Corte costituzionale

Sentenza n. 58/2021

Corte cost., sent. 31 marzo 2021, n. 58

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
58/2021
Data di deposito
31 marzo 2021
Data di decisione
9 marzo 2021
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:58

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 147, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
  • art. 1, comma 149, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
  • art. 1, comma 269, legge n. 160 del 27 dicembre 2019

Parametri

  • art. 3, Costituzione
  • art. 5, Costituzione
  • art. 97, Costituzione
  • art. 117, comma 2, Costituzione
  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • art. 117, comma 4, Costituzione
  • art. 120, Costituzione
  • art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
  • art. 2, lett. a), statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 2, lett. b), statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 3, lett. f), statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 3, lett. l), statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 4, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 48-bis, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 50, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 8, comma 1, n. 1), statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, comma 1, n. 10), statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 79, comma 4, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 104, statuto regione Trentino Alto Adige
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 28 marzo 1975
  • art. 2, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
  • art. 4, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992

Massime

Massima n. 43758

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 1, commi 147 e 149, della legge n. 160 del 2019, non è d'ostacolo all'ammissibilità delle censure che il ricorso sia promosso in via cautelativa, ove fossero ritenute applicabili anche alla ricorrente le disposizioni impugnate. L'interpretazione sostenuta dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, infatti, deve considerarsi non implausibile, perché le norme impugnate, là dove fanno generico riferimento alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, potrebbero ritenersi indirizzate anche alle amministrazioni regionali valdostane. Per costante giurisprudenza costituzionale, nel giudizio in via principale il ricorso promosso in via cautelativa supera il vaglio di ammissibilità se, nonostante i dubbi avanzati, l'interpretazione prospettata non appaia implausibile e, comunque, sia ragionevolmente desumibile dalle disposizioni impugnate. ( Precedenti citati: sentenze n. 77 del 2020, n. 89 del 2019, n. 103 del 2018, n. 73 del 2018 e n. 270 del 2017 ).

Massima n. 43759

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta in riferimento agli artt. 2, lett. a ) e b ), 3, lett. f ) e l ), 4, 48- bis e 50 dello Statuto di autonomia, agli artt. 3, 5, 97, 117, secondo, terzo e quarto comma, e 120 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 - dell'art. 1, commi 147 e 149, della legge n. 160 del 2019, che, rispettivamente, dispongono la proroga della validità temporale delle graduatorie in essere nelle pubbliche amministrazioni, a partire da quelle approvate dal 1° gennaio 2011, differenziata a seconda del termine di approvazione, condizionando, per quelle più risalenti, il reclutamento a ulteriori adempimenti procedurali, e la riduzione da tre a due anni della durata della validità, a regime, delle graduatorie, stabilita dall'art. 35, comma 5- ter , del d.lgs. n. 165 del 2001. Le disposizioni statali impugnate non spiegano alcuna efficacia nel territorio regionale, neppure quali norme recanti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, posto che il legislatore statale non concorre al finanziamento della spesa sanitaria della ricorrente, che difetta una specifica previsione mediante un apposito accordo e che la loro applicabilità non può rappresentare l'unica declinazione possibile dei principi di ragionevolezza, buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, da intendersi come limiti all'esercizio della competenza della Regione autonoma. ( Precedenti citati: sentenze n. 273 del 2020, n. 126 del 2020, n. 77 del 2020, n. 241 del 2018, n. 103 del 2018, n. 125 del 2015, n. 88 del 2014, n. 193 del 2012, n. 187 del 2012, n. 118 del 2012, n. 115 del 2012, n. 133 del 2010 e n. 341 del 2009 ). La disciplina delle procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso all'impiego regionale e la regolamentazione delle graduatorie, che rappresentano il provvedimento conclusivo delle procedure selettive, rientrano nella competenza legislativa residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 273 del 2020, n. 126 del 2020, n. 241 del 2018, n. 191 del 2017 e n. 251 del 2016 ). In virtù della c.d. clausola di favore di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, la Regione autonoma Valle d'Aosta, per effetto dell'applicazione dell'art. 117, quarto comma, Cost., è titolare della competenza legislativa residuale nella materia «ordinamento e organizzazione amministrativa regionale», più ampia della competenza primaria statutaria nelle materie «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale» e «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», che incontra il limite delle «norme fondamentali di riforma economico-sociale». ( Precedenti citati: sentenze n. 77 del 2020 e n. 241 del 2018 ). I principi di coordinamento della finanza pubblica non possono imporsi alle autonomie speciali ove non siano individuati nel rispetto del principio dell'accordo, inteso come vincolo di metodo (e non già di risultato) e declinato nella forma della leale collaborazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 273 del 2020, n. 103 del 2018, n. 88 del 2014, n. 193 del 2012 e n. 118 del 2012 ).

Massima n. 43760

È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta in riferimento agli artt. 2, lett. a ), 3, lett. f ) e l ), 48- bis e 50 dello statuto di autonomia, nonché agli artt. 3, 5, 117, terzo e quarto comma, e 120 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 8, primo comma, n. 1), 9, primo comma, n. 10), 16, 79, quarto comma, e 104 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, agli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 268 del 1992, al d.P.R. n. 474 del 1975, nonché agli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 - dell'art. 1, comma 269, della legge n. 160 del 2019, che estende espressamente alle Regioni ad autonomia speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano la disciplina dettata dall'art. 11 del d.l. n. 35 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 60 del 2019, che impone limiti alle Regioni per la spesa relativa al personale degli enti del Servizio sanitario nazionale. Nelle more del giudizio, l'art. 11 del d.l. n. 35 del 2019, su cui è intervenuta la disposizione impugnata, è stato oggetto di ulteriori modifiche a opera dell'art. 25, comma 4- septies , del d.l. n. 162 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 8 del 2020, in senso palesemente satisfattivo delle pretese di entrambe le ricorrenti, mentre la Regione ricorrente ha attestato la mancata applicazione della norma impugnata. ( Precedenti citati: sentenze n. 7 del 2021, n. 3 del 2021 e n. 200 del 2020 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separata pronuncia la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso n. 36 del 2020;

riuniti i giudizi,

1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 147 e 149, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), promosse, in riferimento agli artt. 2, lettere a) e b), 3, lettere f) e l), 4, 48-bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), agli artt. 3, 5, 97, 117, secondo, terzo e quarto comma, e 120 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste con il ricorso iscritto al n. 25 del registro ricorsi del 2020;

2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 269, della legge n. 160 del 2019, promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in riferimento agli artt. 2, lettera a), 3, lettere f) e l), 48-bis e 50 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, nonché agli artt. 3, 5, 117, terzo e quarto comma, e 120 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, con il ricorso iscritto al n. 25 del registro ricorsi del 2020, e dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 8, primo comma, numero 1), 9, primo comma, numero 10), 16, 79, quarto comma, e 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), nonché agli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, con il ricorso iscritto al n. 36 del registro ricorsi 2020.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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