Corte costituzionale

Sentenza n. 70/2021

Corte cost., sent. 19 aprile 2021, n. 70

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
70/2021
Data di deposito
19 aprile 2021
Data di decisione
9 marzo 2021
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luca Antonini
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:70

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 548, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
  • art. 1, comma 288, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
  • art. 1, comma 289, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
  • art. 1, comma 290, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
  • art. 1, comma 590, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
  • art. 1, comma 602, legge n. 160 del 27 dicembre 2019

Parametri

  • art. 120, Costituzione
  • Titolo VI, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 79, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 104, statuto regione Trentino Alto Adige
  • decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
  • art. 69, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 70, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 72, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 73, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 75, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 75-bis, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 3, Costituzione
  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • art. 117, comma 4, Costituzione
  • art. 119, Costituzione
  • art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
  • art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 79, comma 4, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 43766

È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., nonché agli artt. 79, 104 e al Titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e al d.lgs. n. 268 del 1992 - dell'art. 1, comma 548, della legge n. 160 del 2019, che prevede l'attivazione di procedure di monitoraggio degli effetti finanziari nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti sulla finanza della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Successivamente alla proposizione del ricorso la norma impugnata è stata abrogata dall'art. 38- bis , comma 3, lett. d ), del d.l. n. 162 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 8 del 2020 e ciò è senza dubbio satisfattivo delle ragioni avanzate con il ricorso. Inoltre, l'assai breve periodo di vigenza della norma impugnata, insieme al contenuto di questa e alla convergente posizione manifestata dalle parti, depongono nel senso che la stessa non ha trovato medio tempore applicazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 7 del 2021 e n. 200 del 2020 ).

Massima n. 43767

È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 69, 70, 72, 73, 75 e 75- bis dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e al d.l.gs. n. 268 del 1992 - dell'art. 1, comma 290, secondo periodo, in combinato disposto con i commi da 288 a 290, primo periodo, della legge n. 160 del 2019, secondo cui il fondo ministeriale per l'attribuzione dei rimborsi in denaro finalizzati a incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici ( cashback ) è integrato con le eventuali maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile. Successivamente alla proposizione del ricorso la norma impugnata è stata abrogata dall'art. 1, comma 1097, lett. b ), della legge n. 178 del 2020 con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e ciò soddisfa la pretesa avanzata con il ricorso. Inoltre, va escluso che l'attivazione in via sperimentale tra l'8 e il 31 dicembre 2020 della predetta misura premiale abbia potuto determinare, in tale periodo, l'applicazione della norma impugnata.

Massima n. 43768

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per indeterminatezza e perplessità delle censure, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 602, in combinato disposto con il comma 590, primo periodo, della legge n. 160 del 2019. Le questioni, dichiaratamente promosse dalla Provincia autonoma di Trento in via cautelativa e ipotetica, sono ammissibili perché l'interpretazione prospettata non giunge al punto di perdere ogni collegamento con le disposizioni impugnate. ( Precedenti citati: sentenze n. 177 del 2020 e n. 144 del 2020 ).

Massima n. 43769

Sono dichiarate manifestamente infondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost. (in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001) e agli artt. 8, 16 e 79, comma 4, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - dell'art. 1, comma 602, in combinato disposto con il comma 590, primo periodo, della legge n. 160 del 2019, secondo cui la cessazione, a decorrere dall'anno 2020, delle misure di contenimento e di riduzione della spesa non si applica agli enti autonomi territoriali. Dal combinato disposto impugnato non si ricava un precetto lesivo per gli enti territoriali, poiché non vi è alcun motivo logico per ritenere, come temuto dalla Provincia ricorrente, che l'espressione «fatto salvo» con cui si apre il comma 602 impugnato possa essere interpretata, in collegamento con il primo periodo del comma 590, nel senso di determinare il "ripristino" di vincoli cessati in forza della previsione di cui all'art. 57, comma 2, del d.l. n. 124 del 2019, come convertito.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso in epigrafe;

1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 548, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), promosse, in riferimento al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 della Costituzione, nonché agli artt. 79, 104 e al Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 290, secondo periodo, in combinato disposto con i commi da 288 a 290, primo periodo, della legge n. 160 del 2019, promosse, in riferimento agli artt. 69, 70, 72, 73, 75 e 75-bis dello statuto reg. Trentino-Alto Adige e al d.l.gs. n. 268 del 1992, dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 602, in combinato disposto con il comma 590, primo periodo, della legge n. 160 del 2019, promosse, in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost. - in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) - e agli artt. 8, 16 e 79, comma 4, dello statuto reg. Trentino-Alto Adige, dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2021.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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