Corte costituzionale

Sentenza n. 68/2021

Corte cost., sent. 16 aprile 2021, n. 68

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
68/2021
Data di deposito
16 aprile 2021
Data di decisione
28 gennaio 2021
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Modugno
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:68

Norme oggetto del giudizio

  • art. 30, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Parametri

Massime

Massima n. 43804

È ammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GIP del Tribunale di Milano, dell'art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, dovendo escludersi che il difetto di competenza del giudice a quo sia rilevabile ictu oculi , avendo egli fornito una motivazione non manifestamente implausibile in ordine alla propria competenza a provvedere. Per costante giurisprudenza costituzionale, alla luce del principio di autonomia del giudizio incidentale di legittimità costituzionale rispetto al processo principale, il difetto di competenza del giudice a quo - al pari del difetto di giurisdizione - costituisce causa di inammissibilità della questione solo se manifesto, ossia rilevabile ictu oculi. ( Precedenti citati: sentenza n. 136 del 2008; ordinanze n. 144 del 2011 e n. 134 del 2000 ).

Massima n. 43805

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, in quanto sussiste la condizione indispensabile affinché la disposizione censurata possa trovare applicazione nel giudizio a quo .

Massima n. 43806

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, benché il dispositivo dell'ordinanza di rimessione faccia riferimento all'indistinta platea delle sanzioni amministrative "convenzionalmente penali", i quesiti di costituzionalità riguardano la norma denunciata nella parte in cui non consente al giudice dell'esecuzione di rideterminare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente - la cui applicazione è demandata al giudice penale, unitamente alle sanzioni penali - oggetto di una declaratoria di illegittimità costituzionale che ne abbia mutato di fatto la disciplina.

Massima n. 43807

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, in quanto interpretato nel senso che la disposizione non si applica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, disposta con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 222, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992. La revoca della patente, disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna o di patteggiamento della pena per i reati di cui agli artt. 589- bis e 590- bis cod. pen., ha connotazioni sostanzialmente punitive, trattandosi di sanzione dalla carica afflittiva particolarmente elevata e dalla spiccata capacità dissuasiva. Pertanto, se la sentenza n. 63 del 2019 ha esteso alle sanzioni amministrative "punitive" il principio di retroattività della lex mitior , a maggior ragione va escluso - come per le sanzioni penali - che taluno debba continuare a scontare una sanzione amministrativa "punitiva" inflittagli in base a una norma dichiarata costituzionalmente illegittima. In tal caso, il principio di legalità costituzionale della pena, cui si riconnette la norma censurata dal GIP del Tribunale di Milano, come interpretata dal diritto vivente, non incontra il limite del giudicato, poiché, come per le sanzioni penali, l'esigenza che la sanzione amministrativa a connotazione punitiva risulti conforme a Costituzione lungo tutto il corso della sua esecuzione prevale sulle esigenze di certezza e stabilità dei rapporti giuridici, a cui presidio è posto l'istituto del giudicato. ( Precedenti citati: sentenze n. 96 del 2020, n. 134 del 2019, n. 112 del 2019, n. 88 del 2019, n. 63 del 2019, n. 223 del 2018, n. 121 del 2018, n. 68 del 2017, n. 43 del 2017, n. 57 del 2016, n. 10 del 2015, n. 1 del 2014, n. 210 del 2013, n. 136 del 2008, n. 394 del 2006, n. 3 del 1996, n. 235 del 1989, n. 139 del 1984, n. 26 del 1969 e n. 127 del 1966; ordinanze n. 117 del 2019, n. 144 del 2011, n. 135 del 2010 e n. 134 del 2000 ).

Massima n. 43808

Accolta - per violazione dell'art. 3 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, restano assorbite le censure formulate in rapporto agli artt. 25, secondo comma, 35, 41, 117, primo comma - quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU - e 136 Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), in quanto interpretato nel senso che la disposizione non si applica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, disposta con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 222, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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