Corte costituzionale
Sentenza n. 84/2021
Corte cost., sent. 30 aprile 2021, n. 84
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 84/2021
- Data di deposito
- 30 aprile 2021
- Data di decisione
- 13 aprile 2021
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:84
Norme oggetto del giudizio
- art. 187-quinquiesdecies, decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998
- art. 9, comma 2, lett. b), legge n. 62 del 18 aprile 2005
- art. 24, comma 1, lett. c), decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012
- art. 5, comma 3, decreto legislativo n. 129 del 3 agosto 2017
Parametri
- art. 24, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 47, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 14, paragrafo 3, lett. g), patto internazionale dei diritti civili e politici
- art. 11, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 43809
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 187- quinquiesdecies del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo originariamente introdotto dall'art. 9, comma 2, lett. b ), della legge n. 62 del 2005, non è accolta l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza della questione. Il rimettente ha ritenuto di estendere il petitum anche all'ipotesi sottoposta al suo giudizio - nel caso di specie: procurato ritardo nell'esercizio delle funzioni di vigilanza della CONSOB da parte del ricorrente - senza che si debbano valutare ex post gli effetti del giudizio della Corte costituzionale. La rilevanza di una questione di legittimità costituzionale deve essere vagliata ex ante sulla base del petitum così come prospettato dal giudice rimettente, non già - ex post - sulla base della decisione di questa Corte, che ben può circoscrivere l'accoglimento della questione in termini che potrebbero anche non giovare alla parte del giudizio a quo nel cui interesse la questione stessa è stata formulata. La nozione di rilevanza non si identifica con l'utilità concreta dell'auspicata pronuncia di accoglimento per la parte nel procedimento a quo : essenziale e sufficiente a conferire rilevanza alla questione prospettata è, infatti, che il giudice debba effettivamente applicare la disposizione della cui legittimità costituzionale dubita nel procedimento pendente avanti a sé e che la pronuncia della Corte influisca sull'esercizio della funzione giurisdizionale, quantomeno sotto il profilo del percorso argomentativo che sostiene la decisione del processo principale. ( Precedenti citati: sentenze n. 59 del 2021, n. 254 del 2020, n. 253 del 2019, n. 179 del 2019, n. 20 del 2016, n. 20 del 2018 e n. 28 del 2010 ).
Massima n. 43810
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 187- quinquiesdecies del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo originariamente introdotto dall'art. 9, comma 2, lett. b ), della legge n. 62 del 2005, non è accolta l'eccezione di inammissibilità per erroneità del presupposto interpretativo. Anche a prescindere dalla considerazione che le dichiarazioni ottenute dall'autorità amministrativa mediante la minaccia di sanzione per il caso di mancata cooperazione - nel caso di specie: davanti alla CONSOB - possono in concreto contribuire, almeno indirettamente, a determinare la futura responsabilità penale dell'autore, è decisivo il rilievo che il diritto al silenzio è invocato dal rimettente quale garanzia in capo a colui che possa essere successivamente accusato di avere commesso anche solo un illecito amministrativo, ma suscettibile di dar luogo all'applicazione di una sanzione amministrativa dal carattere punitivo. ( Precedente citato: ordinanza n. 117 del 2019 ).
Massima n. 43811
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 187- quinquiesdecies del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo originariamente introdotto dall'art. 9, comma 2, lett. b ), della legge n. 62 del 2005, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, perché il rimettente non avrebbe argomentato sulla natura punitiva delle sanzioni amministrative per l'illecito di abuso di informazioni privilegiate. Il giudice a quo ha ampiamente motivato sul punto, in termini peraltro corrispondenti ad affermazioni più volte compiute dalla giurisprudenza costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 112 del 2019, n. 63 del 2019, n. 223 del 2018 e n. 68 del 2017; ordinanza n. 117 del 2019 ).
