Corte costituzionale

Sentenza n. 37/2021

Corte cost., sent. 12 marzo 2021, n. 37

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
37/2021
Data di deposito
12 marzo 2021
Data di decisione
24 febbraio 2021
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Augusto Antonio Barbera
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:37

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 11 del 9 dicembre 2020
  • art. 1, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 11 del 9 dicembre 2020
  • art. 2, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 11 del 9 dicembre 2020
  • art. 4, comma 1, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 11 del 9 dicembre 2020
  • art. 4, comma 2, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 11 del 9 dicembre 2020
  • art. 4, comma 3, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 11 del 9 dicembre 2020
  • art. 3, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 11 del 9 dicembre 2020
  • art. 4, comma 4, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 11 del 9 dicembre 2020
  • art. 5, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 11 del 9 dicembre 2020
  • art. 6, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 11 del 9 dicembre 2020
  • art. 7, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 11 del 9 dicembre 2020
  • art. 3, comma 1, lett. a), legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 11 del 9 dicembre 2020

Parametri

Massime

Massima n. 43647

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'intera legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 2020, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per la non chiarezza e contraddittorietà del petitum . Il ricorso parte dal presupposto che l'intero testo della legge regionale impugnata invada la sfera di competenza legislativa statale, sulla base di censure del tutto intellegibili, e adeguatamente motivate, alle quali corrisponde un corpo normativo rispetto ad esse omogeneo, risultando così esplicito sia nell'indicare il suo oggetto, sia nell'illustrare le censure. Decidere se e quali di tali disposizioni effettivamente ledano i parametri costituzionali invocati dal ricorrente è profilo che attiene al merito delle questioni, e che non ne lambisce, invece, l'ammissibilità. ( Precedente citato: sentenza n. 236 del 2020 ).

Massima n. 43648

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'intera legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 2020, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per una inadeguata individuazione dei parametri costituzionali evocati. Nel caso di specie, il ricorso è esplicito nell'affermare che la materia intersecata dalla legge regionale impugnata non è compresa tra le attribuzioni statutarie della Regione resistente, ciò che lo rende per tale profilo ammissibile. Secondo la giurisprudenza costituzionale, nei confronti delle autonomie speciali lo Stato ben può dedurre la violazione delle competenze di cui all'art. 117 Cost. e postulare che la normativa regionale o provinciale impugnata eccede dalle disposizioni statutarie quando a queste ultime essa non sia in alcun modo riferibile, fermo restando che la motivazione del ricorso su tale profilo dovrà essere tanto più esaustiva quanto più, in linea astratta, le disposizioni censurate appaiano invece inerenti alle attribuzioni dello statuto di autonomia. ( Precedenti citati: sentenze n. 16 del 2020, n. 98 del 2017, n. 151 del 2015 e n. 16 del 2012 ).

Massima n. 43649

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'intera legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 2020, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, perché il ricorso non si confronterebbe con un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa impugnata. Non solo l'interpretazione conforme suggerita dalla resistente non è compatibile con il testo delle norme impugnate; ma, prima ancora, è evidente che la legge regionale impugnata impedisce l'immediata e diretta applicabilità delle misure statali sul territorio valdostano. È perciò chiaro che i vizi di illegittimità costituzionale denunciati dal ricorrente sono imputabili alle previsioni legislative impugnate. Il ricorrente, a differenza del rimettente nell'incidente di costituzionalità, non ha l'onere di esperire un tentativo di interpretazione conforme a Costituzione della disposizione impugnata, potendo trovare ingresso, nel giudizio in via principale, anche questioni promosse in via cautelativa ed ipotetica, purché le interpretazioni prospettate non siano implausibili e siano ragionevolmente collegabili alle disposizioni impugnate. ( Precedente citato: sentenza n. 177 del 2020 ).

