Corte costituzionale
Ordinanza n. 102/2022
Corte cost., ord. 21 aprile 2022, n. 102
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 102/2022
- Data di deposito
- 21 aprile 2022
- Data di decisione
- 9 marzo 2022
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:102
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 14, decreto-legge n. 183 del 31 dicembre 2020
- legge n. 21 del 26 febbraio 2021
- art. 103, comma 6, decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020
- legge n. 27 del 24 aprile 2020
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 6, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 1, Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 44905
L'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale deve essere circoscritto, in punto di rilevanza, alla formulazione delle disposizioni censurate alla data dell'ordinanza di rimessione.
Massima n. 44906
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Piacenza in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 77 e 111 Cost., nonché in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 1 Prot. addiz. CEDU - dell'art. 13, comma 14, del d.l. n. 183 del 2020, come conv., che proroga al 30 giugno 2021 la sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore, introdotta dall'art. 54- ter del d.l. n. 18 del 2020. La sentenza n. 128 del 2021, successiva all'ordinanza di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma censurata. ( Precedenti: O. 184/2021 - mass. 44051; O. 203/2019 - mass. 42838; O. 91/2019 - mass. 42554; O. 137/2017 - mass. 39407; O. 38/2017 - mass. 39555; O. 34/2017 - mass. 39439; O. 181/2016 - mass. 38990; O. 4/2016 - mass. 38693 ).
Massima n. 44907
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per manifesto difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Piacenza in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 77 e 111 Cost., nonché in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 1 Prot. addiz. CEDU - dell'art. 103, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020, come conv., che proroga ulteriormente la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari. Nel giudizio a quo non vengono in rilievo i presupposti per l'applicazione della disposizione censurata, poiché al momento della proposizione della questione non erano stati pronunciati i decreti di trasferimento dei lotti aggiudicati né questi ultimi erano abitati dall'esecutato. ( Precedente: S. 213/2021 - mass. 44350 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 14, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea», convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21, sollevate dal Tribunale ordinario di Piacenza, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 77 e 111 della Costituzione, nonché in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, sollevate dal Tribunale ordinario di Piacenza, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 77 e 111 Cost., nonché in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 aprile 2022.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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