Corte costituzionale

Sentenza n. 258/2021

Corte cost., sent. 24 dicembre 2021, n. 258

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
258/2021
Data di deposito
24 dicembre 2021
Data di decisione
1° dicembre 2021
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Augusto Antonio Barbera
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:258

Norme oggetto del giudizio

  • art. 42, comma 8, legge n. 124 del 3 agosto 2007

Parametri

Massime

Massima n. 44382

Ai fini dell'apprezzamento del requisito della rilevanza nei giudizi incidentali, ciò che conta è la valutazione che il giudice a quo deve effettuare in ordine alla possibilità che il procedimento pendente possa o meno essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata, potendo la Corte interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appaia assolutamente priva di fondamento. ( Precedenti: S. 208/2019 - mass. 42919 ; S. 122/2019 - mass. 42521 ). L'omessa ricostruzione della cornice normativa e giurisprudenziale di riferimento compromette irrimediabilmente l'iter logico argomentativo posto a fondamento delle valutazioni del rimettente sulla rilevanza; ciò che rende inammissibili le questioni sollevate. ( Precedenti: S. 61/2021; - mass. 43765; S. 15/2021 - mass. 43572 ; n. 264/2020 - mass. 43269 ; S. 228/2020 - mass. 43103 ; S. 150/2019 - mass. 41415 ). La mancata indicazione di plausibili ragioni che depongano per il rilievo di pregiudizialità della questione di legittimità costituzionale sollevata si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza, dal quale consegue l'inammissibilità della questione stessa. ( Precedenti: S. 23/2019 42078; S. 209/2017 - mass. 40542; S. 119/2017 - mass. 39651; O. 202/2018 - mass. 40355 ).

Massima n. 44383

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione in punto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione Lazio, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 103, secondo comma, e 111 Cost., dell'art. 42, comma 8, della legge n. 124 del 2007, per cui, qualora l'autorità giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia. Il giudice a quo si limita ad affermare in modo tautologico che i giudizi principali non possono essere definiti nel merito se non previa risoluzione della prospettata questione di legittimità costituzionale; nessuna spiegazione viene fornita in ordine alla necessità di fare applicazione di una norma destinata a spiegare i suoi effetti in ambito istruttorio. Di conseguenza, non viene nemmeno illustrata la ragione per la quale la decisione sulle questioni di legittimità costituzionale risulterebbe pregiudiziale per la definizione del processo principale. Infine, nelle ordinanze di rimessione, che si limitano a tratteggiare in fatto il contenuto della pretesa dei ricorrenti nei giudizi principali, è omesso ogni riferimento all'articolato quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 8, della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 103, secondo comma, e 111 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 24 dicembre 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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