Massima n. 43651

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. q ), Cost., gli artt. 1, 2, e 4, commi 1, 2 e 3 della legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 2020, i quali prevedono che la legge regionale impugnata disciplini la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio regionale, e che con ordinanza del Presidente della Regione siano individuate un complesso di attività personali, sociali ed economiche comunque consentite, o che questo possa sospenderle, anche in deroga alle disposizioni emergenziali statali. La materia oggetto dell'intervento legislativo regionale ricade nella competenza legislativa esclusiva dello Stato a titolo di profilassi internazionale, che è comprensiva di ogni misura atta a contrastare una pandemia sanitaria in corso, ovvero a prevenirla. Ogni decisione in tale materia, infatti, per quanto di efficacia circoscritta all'ambito di competenza locale, ha un effetto a cascata sulla trasmissibilità internazionale della malattia, e comunque sulla capacità di contenerla. In particolare i piani di vaccinazione, eventualmente affidati a presidi regionali, devono svolgersi secondo i criteri nazionali che la normativa statale abbia fissato per contrastare la pandemia in corso. Le disposizioni impugnate dal Governo, al contrario, surrogano la sequenza di regolazione disegnata dal legislatore statale appositamente per la lotta contro la malattia generata dal COVID-19, imponendone una autonoma e alternativa, che fa capo alle previsioni legislative regionali e alle ordinanze del Presidente della Giunta, con evidente invasione della sfera di competenza dello Stato, che non dipende dalla manifestazione di un effettivo contrasto tra le singole misure in concreto applicabili sulla base dei d.P.C.m. adottati a tale scopo - comunque assoggettati al sindacato del giudice amministrativo - e quelle imposte in forza della normativa regionale. Ciò che rileva, prima ancora e in via assorbente, è invece la sovrapposizione della catena di regolazione della Regione a quella prescelta dalla competente normativa dello Stato. Ciò che la legge statale permette, pertanto, non è una politica regionale autonoma sulla pandemia, quand'anche di carattere più stringente rispetto a quella statale, ma la sola disciplina (restrittiva o ampliativa che sia), che si dovesse imporre per ragioni manifestatesi dopo l'adozione di un d.P.C.m., e prima che sia assunto quello successivo, ciò che può accadere per mezzo di atti amministrativi, in ragione della loro flessibilità, e non grazie all'attività legislativa regionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 272 del 2020, n. 246 del 2019, n. 179 del 2019, n. 215 del 2019, n. 129 del 2019, n. 7 del 2016, n. 22 del 2014, n. 278 del 2010, n. 284 del 2006, n. 236 del 2004, n. 43 del 2004, n. 142 e n. 28 del 2019, n. 66 del 2018, n. 20 del 2012 e n. 327 del 2003; ordinanza n. 4 del 2021 ). La notifica compiuta a mezzo posta elettronica certificata è valida per instaurare il giudizio. ( Precedente citato: ordinanza n. 242 del 2020 ). A fronte di malattie altamente contagiose in grado di diffondersi a livello globale, ragioni logiche, prima che giuridiche radicano nell'ordinamento costituzionale l'esigenza di una disciplina unitaria, di carattere nazionale, idonea a preservare l'uguaglianza delle persone nell'esercizio del fondamentale diritto alla salute e a tutelare contemporaneamente l'interesse della collettività. ( Precedenti citati: sentenze n. 5 del 2018, n. 169 del 2017, n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002 ). La profilassi internazionale concerne norme che garantiscano uniformità anche nell'attuazione, in ambito nazionale, di programmi elaborati in sede internazionale e sovranazionale. ( Precedenti citati: sentenza n. 5 del 2018, n. 270 del 2016, n. 173 del 2014, n. 406 del 2005 e n. 12 del 2004 ). Il sistema costituzionale implicitamente esclude che il legislatore regionale (così come il legislatore statale rispetto alle leggi regionali) utilizzi la potestà legislativa allo scopo di rendere inapplicabile nel proprio territorio una legge dello Stato che ritenga costituzionalmente illegittima, se non addirittura solo dannosa o inopportuna. Pertanto, né lo Stato né le Regioni possono pretendere, al di fuori delle procedure previste da disposizioni costituzionali, di risolvere direttamente gli eventuali conflitti tra i rispettivi atti legislativi tramite proprie disposizioni di legge. ( Precedente citato: sentenza n. 198 del 2004 ). Nel processo di individuazione delle materie di competenza tra Stato e Regioni, sono irrilevanti gli effetti indiretti e marginali. ( Precedenti citati: sentenze n. 137 del 2018 e n. 125 del 2017 ).

Massima n. 43652

Nel giudizio di legittimità costituzionale della legge reg. Vale d'Aosta n. 11 del 2020 non è accolta la sollecitazione della difesa regionale ad auto-rimettere la questione di legittimità costituzionale dei d.l. n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020, sia nella parte in cui tali disposizioni comprimerebbero l'autonomia regionale (in violazione degli artt. 117 e 118 Cost.), sia nella parte in cui darebbero vita a "fonti dell'emergenza", ovvero i d.P.C.m., che non sarebbero contemplate dalla Costituzione, in lesione degli artt. 70, 76 e 77 Cost. Entrambe le questioni così prospettate sono prive di rilevanza, una volta che si sia accertato che si verte in materia affidata alla competenza legislativa esclusiva statale nella materia di profilassi internazionale.

