Corte costituzionale

Sentenza n. 65/2021

Corte cost., sent. 13 aprile 2021, n. 65

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
65/2021
Data di deposito
13 aprile 2021
Data di decisione
9 marzo 2021
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Emanuela Navarretta
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:65

Norme oggetto del giudizio

  • art. 34, decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003
  • art. 5, comma 1, lett. a), n. 1), legge n. 115 del 29 luglio 2015
  • art. 5, comma 1, lett. a), n. 2), legge n. 115 del 29 luglio 2015
  • art. 1, comma 1, allegato 10, decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003
  • art. 6, comma 4, lett. a), decreto-legge n. 145 del 23 dicembre 2013
  • art. 6, comma 4, lett. b), decreto-legge n. 145 del 23 dicembre 2013
  • art. 6, comma 4, lett. c), decreto-legge n. 145 del 23 dicembre 2013
  • legge n. 9 del 21 febbraio 2014
  • art. 5, comma 1, lett. b), n. 1), legge n. 115 del 29 luglio 2015

Parametri

  • art. 3, Costituzione
  • art. 11, Costituzione
  • art. 97, Costituzione
  • art. 117, comma 1, Costituzione
  • art. 1, Protocollo 26, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
  • art. 106, paragrafo 2, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
  • art. 288, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
  • art. 291, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
  • art. 20, Carta dei diritti fondamentali U.E.
  • art. 21, Carta dei diritti fondamentali U.E.
  • considerando n. 30 e n. 31, direttiva CE n. 20 del 7 marzo 2002
  • art. 12, direttiva CE n. 20 del 7 marzo 2002

Massime

Massima n. 43779

Sono dichiarate inammissibili, per carenza di giurisdizione del rimettente, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Roma, seconda sezione civile, in riferimento agli artt. 3 e 97, nonché 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione ai considerando n. 30 e n. 31 e all'art. 12 della direttiva 2002/20/CE, e altresì in relazione agli artt. 106, par. 2, 288 e 291 TFUE, all'art. 1 del Protocollo n. 26 allegato al TFUE, e agli artt. 20 e 21 CDFUE - dell'art. 34 del d.lgs. n. 259 del 2003, nella formulazione originaria e in quella risultante a seguito delle modifiche apportate dall'art. 5, comma 1, lett. a ), n. 1) e n. 2), della legge n. 115 del 2015, e dell'art. 1, comma 1, dell'Allegato n. 10 al medesimo decreto legislativo, nella formulazione originaria e in quella risultante a seguito delle modifiche apportate dall'art. 6, comma 4, lett. a ), b ) e c ), del d.l. n. 145 del 2013, conv., con modif., nella legge n. 9 del 2014, e dall'art. 5, comma 1, lett. b ), n. 1), della legge n. 115 del 2015, che stabiliscono i criteri di determinazione dei diritti amministrativi a favore dell'amministrazione imposti alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica. L'ordinanza di rimessione è stata sollevata dal giudice ordinario nell'ambito di una controversia avente ad oggetto i diritti amministrativi riconducibili ad una materia che l'art. 133, comma 1, lett. m ), cod. proc. amm., devolve alla giurisdizione amministrativa esclusiva, la quale attrae anche le controversie che investono i diritti soggettivi. Inoltre, non ogni controversia relativa a norme di cui si lamenti il contrasto con previsioni di diritto dell'Unione europea prive di efficacia diretta deve, in quanto tale, ascriversi alla giurisdizione ordinaria. ( Precedenti citati: sentenze n. 179 del 2016, n. 191 del 2006 e n. 204 del 2004 ). Per consolidata giurisprudenza costituzionale, il difetto di giurisdizione del giudice a quo determina l'inammissibilità della questione, ove esso sia rilevabile ictu oculi . ( Precedenti citati: sentenze n. 267 del 2020, n. 168 del 2020, n. 28 del 2019, n. 189 del 2018, n. 269 del 2016 e n. 106 del 2013; ordinanza n. 318 del 2013 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), nella formulazione originaria e in quella risultante a seguito delle modifiche apportate dall'art. 5, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della legge 29 luglio 2015, n. 115 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014), e dell'art. 1, comma 1, dell'Allegato n. 10 al medesimo decreto legislativo, nella formulazione originaria e in quella risultante a seguito delle modifiche apportate dall'art. 6, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015), convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 9, e dall'art. 5, comma 1, lettera b), numero 1), della legge n. 115 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97, nonché 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione ai considerando numeri 30 e 31 e all'art. 12 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2020, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), e altresì in relazione agli artt. 106, paragrafo 2, 288 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, all'art. 1 del Protocollo n. 26 allegato al TFUE, e agli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, dal Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Emanuela NAVARRETTA, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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