Corte costituzionale

Ordinanza n. 185/2022

Corte cost., ord. 22 luglio 2022, n. 185

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
185/2022
Data di deposito
22 luglio 2022
Data di decisione
6 luglio 2022
Esito
Estinzione del processo
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:185

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, legge della Regione Lombardia n. 5 del 8 aprile 2020
  • art. 2, comma 2, legge della Regione Lombardia n. 5 del 8 aprile 2020
  • art. 2, comma 3, legge della Regione Lombardia n. 5 del 8 aprile 2020
  • art. 2, comma 4, legge della Regione Lombardia n. 5 del 8 aprile 2020
  • art. 2, comma 5, legge della Regione Lombardia n. 5 del 8 aprile 2020
  • art. 2, comma 6, legge della Regione Lombardia n. 5 del 8 aprile 2020
  • art. 4, comma 2, legge della Regione Lombardia n. 5 del 8 aprile 2020
  • art. 6, legge della Regione Lombardia n. 5 del 8 aprile 2020
  • art. 10, comma 1, legge della Regione Lombardia n. 5 del 8 aprile 2020
  • art. 10, comma 2, lett. b), legge della Regione Lombardia n. 5 del 8 aprile 2020
  • art. 10, comma 2, lett. b1), legge della Regione Lombardia n. 5 del 8 aprile 2020
  • art. 10, comma 2, lett. b2), legge della Regione Lombardia n. 5 del 8 aprile 2020
  • art. 10, comma 3, legge della Regione Lombardia n. 5 del 8 aprile 2020
  • art. 11, legge della Regione Lombardia n. 5 del 8 aprile 2020
  • art. 12, comma 4, legge della Regione Lombardia n. 5 del 8 aprile 2020
  • art. 13, comma 1, lett. h), legge della Regione Lombardia n. 5 del 8 aprile 2020
  • art. 15, comma 1, lett. a), legge della Regione Lombardia n. 5 del 8 aprile 2020
  • art. 17, comma 1, legge della Regione Lombardia n. 5 del 8 aprile 2020

Parametri

Massime

Massima n. 44883

Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis , nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, qualora accettata dalla parte costituita, determina l'estinzione del processo. (Nel caso di specie, è dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dalla Regione Lombardia costituita in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9, 42, 43 e 117, commi secondo, lett. l ed s , Cost., degli artt. 2, commi da 1 a 6; 4, comma 2; 6; 10, commi 1, 2, lett. b , b1 , b2 , e 3; 11; 12, comma 4; 13, comma l, lett. h ; 15, comma l, lett. a , e 17, comma l, della legge reg. Lombardia n. 5 del 2020, che, disciplinando le concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche della Regione, prevedono: la disciplina della proprietà e del godimento dei beni pertinenti a grandi derivazioni idroelettriche, stabilendo l'appartenenza al patrimonio regionale delle c.d. "opere bagnate", regolando altresì l'acquisizione regionale di diversi beni, necessari per l'assegnazione della relativa concessione e il relativo onere di manutenzione in capo al concessionario uscente; la disciplina della procedura di assegnazione ad opera di un regolamento regionale; il procedimento unico per la valutazione dei progetti presentati si articola in più fasi; i compiti relativi della Giunta regionale).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2022.

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo integrale

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