Corte costituzionale
Sentenza n. 49/2021
Corte cost., sent. 29 marzo 2021, n. 49
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 49/2021
- Data di deposito
- 29 marzo 2021
- Data di decisione
- 23 febbraio 2021
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:49
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1047, legge n. 205 del 27 dicembre 2017
- art. 1, comma 636, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
Parametri
- art. 53, Costituzione
- art. 26, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 49, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 56, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 63, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 267, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 3, Costituzione
- art. 11, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 16, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 20, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 21, Carta dei diritti fondamentali U.E.
Massime
Massima n. 43671
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per contraddittorietà della motivazione, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1047, della legge n. 205 del 2017. L'ordinanza di rimessione non fa menzione di motivi di ricorso diversi dall'illegittimità costituzionale della disposizione di legge di cui l'atto impugnato costituisce applicazione, diversamente da quanto asserito dall'interveniente.
Massima n. 43672
Non è accolta l'eccezione di irregolarità dell'intervento del Governo nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1047, della legge n. 205 del 2017. Dalla considerazione complessiva degli atti depositati dalla difesa statale e del contenuto di ciascuno di essi, si comprende agevolmente che l'erronea indicazione del numero dell'ordinanza di rimessione e del nome delle parti costituiscono meri errori materiali, che non impediscono di individuare correttamente l'ordinanza di rimessione cui è riferito l'atto di intervento e di riconoscere, pertanto, la sua regolarità.
Massima n. 43673
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1047, della legge n. 205 del 2017, sono inammissibili gli ulteriori motivi di censura delle parti costituite, dirette ad estendere il thema decidendum , come fissato nella ordinanza di rimessione, alla violazione del principio di progressività del sistema tributario, di cui all'art. 53 Cost., nonché al contrasto con le norme europee sulla libertà di concorrenza, sulla libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, di cui agli artt. 26, 49, 56, e 63 TFUE, oltre che la relativa richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 267 TFUE. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, con esclusione della possibilità di ampliare il thema decidendum proposto dal rimettente, fino a ricomprendervi questioni formulate dalle parti, che tuttavia egli non abbia ritenuto di fare proprie. ( Precedenti citati: sentenze n. 186 del 2020, n. 7 del 2019, n. 248 del 2018, n. 194 del 2018, n. 120 del 2018, n. 27 del 2018, n. 4 del 2018, n. 251 del 2017, n. 250 del 2017, n. 35 del 2017, n. 29 del 2017, n. 276 del 2016, n. 214 del 2016, n. 96 del 2016, n. 231 del 2015, n. 209 del 2015 e n. 83 del 2015 ).
Massima n. 43674
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1047, della legge n. 205 del 2017, non è accolta la richiesta delle parti costituite di autorimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 636, della legge n. 147 del 2013. Tale questione è esorbitante rispetto al contenuto dell'ordinanza di rimessione e tra le due questioni non è ravvisabile quel nesso di necessaria strumentalità o di pregiudizialità logica, idoneo a giustificare l'esercizio, da parte della Corte costituzionale, dell'eccezionale potere di autorimessione dinanzi a sé della questione di legittimità costituzionale di una norma rimasta estranea al fuoco delle censure del rimettente. ( Precedenti citati: sentenze n. 255 del 2014, n. 179 del 1976, n. 122 del 1976 e n. 195 del 1972; ordinanze n. 114 del 2014, n. 42 del 2001; n. 197 del 1996, n. 183 del 1996, n. 297 del 1995, n. 225 del 1995, n. 294 del 1993, n. 378 del 1992, n. 230 del 1975 e n. 100 del 1970 ).
Massima n. 43675
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1047, della legge n. 205 del 2017, non è accolta la richiesta di restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione sulla rilevanza, in considerazione dell'entrata in vigore della legge n. 178 del 2020. Ancora prima di tale intervento legislativo, nessuna delle sopravvenienze normative che si sono succedute dopo l'instaurazione del giudizio costituzionale ha modificato la disposizione censurata sotto i profili per i quali ne è denunciata l'illegittimità costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 237 del 2020, n. 79 del 2019, n. 194 del 2018, n. 125 del 2018 e n. 33 del 2018 ). Secondo costante giurisprudenza costituzionale, non ogni nuova disposizione che modifichi, integri o comunque possa incidere su quella oggetto del giudizio incidentale di costituzionalità richiede una nuova valutazione della perdurante sussistenza dei presupposti di ammissibilità della questione e segnatamente della sua rilevanza e della non manifesta infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale espressi dal rimettente. ( Precedenti citati: sentenze n. 79 del 2019 e n. 125 del 2018 ).