Massima n. 43654

Accolta, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. q ), la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 4, commi 1, 2 e 3 della legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 2020, sono assorbite le ulteriori questioni di legittimità costituzionale proposte in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. m ), e terzo comma, 118 e 120 Cost. e al principio di leale collaborazione; nonché, quanto al solo art. 2, comma 23, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost.

Massima n. 43655

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lett. m ) e q ), e terzo, 118 e 120 Cost., e al principio di leale collaborazione, degli artt. 3, 4, comma 4, 5, 6 e 7 della legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 2020, che rispettivamente: istituiscono un'unità di supporto e coordinamento per l'emergenza da COVID-19, incaricata di fornire ausilio agli organi regionali nell'elaborazione di linee di condotta; si occupano dell'Ufficio stampa regionale chiamato ad esercitare le attività di comunicazione; demandano alla Giunta l'elaborazione di un piano di azioni per fronteggiare l'emergenza economica, compatibilmente con le misure di contrasto alla diffusione del virus; prevedono la clausola di invarianza finanziaria e la dichiarazione di urgenza della legge regionale impugnata. La competenza dello Stato a disciplinare ogni misura necessaria a contenere e debellare il contagio, nonché ad allocare la relativa funzione amministrativa, non è così vasta da frapporsi all'esercizio delle attribuzioni regionali, laddove esse non abbiano alcuna capacità di interferire con quanto determinato dalla legge statale e dagli atti assunti sulla base di essa. L'impatto della pandemia, infatti, è tale da coinvolgere necessariamente le strutture regionali dotate di attribuzioni sanitarie e di protezione civile, anche perché è la stessa legge statale ad attribuire compiti alle autonomie. In questo quadro, la definizione di quali organi siano competenti, nell'ambito dell'ordinamento regionale, sia a prestare la collaborazione demandata dallo Stato, sia ad esercitare le attribuzioni demandate alla Regione, non può spettare, in linea di principio, che alla Regione stessa, nell'esercizio della competenza legislativa residuale in tema di ordinamento e organizzazione degli uffici. ( Precedente citato: sentenza n. 250 del 2020 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, il principio di leale collaborazione non è applicabile alle procedure legislative, ove non imposto direttamente dalla Costituzione. ( Precedente citato: sentenza n. 233 del 2019 ).

Massima n. 43656

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lett. a ), della legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 2020, formulata per la contraddittorietà di aver posto a base del ricorso sia una competenza tratta dall'art. 117 Cost., sia una attribuzione statutaria. Secondo il ricorrente entrambi tali parametri sono fondamento di una censura del tutto univoca, senza perciò alcuna contraddizione.

Massima n. 43657

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli art. 117, secondo comma, lett. h ), Cost. e all'art. 44 dello statuto di autonomia, dell'art. 3, comma 1, lett. a ), della legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 2020, che nell'ambito della costituzione di una unità di supporto e coordinamento per l'emergenza da COVID-19, incaricata di fornire ausilio agli organi regionali nell'elaborazione di linee di condotta, annovera tra i suoi compiti la promozione del migliore raccordo tra tutti i soggetti interni e esterni alla Regione, quali gli enti locali, le Forze dell'Ordine ed eventuali portatori di interessi. La previsione censurata è da ascrivere alla competenza legislativa residuale regionale in tema di ordinamento e di organizzazione degli uffici, senza che una simile previsione intacchi in alcun modo la titolarità delle prerogative in materia di ordine pubblico, che la disposizione evocata a parametro assegna al Presidente della Regione, per delegazione del Governo.

Massima n. 43658

Accolta, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. q ), la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 4, commi 1, 2 e 3 della legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 2020, sono integralmente esauriti i profili cautelari già decisi con l'ordinanza n. 4 del 2021. ( Precedente citato: ordinanza n. 4 del 2021 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, e 4, commi 1, 2 e 3 della legge della Regione Valle d'Aosta 9 dicembre 2020, n. 11 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d'Aosta in relazione allo stato d'emergenza);

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, comma 4, 5, 6 e 7 della legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 2020, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettere m) e q), e terzo, 118 e 120 della Costituzione, e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 2020, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. e all'art. 44 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2021.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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