Corte costituzionale

Sentenza n. 95/2021

Corte cost., sent. 11 maggio 2021, n. 95

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
95/2021
Data di deposito
11 maggio 2021
Data di decisione
14 aprile 2021
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:95

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 1, lett. g), legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 8 del 16 dicembre 2019
  • art. 148-bis, comma 1, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 2 del 3 maggio 2018
  • art. 148-bis, comma 2, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 2 del 3 maggio 2018
  • art. 148-bis, comma 4, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 2 del 3 maggio 2018
  • art. 148-bis, comma 3, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 2 del 3 maggio 2018
  • art. 148-bis, comma 5, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 2 del 3 maggio 2018
  • art. 148-bis, comma 7, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 2 del 3 maggio 2018
  • art. 163, comma 1, ultimo periodo, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 2 del 3 maggio 2018
  • art. 148-bis, comma 6, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 2 del 3 maggio 2018

Parametri

Massime

Massima n. 43878

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lett. g ), della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 8 del 2019, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per indeterminatezza di tutte le censure, per non avere il ricorrente specificato, per ciascuna, nei confronti di quali commi - tra i sette di cui si compone il nuovo art. 148- bis del codice regionale degli enti locali modificato dalla norma impugnata - esse siano indirizzate. Ciascun motivo di ricorso consente agevolmente di identificare la disposizione di volta in volta oggetto di specifica impugnazione.

Massima n. 43879

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lett. g ), della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 8 del 2019, nessuna cessazione della materia del contendere è ipotizzabile a seguito delle ulteriori modifiche apportate dalla legge reg. Trentino-Alto Adige n. 3 del 2020 all'art. 148- bis del codice regionale degli enti locali, già modificato dall'indicato art. 3. Le nuove modifiche non incidono sulla portata precettiva delle disposizioni impugnate e non rivestono carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso.

Massima n. 43880

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, 97 e 117, secondo comma, lett. l ), Cost., dell'art. 3, comma 1, lett. g ), della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 8 del 2019, nella parte in cui introduce l'art. 148- bis , commi 1, 2, 3, 4 e 5, nella legge reg. Trentino-Alto Adige n. 2 del 2018, limitatamente alla durata quinquennale dell'iscrizione nella prima sezione dell'albo e al sistema relativo allo status giuridico ed economico del segretario comunale nella Provincia autonoma di Trento. Quanto all'art. 97 Cost., quest'ultimo profilo è stato contestato dal ricorrente solo nella memoria illustrativa depositata in vista dell'udienza pubblica; mentre, per quanto riguarda gli altri profili, il ricorrente non ha sostenuto le relative censure con argomentazioni specifiche. ( Precedenti citati: sentenze n. 56 del 2020, n. 138 del 2018, n. 261 e n. 237 del 2017 e n. 154 del 2017 ). Per costante orientamento costituzionale, il ricorrente ha non solo l'onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta la violazione, ma anche quello di allegare, a sostegno delle questioni proposte, una motivazione non meramente assertiva. Il ricorso deve cioè contenere l'indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati e una, sia pur sintetica, argomentazione a supporto delle censure. ( Precedenti citati: sentenze n. 52 e n. 42 del 2021 sentenze n. 29 e n. 25 del 2021 ).

