonomie locali della Sardegna, i nuovi amministratori delle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna - nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali - possono restare in carica fino all'insediamento degli organi provinciali, da eleggersi entro il 1° luglio 2020. È infatti decorso il termine per impugnare senza che all'ente convenuto sia stato notificato l'atto di gravame e non si è altrimenti instaurato il contraddittorio).
Massima n. 44689
Assurgendo l'integrità del contraddittorio a questione logicamente preliminare rispetto all'estinzione del giudizio, la nullità della notifica del ricorso preclude ogni valutazione concernente gli effetti dell'atto di rinuncia depositato dal ricorrente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. l della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2019, n. 18, recante «Disposizioni in materia di enti locali», promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli. artt. 1, primo comma, 3, 5, 114, 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e all'art. 3, primo comma, lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria l'1 marzo 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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