Massima n. 43676
Le disposizioni legislative dal contenuto particolare e dall'ambito soggettivo limitato, ascrivibili alla categoria delle leggi-provvedimento, non sono di per sé incompatibili con l'assetto costituzionale. Tuttavia, in considerazione del pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di questo tipo, esse devono soggiacere a uno scrutinio stretto di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta legislativa. La loro legittimità costituzionale deve essere valutata in relazione al loro specifico contenuto e devono risultare i criteri che ispirano le scelte con esse realizzate, nonché le relative modalità di attuazione, attraverso l'individuazione degli interessi oggetto di tutela e della ratio della norma desumibili dalla stessa, anche in via interpretativa, in base agli ordinari strumenti ermeneutici. ( Precedenti citati: sentenze n. 168 del 2020, n. 116 del 2020, n. 181 del 2019, n. 182 del 2017, n. 275 del 2013, n. 154 del 2013, n. 85 del 2013, n. 20 del 2012, n. 270 del 2010, n. 288 del 2008, n. 429 del 2002 e n. 2 del 1997 ).
Massima n. 43677
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lazio, sezione seconda, in riferimento agli artt. 3, 41 Cost. nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 16, 20 e 21 CDFUE - dell'art. 1, comma 1047, della legge n. 205 del 2017, che differisce al 30 settembre 2018 il termine entro il quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede alla gara per la riattribuzione delle concessioni del gioco del bingo e ridetermina, in aumento, l'importo del canone mensile dovuto dai concessionari operanti in regime di proroga tecnica. L'incremento della sua misura - che rappresenta un elemento fisiologicamente riconducibile al rischio normativo di impresa ed è correlato alla possibilità di continuare a svolgere, in via eccezionale e transitoria, l'attività oggetto di concessione, nonostante la scadenza del relativo termine di efficacia e l'assenza di una nuova gara - si inserisce, non irragionevolmente, in un quadro complessivo di progressiva valorizzazione dei rapporti concessori e dei vantaggi competitivi che ne derivano per i privati, in funzione di una maggiore efficienza nell'utilizzo delle pubbliche risorse. Sebbene i ripetuti differimenti del termine abbiano provocato l'assenza di un orizzonte temporale certo entro il quale effettuare consapevoli scelte imprenditoriali, la valutazione sulla convenienza dell'adesione al regime di proroga tecnica e sulla futura partecipazione alla gara spetta pur sempre all'imprenditore, cui è rimessa la scelta di avvalersi della proroga, a fronte del pagamento del canone mensile, sulla base di un proprio calcolo economico. Inoltre, nel caso in esame si tratta di rapporti concessori ormai esauriti - la cui efficacia viene eccezionalmente e temporaneamente "conservata" dall'amministrazione - rispetto ai quali non è invocabile una tutela dell'affidamento. Infine, accertata l'insussistenza della lesione del canone di ragionevolezza, non sussiste neppure la violazione degli analoghi principi, desumibili dagli artt. 20 e 21 CDFUE; né - esclusa la violazione della libertà di iniziativa economica privata - ricorre la violazione dell'art. 16 CDFUE. ( Precedenti citati: sentenze n. 11 del 2020, n. 63 del 2019, n. 20 del 2019, n. 269 del 2017, n. 29 del 2017, n. 16 del 2017, n. 302 del 2010 e n. 88 del 1997 ). Nei settori di mercato, come quello dei giochi pubblici, intensamente regolati per la presenza, in qualità di concedente, della pubblica amministrazione, vi è l'incidenza di un rischio normativo tipico. La pervasiva componente pubblicistica che caratterizza il settore dei giochi pubblici, infatti, può giustificare l'imposizione di sacrifici o limitazioni [ai concessionari], in funzione del perseguimento degli interessi pubblici sottesi alla regolazione di queste attività imprenditoriali. ( Precedenti citati: sentenze n. 16 del 2017 e n. 56 del 2015 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 41, nonché 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi due in relazione agli artt. 16, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 29 marzo 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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