Corte costituzionale
Sentenza n. 54/2021
Corte cost., sent. 31 marzo 2021, n. 54
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 54/2021
- Data di deposito
- 31 marzo 2021
- Data di decisione
- 24 febbraio 2021
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:54
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge della Regione Veneto n. 51 del 23 dicembre 2019
- art. 2, comma 1, legge della Regione Veneto n. 51 del 23 dicembre 2019
- art. 2, comma 2, legge della Regione Veneto n. 51 del 23 dicembre 2019
- art. 2, comma 3, legge della Regione Veneto n. 51 del 23 dicembre 2019
- art. 3, comma 2, legge della Regione Veneto n. 51 del 23 dicembre 2019
Parametri
Massime
Massima n. 43728
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 2, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Veneto n. 51 del 2019, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità delle censure, per carente motivazione con riguardo alla idoneità di una fonte secondaria (nella specie, il d.m. del 5 luglio 1975) a esprimere principi fondamentali in materia di tutela della salute. Con riguardo alle prescrizioni poste dal d.m. indicato, appaiono evidenti sia la natura tecnica delle prescrizioni, sia la saldatura con il t.u. leggi sanitarie, il cui art. 218 attribuisce al Ministro competente il potere di emanare le istruzioni di massima, affinché i regolamenti locali di igiene e sanità assicurino, tra l'altro, che nelle abitazioni non vi sia difetto di aria e di luce. Gli atti statali di normazione secondaria possono vincolare la potestà legislativa regionale concorrente quando, in settori squisitamente tecnici, intervengono a completare la normativa statale primaria e costituiscono un corpo unico con la disposizione legislativa che li prevede e che ad essi affida il compito di individuare le specifiche tecniche che mal si conciliano con il contenuto di un atto legislativo e che necessitano di applicazione uniforme in tutto il territorio nazionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 180 del 2020, n. 286 del 2019, n. 69 del 2018 e n. 125 del 2017 ).
Massima n. 43729
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento complessivamente agli artt. 3, 32 e 117, terzo comma, Cost., e al principio di leale collaborazione, degli artt. 1, comma 1, e 2, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Veneto n. 51 del 2019, che promuovono il recupero dei sottotetti a fini abitativi, con l'obiettivo di contenere il consumo di suolo e di promuovere l'efficientamento energetico, stabilendo, tra l'altro, specifici limiti di altezza e di illuminazione, e prevedendo che le eventuali modifiche esterne degli immobili - classificate come ristrutturazioni edilizia, assoggettate al regime abilitativo della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) - avvengano nel rispetto degli aspetti paesistici, monumentali e ambientali dell'edificio, secondo quanto stabilito dal regolamento edilizio comunale all'uopo adottato, con salvezza delle prescrizioni urbanistiche e legislative (regionali e statali) poste a presidio degli edifici. La disciplina regionale impugnata non comporta deroga agli standard uniformi fissati dal d.m. 5 luglio 1975 in attuazione del r.d. n. 1265 del 1934, i quali nulla prescrivono riguardo a una fattispecie così specifica come quella in questione. Del resto, le leggi regionali, tra cui quella in esame, in considerazione del loro carattere di lex specialis , hanno dettato da tempo proprie discipline le quali prevedono requisiti di altezza e aeroilluminazione a tutela delle medesime esigenze di salubrità e igiene di cui si fa carico la disciplina statale. ( Precedenti citati: sentenze n. 282 del 2019, 208 del 2019 e n. 11 del 2016 ).
Massima n. 43730
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 3, della legge reg. Veneto n. 51 del 2019, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità delle censure incentrate sulla violazione dell'art. 9 Cost. e del principio di leale collaborazione, in quanto estranee al contenuto della deliberazione del Consiglio dei ministri di autorizzazione all'impugnazione. Tali censure sono specificamente svolte nella deliberazione governativa e riprese dall'Avvocatura generale dello Stato nel ricorso.
Massima n. 43731
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s ), Cost., dell'art. 2, commi 2 e 3, della legge reg. Veneto n. 51 del 2019, che rispettivamente contengono una generica clausola di salvaguardia circa il necessario rispetto, da parte del regolamento edilizio comunale, degli aspetti paesistici, monumentali e ambientali dell'edificio sul quale si intende intervenire, e richiamano i limiti posti dal piano, secondo quanto stabilito dalla legge reg. Veneto n. 11 del 2004, contenente la disciplina generale dell'urbanistica e del governo del territorio nella Regione Veneto. Sebbene la normativa vincolistica del codice dei beni culturali e del paesaggio venga espressamente evocata dall'impugnato comma 3 solo in riferimento alla Parte II (sui beni culturali) e non alla Parte III (sui beni paesaggistici), le disposizioni impugnate ben possono essere interpretate nel senso che non esentano gli interventi edilizi di recupero dei sottotetti dal rispetto del complesso delle prescrizioni d'uso, attuali o future, dei beni paesaggistici, siano esse poste da vincoli derivanti dal piano paesaggistico, o dalle dichiarazioni di notevole interesse pubblico. Anche la censura relativa alla violazione del principio di leale collaborazione è infondata, dal momento che alle Regioni non sono certamente preclusi interventi legislativi nella materia del governo del territorio nelle more dell'adozione del piano paesaggistico, sempre che essi non contrastino con i puntuali contenuti delle eventuali intese raggiunte prima dell'approvazione dell'accordo definitivo. ( Precedente citato: sentenza n. 86 del 2019 ).
Massima n. 43732
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge reg. Veneto n. 51 del 2019, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per difetto di motivazione, incentrata sull'omessa dimostrazione della natura di principi fondamentali della materia rivestita dalle norme interposte del t.u. edilizia evocate dal ricorrente. Per orientamento consolidato della giurisprudenza costituzionale il regime dei titoli abilitativi per le varie categorie di interventi edilizi costituisce principio fondamentale della materia concorrente del governo del territorio. ( Precedenti citati: sentenze n. 2 del 2021, n. 68 del 2018 e n. 231 del 2016 ).
Massima n. 43733
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge reg. Veneto n. 51 del 2019, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per mancato tentativo di interpretazione conforme della disposizione impugnata. La possibilità di dare alle norme impugnate nei ricorsi in via principale un'interpretazione costituzionalmente conforme non comporta automaticamente l'inammissibilità della censura, attenendo piuttosto al merito. ( Precedente citato: sentenza n. 46 del 2013 ).
Massima n. 43734
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 3, comma 2, della legge reg. Veneto n. 51 del 2019, limitatamente alle parole «sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e». La disposizione impugnata dal Governo, per come formulata, potrebbe facilmente indurre i destinatari del precetto a ritenere sufficiente la SCIA "ordinaria" per tutti gli interventi in questione, compresi quelli assoggettati a permesso di costruire o a SCIA "alternativa" in base al t.u. edilizia, in contrasto con il principio fondamentale della materia del governo del territorio posto dall'art. 10, comma 1, lett. c ), del t.u. edilizia. Non è invece necessario dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'intero art. 3, dal momento che la disciplina residua si limita in sostanza a prevedere che gli interventi in questione comportano la corresponsione del contributo di costruzione, su cui il ricorso governativo non formula alcuna censura.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge della Regione Veneto 23 dicembre 2019, n. 51 (Nuove disposizioni per il recupero dei sottotetti a fini abitativi), limitatamente alle parole «sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e»;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 2, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Veneto n. 51 del 2019, promosse, in riferimento complessivamente agli artt. 3, 32 e 117, terzo comma, della Costituzione, e al principio di leale collaborazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 3, della legge reg. Veneto n. 51 del 2019, promosse, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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