Corte costituzionale
Sentenza n. 90/2021
Corte cost., sent. 5 maggio 2021, n. 90
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 90/2021
- Data di deposito
- 5 maggio 2021
- Data di decisione
- 14 aprile 2021
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:90
Norme oggetto del giudizio
- art. 21, comma 1, legge della Regione Lazio n. 13 del 28 dicembre 2018
- art. 1, comma 20, legge della Regione Lazio n. 22 del 11 agosto 2009
- art. 4, comma 8, legge della Regione Lazio n. 13 del 28 dicembre 2018
- art. 26, comma 3, bis, legge della Regione Lazio n. 34 del 21 ottobre 1997
- art. 21, comma 21, legge della Regione Lazio n. 13 del 28 dicembre 2018
- art. 8, comma 7, bis, legge della Regione Lazio n. 34 del 21 ottobre 1997
- art. 4, comma 53, legge della Regione Lazio n. 13 del 28 dicembre 2018
Parametri
Massime
Massima n. 43821
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, e 97 Cost. - dell'art. 21, comma 1, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018 che, con riguardo agli avvocati già in servizio presso l'Avvocatura regionale, ne prevede l'inquadramento, a domanda, nel relativo ruolo professionale, previa apposita selezione tecnico-pratica. La disposizione impugnata - tra l'altro abrogata dall'art. 16, comma 18, lett. b), n. 1), della legge reg. Lazio n. 8 del 2019 - non è contenuta nella relazione allegata alla deliberazione a impugnare del Consiglio dei ministri. (Precedenti citati: sentenze n. 109 del 2018 e n. 228 del 2017).
Massima n. 43822
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 2, 3 e 118 Cost. - dell'art. 4, comma 8, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018, che, aggiungendo il comma 3- bis all'art. 26 della legge reg. Lazio n. 34 del 1997, denomina la voce di spesa relativa alla concessione di contributi alle associazioni animaliste, di cui all'art. 8, comma 7- ter , della medesima legge, «Contributi alle associazioni animaliste di volontariato per interventi in materia di controllo del randagismo». Lo ius superveniens di cui all'art. 16, comma 18, lett. b ), n. 1) e n. 3), della legge reg. Lazio n. 8 del 2019 ha esteso la concessione dei contributi regionali anche alle «altre associazioni del terzo settore a carattere animalistico operanti attraverso l'apporto volontario degli associati». La denominazione del capitolo di bilancio riguardante tali contributi - già priva di portata precettiva e, conseguentemente, lesiva - risulta espressione di un mero difetto di coordinamento normativo, inidoneo di per sé a generare una violazione della Costituzione.
Massima n. 43823
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 2, 3 e 118 Cost. - dell'art. 21, comma 21, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018. Successivamente alla proposizione del ricorso, l'art. 16, comma 18, lett. b ), n. 1) e n. 3), della legge reg. Lazio n. 8 del 2019 ha modificato in senso satisfattivo la disposizione impugnata, la quale non ha avuto medio tempore applicazione, e il ricorrente ha presentato rinuncia al ricorso, a nulla rilevando che essa non sia stata formalmente accettata dalla Regione resistente. ( Precedenti citati: sentenze n. 56 del 2019 e n. 50 del 2017 ).
Massima n. 43824
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 2, 3 e 118 Cost. - dell'art. 4, comma 53, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018. Successivamente all'impugnativa l'art. 11, comma 1, lett. a ), della legge reg. Lazio n. 10 del 2019 ha abrogato la disposizione impugnata, la quale non ha avuto medio tempore applicazione, e il ricorrente ha presentato rinuncia al ricorso, a nulla rilevando che essa non sia stata formalmente accettata dalla Regione resistente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, della legge della Regione Lazio 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di Stabilità regionale 2019), promossa, in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, e 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 8, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018, promossa, in riferimento agli artt. 2, 3 e 118 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 21, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018, promossa, in riferimento agli artt. 2, 3 e 118 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 53, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018, promossa, in riferimento agli artt. 2, 3 e 118 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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