Massima n. 43881

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 51, primo comma, e 97 Cost. nonché dell'art. 4 statuto reg. Trentino Alto-Adige, l'art. 3, comma 1, lett. g ), della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 8 del 2019, nella parte in cui introduce l'art. 148- bis , commi 1, 2, 3, 4 e 7, nella legge reg. Trentino-Alto Adige n. 2 del 2018, modificando il meccanismo di reclutamento e incidendo su alcuni profili essenziali dello status dei segretari comunali, solo per gli enti locali della Provincia autonoma di Trento. La norma impugnata dal Governo prevede l'istituzione di un albo dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di segretario comunale, articolato in due sezioni, la prima per l'iscrizione, a richiesta, per una durata di cinque anni rinnovabile, dei laureati in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio delle funzioni di segretario comunale rilasciato dai competenti organi statali o dalle Provincie di Trento e di Bolzano; e la seconda per l'iscrizione, di diritto, dei segretari degli enti locali della Provincia autonoma di Trento già in servizio a tempo indeterminato al momento dell'entrata in vigore della disposizione impugnata. L'analisi complessiva della disciplina censurata restituisce una figura di segretario comunale (o di altro ente locale) che, per la sola Provincia autonoma di Trento, non si conforma ai principi contenuti nei parametri evocati, sin dal momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro, perché consente l'accesso alle funzioni di segretario comunale senza alcuna forma di effettiva selezione concorsuale, aperta e di natura comparativa. Altresì irragionevole è la sottoposizione alla medesima disciplina di possessori di titoli abilitativi di valenza oggettivamente diversa, né l'eventuale temporaneità dell'equiparazione può restituire razionalità al meccanismo di reclutamento così congegnato. ( Precedenti citati: sentenze n. 23 del 2019, n. 299 del 2011, n. 225 del 2010, n. 132 del 2006 e n. 52 del 1969 ). Il requisito, ai fini dell'instaurazione del rapporto di lavoro pubblico, del previo superamento di una qualsiasi selezione, ancorché pubblica, è eccessivamente generico quando non garantisce che la scelta abbia natura concorsuale e sia riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che si è chiamati a svolgere. ( Precedenti citati: sentenze n. 277 del 2013, n. 127 del 2011 e n. 225 del 2010 ). Lo svolgimento di un corso-concorso, in assenza di una preliminare prova pubblica di selezione degli aspiranti, non è equiparabile ad un concorso pubblico. ( Precedente citato: sentenza n. 30 del 2012 ).

Massima n. 43882

Sono dichiarati, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittimi gli artt. 148- bis , commi 5 e 6, e 163, comma 1, ultimo periodo, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 2 del 2018. Considerate fondate le censure mosse all'art. 148- bis , commi 1, 2, 3, 4 e 7 - che modifica il meccanismo di reclutamento e incide su alcuni profili essenziali dello status dei segretari comunali per gli enti locali della Provincia autonoma di Trento - l'accoglimento dei motivi di ricorso deve coinvolgere i restanti commi dell'art. 148- bis , che trovano la propria ragione fondante nell'istituzione dell'albo dei segretari degli enti locali per la Provincia autonoma di Trento. Anche l'art. 163, comma 1, cod. reg. enti locali - come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. h ), della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 8 del 2019, nella parte in cui, in stretta connessione con l'istituzione dell'albo in esame operata dalla precedente lett. g ), dispone che gli incarichi di reggenza e di supplenza, nella Provincia autonoma di Trento, sono attribuiti prioritariamente agli iscritti nella sezione prima dell'elenco previsto dall'art. 148- bis privi di incarico, anche se non iscritti alla graduatoria prevista da questo articolo - è necessariamente coinvolto nella declaratoria di illegittimità consequenziale, senza peraltro mettere in discussione la possibilità, per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, di esercitare la competenza legislativa che le spetta nella materia ora in esame, purché, come recita lo statuto speciale, in armonia con la Costituzione e nel rispetto dei limiti indicati dallo stesso statuto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera g), della legge della Regione Trentino-Alto Adige 16 dicembre 2019, n. 8 (Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2020), nella parte in cui introduce l'art. 148-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, nella legge della Regione Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige);

2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale degli artt. 148-bis, commi 5 e 6, e 163, comma 1, ultimo periodo, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 2 del 2018;

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera g), della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 8 del 2019, nella parte in cui introduce l'art. 148-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5, nella legge reg. Trentino-Alto Adige n. 2 del 2018, limitatamente alla durata quinquennale dell'iscrizione nella prima sezione dell'albo e al sistema relativo allo status giuridico ed economico del segretario comunale nella Provincia autonoma di Trento, promosse, in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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