Corte costituzionale
Sentenza n. 249/2021
Corte cost., sent. 21 dicembre 2021, n. 249
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 249/2021
- Data di deposito
- 21 dicembre 2021
- Data di decisione
- 25 novembre 2021
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Emanuela Navarretta
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:249
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge della Regione Lazio n. 1 del 3 gennaio 1986
- art. 4, legge della Regione Lazio n. 6 del 27 gennaio 2005
Parametri
Massime
Massima n. 44409
L'accertamento della rilevanza della questione di legittimità costituzionale presuppone una motivazione non implausibile del rimettente sulla sussistenza di un rapporto di strumentalità e di pregiudizialità tra la risoluzione del dubbio di legittimità costituzionale e la decisione della controversia oggetto del giudizio principale. Il carattere insufficiente, implausibile e contraddittorio della motivazione sulla rilevanza impedisce di procedere all'esame nel merito delle questioni di legittimità costituzionale e, pertanto, esse devono dichiararsi inammissibili. ( Precedenti: S. 50/2014 - mass. 37778; S. 161/2004 - mass. 28488; O. 153/2005 - mass. 29339; O. 282/1998 - mass. 24061 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana in riferimento agli artt. 3, 9, 117, secondo comma, lett. l ed s , e 118 Cost. - dell'art. 4 della legge reg. Lazio n. 1 del 1986, come modificato dall'art. 4 della legge reg. Lazio n. 6 del 2005, nella parte in cui stabilisce che sono attribuiti ai Comuni le cui collettività sono titolari dei diritti di uso civico le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la liquidazione dei diritti stessi gravanti su terreni privati, i quali, abbiano acquisito carattere edificatorio. Il rimettente non fornisce un'argomentazione, anche solo non implausibile, sulle ragioni giuridiche in base alle quali l'accertamento commissariale di usi civici possa formarsi, all'esito dell'eventuale giudizio di illegittimità costituzionale della disposizione censurata, pur in presenza di un provvedimento amministrativo di liquidazione degli usi civici non tempestivamente impugnato).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Lazio 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie), come modificato dall'art. 4 della legge della Regione Lazio 27 gennaio 2005, n. 6, recante «Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) e successive modifiche ed alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, 117, secondo comma, lettere l) ed s), e 118 della Costituzione, dal Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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