Massima n. 43812
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 24, 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 CEDU e 14, par. 3, lett. g ), PIDCP, nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 47 CDFUE - l'art. 187- quinquiesdecies del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo originariamente introdotto dall'art. 9, comma 2, lett. b ), della legge n. 62 del 2005, nella parte in cui si applica anche alla persona fisica che si sia rifiutata di fornire alla CONSOB risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato. Il tenore letterale della disposizione censurata dalla Corte di cassazione, sez. seconda civile, risulta incompatibile - come confermato anche dalla Corte di giustizia UE a seguito di rinvio pregiudiziale - con il diritto al silenzio della persona fisica la quale, richiesta di fornire informazioni alla CONSOB nel quadro dell'attività di vigilanza svolta da quest'ultima e funzionale alla scoperta di illeciti e alla individuazione dei responsabili, ovvero - a fortiori - nell'ambito di un procedimento sanzionatorio formalmente aperto nei suoi confronti, si sia rifiutata di rispondere a domande, formulate in sede di audizione o per iscritto, dalle quali sarebbe potuta emergere una sua responsabilità per un illecito amministrativo sanzionato con misure di carattere punitivo, o addirittura una sua responsabilità di carattere penale. Spetterà poi primariamente al legislatore la più precisa declinazione delle ulteriori modalità di tutela di tale diritto - non necessariamente coincidenti con quelle che vigono nell'ambito del procedimento e del processo penale - rispetto alle attività istituzionali della CONSOB e - a seguito delle pronunce di illegittimità costituzionale consequenziale della medesima disposizione, nella formulazione successiva a due successive novelle - della Banca d'Italia, in modo da meglio calibrare tale tutela rispetto alle specificità dei procedimenti che di volta in volta vengono in considerazione, nel rispetto dei principi discendenti dalla Costituzione, dalla CEDU e dal diritto dell'Unione europea. ( Precedenti citati: sentenze n. 68 del 2021, n. 96 del 2020, n. 187 del 2019 e n. 388 del 1999; ordinanza n. 117 del 2019 ). Il "diritto al silenzio", pur non godendo di espresso riconoscimento costituzionale, costituisce un corollario essenziale dell'inviolabilità del diritto di difesa, riconosciuto dall'art. 24 Cost., garantendo nel procedimento penale all'imputato la possibilità di rifiutare di sottoporsi all'esame testimoniale e, più in generale, di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice o dell'autorità competente per le indagini. ( Precedenti citati: ordinanze n. 202 del 2004, n. 485 del 2002 e n. 291 del 2002 ).
Massima n. 43813
Accolta in parte qua , per violazione degli artt. 24, 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 CEDU e 14, paragrafo 3, lett. g ), PIDCP, nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 47 CDFUE - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 187- quinquiesdecies del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo originariamente introdotto dall'art. 9, comma 2, lett. b ), della legge n. 62 del 2005, resta assorbita la questione formulata in riferimento all'art. 111 Cost.
Massima n. 43814
È dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittimo l'art. 187- quinquiesdecies del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo modificato dall'art. 24, comma 1, lett. c ), del d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 221 del 2012, nella parte in cui si applica anche alla persona fisica che si sia rifiutata di fornire alla Banca d'Italia o alla CONSOB risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato. La modifica estende le sanzioni previste dalla norma alle condotte di mancata collaborazione con la Banca d'Italia, tra le quali deve ritenersi compresa anche la mancata risposta a domande formulate dalla stessa Banca d'Italia, che possano far emergere la responsabilità della persona fisica per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato. Anche rispetto a tale situazione, strutturalmente identica a quella della mancata risposta alle domande della CONSOB, non può non operare il medesimo diritto al silenzio, onde la dichiarazione di illegittimità costituzionale che colpisce la disposizione nella versione vigente all'epoca dei fatti deve necessariamente colpire, in parte qua , anche la nuova formulazione introdotta dalla novella in parola.
Massima n. 43815
È dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittimo l'art. 187- quinquiesdecies del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo modificato dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 129 del 2017, nella parte in cui si applica anche alla persona fisica che si sia rifiutata di fornire alla Banca d'Italia o alla CONSOB risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato. La novella, la quale ha precisato che il ritardo recato all'esercizio delle funzioni della Banca d'Italia e della CONSOB è sanzionato con riferimento alle sole funzioni «di vigilanza», ha aggiunto al novero delle condotte sanzionate quella di mancata cooperazione, e ha modificato la cornice edittale delle sanzioni, differenziando tra persone fisiche e persone giuridiche. Dal momento che il dato testuale così risultante lascia intatta la possibilità di sanzionare la persona fisica che si rifiuti di rispondere a domande formulate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB dalle quali possa emergere una sua responsabilità per un illecito amministrativo punito con sanzioni di natura punitiva, ovvero per un reato, anche tale nuova formulazione deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 187-quinquiesdecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), nel testo originariamente introdotto dall'art. 9, comma 2, lettera b), della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), nella parte in cui si applica anche alla persona fisica che si sia rifiutata di fornire alla CONSOB risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato;
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 187-quinquiesdecies del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo modificato dall'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, nella parte in cui si applica anche alla persona fisica che si sia rifiutata di fornire alla Banca d'Italia o alla CONSOB risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato;
3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 187-quinquiesdecies del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo modificato dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, recante «Attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, così, come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, così come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016», nella parte in cui si applica anche alla persona fisica che si sia rifiutata di fornire alla Banca d'Italia o alla CONSOB risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze