Corte costituzionale
Ordinanza n. 107/2022
Corte cost., ord. 28 aprile 2022, n. 107
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 107/2022
- Data di deposito
- 28 aprile 2022
- Data di decisione
- 23 marzo 2022
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:107
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 2, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- legge n. 214 del 22 dicembre 2011
- art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992
- art. 1, comma 173, lettera b), legge n. 296 del 27 dicembre 2006
Parametri
Massime
Massima n. 44909
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, rispettivamente per difetto di rilevanza e oscurità e contraddittorietà della censura, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Commissione tributaria regionale della Liguria, in riferimento agli artt. 3, 16, 29 e 53 Cost. - dell'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come conv., e dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, come modificato dall'art. 1, comma 173, lett. b ), della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui, secondo il "diritto vivente", escludono la riduzione/esenzione dalle imposte IMU e ICI per i coniugi con residenza anagrafica e dimora abituale in immobili situati in diversi territori comunali, salva la prova della separazione legale o divorzio. Da un lato, il giudice a quo non deve fare applicazione dell'art. 13, comma 2, che disciplina l'esenzione dell'abitazione principale dall'IMU, in quanto oggetto di impugnativa nel giudizio principale è un avviso di accertamento relativo all'ICI dovuta per il 2011. Dall'altro, il rimettente struttura le doglianze in modo che esse risultino condizionate da elementi che attengono alla disciplina dell'IMU mentre, nel contesto dell'ICI, il requisito della residenza anagrafica ha solo valenza di presunzione legale relativa né chiarisce tale profilo, limitandosi a configurare una identica censura per la disciplina agevolativa delle due imposte.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall'art. 1, comma 173, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», e dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 16, 29 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale della Liguria con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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