Corte costituzionale
Sentenza n. 231/2021
Corte cost., sent. 2 dicembre 2021, n. 231
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 231/2021
- Data di deposito
- 2 dicembre 2021
- Data di decisione
- 20 ottobre 2021
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:231
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 1, decreto legislativo n. 121 del 2 ottobre 2018
- art. 6, comma 1, decreto legislativo n. 121 del 2 ottobre 2018
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 27, comma 3, Costituzione
- art. 31, comma 2, Costituzione
- art. 1, comma 85, lett. p), n. 5), legge n. 103 del 23 giugno 2017
- art. 1, comma 85, lett. p), n. 6), legge n. 103 del 23 giugno 2017
Massime
Massima n. 44276
La delega legislativa non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato, la quale può essere più o meno ampia, in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge delega: pertanto, per valutare se il legislatore abbia ecceduto da tali margini di discrezionalità, occorre individuare la ratio della delega, per verificare se la norma delegata sia con questa coerente. (Precedenti: S. 142/2020 - mass. 43518; S. 170/2019 - mass. 40717; S. 198/2018 - mass. 41489; S. 182/2018 - mass. 40212).
Massima n. 44277
L'esecuzione penale minorile deve essere calibrata sulla personalità in evoluzione del minore e sulla preminente finalità educativa. (Precedenti: S. 263/2019 - mass. 42719; S. 90/2017 - mass. 39469; S. 125/1992 - mass. 18210, mass. 18211) .
Massima n. 44278
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale per i minorenni di Brescia, in funzione di tribunale di sorveglianza, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 31, secondo comma, e 76 Cost. - degli artt. 4, comma 1, e 6, comma 1, del d.lgs. n. 121 del 2018, che per la concessione ai minorenni dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare prevedono la pena massima non superiore rispettivamente a quattro e a tre anni. La disciplina censurata non viola il criterio direttivo posto dall'art. 1, comma 85, lett. p ), n. 5), della legge delega n. 103 del 2017, a cui ha dato invece specifica attuazione, innalzando i limiti di pena per i quali è possibile l'applicazione delle misure in esame e ampliando così per i minorenni le possibilità di accesso all'esecuzione extramuraria; né realizza un "automatismo" in contrasto con il criterio posto dal successivo n. 6), dal momento che i limiti massimi sono correlati alla durata della pena residua ancora da espiare e non sono disgiunti da una valutazione giudiziale del percorso rieducativo compiuto dal minore. Inoltre, la scelta di inibire (temporaneamente) la concessione delle due misure penali di comunità per coloro che devono espiare pene particolarmente elevate è frutto di una ponderazione non irragionevole degli interessi coinvolti, che non contrasta con le esigenze di individualizzazione del trattamento minorile, derivanti dai principi costituzionali di protezione dell'infanzia e della gioventù. Nondimeno, ai medesimi fini, assetti più flessibili e attributivi di maggiori spazi per una valutazione giudiziale risulterebbero particolarmente appropriati e auspicabili.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, e 6, comma 1, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, recante «Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 31, secondo comma, e 76 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Brescia, in funzione di tribunale di sorveglianza, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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