Corte costituzionale

Ordinanza n. 134/2022

Corte cost., ord. 31 maggio 2022, n. 134

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
134/2022
Data di deposito
31 maggio 2022
Data di decisione
11 maggio 2022
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Augusto Antonio Barbera
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:134

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, legge della Regione siciliana n. 19 del 29 luglio 2021
  • art. 25-bis, legge della Regione siciliana n. 16 del 10 agosto 2016

Parametri

Massime

Massima n. 44937

Il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili. Ciò vale, a fortiori , alla luce dell'art. 4- ter delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis , che consente alle formazioni sociali senza scopo di lucro e ai soggetti istituzionali portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità di presentare un'opinione scritta in qualità di amici curiae . ( Precedenti: S. 16/2021-mass. 43573; S. 3/2021-mass. 43358; S. 134/2020-mass. 43390; S. 56/2020-mass. 42159 ). (Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile, per carenza di legittimazione, l'intervento ad adiuvandum spiegato dalla Associazione Legambiente Sicilia Aps nel giudizio di legittimità costituzionale - promosso dal Governo, in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lett. l e s , 123 e 127 Cost., nonché agli artt. 14 e 27 dello statuto della Regione Siciliana - dell'art. 1, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2021, che, al fine di fornire l'interpretazione autentica dell'art. 24 della legge reg. Siciliana n. 15 del 2004, che ha attuato il cosiddetto terzo condono edilizio, inserisce nella legge reg. Siciliana n. 16 del 2016 l'art. 25- bis , ai sensi del quale «resta ferma l'ammissibilità delle istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta». L'associazione interveniente non è titolare di potestà legislativa).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l'intervento spiegato dalla Associazione Legambiente Sicilia Aps nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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