Corte costituzionale
Sentenza n. 7/2021
Corte cost., sent. 22 gennaio 2021, n. 7
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 7/2021
- Data di deposito
- 22 gennaio 2021
- Data di decisione
- 3 dicembre 2020
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:7
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 36, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 6 agosto 2019
- art. 9, comma 29, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 28 dicembre 2018
- art. 9, comma 51, lett. b), legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 6 agosto 2019
- art. 9, comma 67, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 6 agosto 2019
Parametri
Massime
Massima n. 43548
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 118, quarto comma, Cost. - dell'art. 9, comma 36, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 2019, che ha sostituito il comma 29 dell'art. 9 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 2018, prevedendo che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni di volontariato e di promozione sociale con sede in Regione, iscritte nei rispettivi registri regionali e aventi quali esplicite finalità statutarie la tutela e promozione sociale delle persone con disabilità, contributi straordinari per sostenere gli oneri connessi all'acquisto di autoveicoli di categoria M1 e M2 allestiti per il trasporto di persone con disabilità. Nelle more del giudizio, la disposizione regionale sostituita da quella impugnata è stata abrogata dall'art. 8, comma 7, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 2019, che, contestualmente, ha modificato la disciplina dei contributi in questione in termini oggettivamente satisfattivi delle pretese avanzate con il ricorso, mentre la Regione resistente ha attestato la mancata applicazione della norma impugnata. Per costante giurisprudenza costituzionale, la modifica normativa, intervenuta nel corso del giudizio, della disposizione oggetto della questione di legittimità costituzionale promossa in via principale, determina la cessazione della materia del contendere quando ricorrono, al contempo, due condizioni: il carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e il fatto che la disposizione censurata non abbia avuto medio tempore applicazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 200 del 2020, n. 70 del 2020, n. 25 del 2020, n. 287 del 2019 e n. 56 del 2019 ).
Massima n. 43549
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 9, comma 51, lett. b ), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 2019, limitatamente alle parole «da almeno cinque anni continuativi. In caso di rimpatrio di corregionali, il periodo di residenza all'estero non è computato e non è considerato quale causa di interruzione della continuità della residenza in regione». La disposizione impugnata dal Governo, nel disporre un criterio di ammissione alle risorse destinate a soddisfare un bisogno basilare e immediato dei beneficiari selezionati, genericamente correlato alla loro situazione di povertà, basato sulla residenza protratta in Regione per almeno cinque anni continuativi, nega irragionevolmente l'erogazione della prestazione a chiunque abbia la (sola) residenza nella Regione. Non vi è, infatti, alcuna correlazione tra il soddisfacimento dei bisogni primari dell'essere umano, insediatosi nel territorio regionale, e la protrazione nel tempo di tale insediamento. Una volta ricondotto il requisito di ammissione dalla residenza protratta alla mera «residenza in regione», infine, anche la deroga connessa al periodo di residenza all'estero risulta priva di significato. ( Precedenti citati: sentenze n. 222 del 2013, n. 40 del 2011 e n. 187 del 2010 ). La residenza prolungata, quale requisito per l'accesso alle provvidenze connesse a bisogni primari, può rilevare come criterio premiale, da valutare in sede di formazione della graduatoria, ma non può costituire un requisito che preclude di per sé il suddetto accesso. ( Precedenti citati: sentenze n. 281 del 2020, n. 44 del 2020 e n. 107 del 2018).
Massima n. 43550
Accolta parzialmente - per violazione dell'art. 3 Cost., in relazione al carattere irragionevole e discriminatorio della disposizione - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 51, lett. b ), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 2019, restano assorbiti gli altri motivi di censura, riferiti alla sua irragionevolezza, per l'assoluta indeterminatezza del presupposto.
Massima n. 43551
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per l'incompleta definizione dell'oggetto - formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 67, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 2019. L'estraneità del contenuto delle norme di attuazione dello statuto di autonomia rispetto allo specifico oggetto della disposizione impugnata esclude l'onere di motivare alla luce delle competenze da esse definite.
Massima n. 43552
È dichiarata inammissibile, per difetto di specifica motivazione e genericità della censura, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo, in riferimento all'art. 32 Cost. - dell'art. 9, comma 67, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 2019 che, per consentire la rivalutazione del fabbisogno complessivo regionale, sospende la presentazione delle domande per l'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture residenziali per anziani non autosufficienti sino alla conclusione del processo di accreditamento delle strutture già autorizzate all'esercizio in via definitiva o in deroga temporanea. Per un verso, la censura è priva di un'autonoma e specifica motivazione; per altro verso, essa non precisa sufficientemente i termini del contrasto lamentato, perché non chiarisce in che modo la norma impugnata, la quale incide sulla fase dell'autorizzazione e non su quella dell'accreditamento, possa limitare la libertà dei cittadini di scegliere le strutture sanitarie e i professionisti a cui affidarsi.
Massima n. 43553
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 67, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 2019, ai fini dello scrutinio nel merito rileva il parametro di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., e non quello statutario parimenti evocato (art. 5, n. 16, dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia). La competenza assegnata alle Regioni in tema di «tutela della salute» dalla norma costituzionale indicata, infatti, è più favorevole rispetto a quanto previsto dallo statuto di autonomia della Regione resistente in materia di «igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera». ( Precedente citato: sentenza n. 98 del 2007 ).
Massima n. 43554
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 41, primo comma, e 117, terzo comma, Cost. - l'art. 9, comma 67, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 2019 che, per consentire la rivalutazione del fabbisogno complessivo regionale, sospende la presentazione delle domande per l'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture residenziali per anziani non autosufficienti sino alla conclusione del processo di accreditamento delle strutture già autorizzate all'esercizio in via definitiva o in deroga temporanea. La norma impugnata dal Governo contraddice il principio fondamentale, desumibile dall'art. 8- ter , comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, per cui l'autorizzazione non è subordinata alla verifica di compatibilità con il "fabbisogno programmato" delle prestazioni LEA rese dalla Regione, bensì a quella con il "fabbisogno complessivo" e attuale nella Regione, che è stabilito senza che risulti determinante la circostanza se tali prestazioni saranno richieste al Servizio sanitario regionale o, invece, saranno rese in regime di diritto privato. Inoltre, la norma impugnata introduce una indebita barriera all'ingresso nel mercato delle prestazioni sanitarie in questione - che si traduce in una posizione di privilegio degli operatori in questo già presenti -, in contrasto, altresì, con la libertà formale di accesso al mercato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 51, lettera b), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), limitatamente alle parole «da almeno cinque anni continuativi. In caso di rimpatrio di corregionali, il periodo di residenza all'estero non è computato e non è considerato quale causa di interruzione della continuità della residenza in regione»;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 67, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 2019;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 9, comma 67, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 2019, promossa, in riferimento all'art. 32 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 36, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 2019, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 118, quarto comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2020.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 22 gennaio 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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