Corte costituzionale
Sentenza n. 3/2021
Corte cost., sent. 13 gennaio 2021, n. 3
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 3/2021
- Data di deposito
- 13 gennaio 2021
- Data di decisione
- 2 dicembre 2020
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:3
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge della Regione Toscana n. 2 del 3 gennaio 2020
- art. 8-bis, legge della Regione Toscana n. 48 del 27 giugno 1994
- art. 8-bis, comma 2, legge della Regione Toscana n. 48 del 27 giugno 1994
- art. 8-bis, comma 4, legge della Regione Toscana n. 48 del 27 giugno 1994
- art. 8-bis, comma 3, legge della Regione Toscana n. 48 del 27 giugno 1994
Parametri
Massime
Massima n. 43358
È dichiarato inammissibile, per carenza di legittimazione, l'intervento ad opponendum spiegato dalla società Mugello Circuit spa nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo avverso l'art. 3 della legge reg. Toscana n. 2 del 2020, che ha inserito l'art. 8- bis nella legge reg. Toscana n. 48 del 1994. La società è priva di potestà legislativa e comunque di un interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento in vigore della legge regionale impugnata, ancorché si tratti di una legge provvedimento che direttamente la riguarda. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili. (Precedenti citati: sentenza n. 134 del 2020).
Massima n. 43359
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento complessivamente agli artt. 2, 9, 32 e 117, commi secondo, lett. s ), e terzo, Cost. - dell'art. 3 della legge reg. Toscana n. 2 del 2020, nella parte in cui introduce i commi 2 e 4 dell'art. 8- bis della legge reg. Toscana n. 48 del 1994, i quali, rispettivamente, demandano la disciplina delle attività dell'autodromo del Mugello a una futura convenzione tra il Comune di Scarperia e San Piero e il gestore dell'autodromo, in cui si regolamenti tra l'altro l'implementazione del sistema di monitoraggio acustico, e vietano l'esercizio di attività motoristica tra le ore ventidue e le ore sette del mattino. I commi 2 e 4 dell'art. 8- bis , introdotti dalla norma impugnata, sono stati, rispettivamente, modificati e abrogati dall'art. 1 della legge reg. Toscana n. 42 del 2020, in modo che appare integralmente satisfattivo rispetto alle doglianze del ricorrente, il quale dà anche espressamente atto, nell'atto di rinuncia, che le disposizioni regionali impugnate non hanno trovato medio tempore applicazione.
Massima n. 43360
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 3 della legge reg. Toscana n. 2 del 2020, nella parte in cui introduce il comma 3 dell'art. 8- bis della legge reg. Toscana n. 48 del 1994 - il quale stabilisce le eventuali deroghe ai limiti di emissioni sonore concesse dal Comune territorialmente competente per le attività motoristiche svolte nell'autodromo del Mugello -, limitatamente all'inciso "e non possono essere previste per più di duecentottanta giorni annui di attività continuativa". La norma impugnata è stata modificata dall'art. 1 della legge reg. Toscana n. 42 del 2020 con l'abrogazione dell'inciso indicato, e il Governo ha di conseguenza rinunciato in parte qua al ricorso, espressamente riconoscendo che essa non ha trovato medio tempore applicazione.
Massima n. 43361
Sono dichiarate non fondate le residue questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo, in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 3 della legge reg. Toscana n. 2 del 2020, nella parte in cui introduce il comma 3 dell'art. 8- bis della legge reg. Toscana n. 48 del 1994, che prevede, per le attività motoristiche svolte nell'autodromo del Mugello, un termine quinquennale per i provvedimenti del Comune competente di deroga ai limiti di emissioni sonore concessi ai sensi dell'art. 3, comma 7, del d.P.R. n. 304 del 2001, omettendo di precisare quali valori siano derogabili e quali siano inderogabili, nonché di prevedere il coinvolgimento dei Comuni contigui interessati dal superamento dei valori limite. La disposizione regionale impugnata si limita a richiamare la normativa statale pertinente, ribadendo espressamente l'obbligo della sua osservanza, senza derogare in alcun modo ad essa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2020, n. 2 (Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla l.r. 48/1994 e alla l.r. 89/1998), nella parte in cui introduce i commi 2 e 4 dell'art. 8-bis della legge della Regione Toscana 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore), promosse - in riferimento complessivamente agli artt. 2, 9, 32 e 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione - dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge reg. Toscana n. 2 del 2020, nella parte in cui introduce il comma 3 dell'art. 8-bis della legge reg. Toscana n. 48 del 1994, limitatamente all'inciso «e non possono essere previste per più di duecentottanta giorni annui di attività continuativa», promosse, in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondate le residue questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge reg. Toscana n. 2 del 2020, nella parte in cui introduce il comma 3 dell'art. 8-bis della legge reg. Toscana n. 48 del 1994, promosse, in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2020.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2021.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 2 dicembre 2020ORDINANZAVisti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso del 10 marzo 2020 (reg. ric. n. 37 del 2020).Rilevato che, con atto depositato il 15 maggio 2020, nel giudizio di legittimità costituzionale è intervenuta la società Mugello Circuit s.p.a., in qualità di proprietaria e titolare della gestione del circuito automobilistico oggetto delle disposizioni della legge regionale impugnata (legge della Regione Toscana 3 gennaio 2020, n. 2, recante «Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla l.r. 48/1994 e alla l.r. 89/1998»).Considerato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, «il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili» (ex plurimis, sentenza n. 134 del 2020), e che non sussiste comunque in capo a questi ultimi un interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento in vigore della legge regionale impugnata, ancorché si tratti di una legge provvedimento che direttamente li riguarda;che, dunque, l'intervento della società Mugello Circuit s.p.a. deve essere dichiarato inammissibile.per questi motivila corte costituzionaledichiara inammissibile l'intervento in giudizio della società Mugello Circuit s.p.a.F.to: Giancarlo Coraggio, Presidente
Testo integrale
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