Corte costituzionale

Sentenza n. 185/2021

Corte cost., sent. 23 settembre 2021, n. 185

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
185/2021
Data di deposito
23 settembre 2021
Data di decisione
10 giugno 2021
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Modugno
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:185

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 6, secondo periodo, decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012
  • legge n. 189 del 8 novembre 2012

Parametri

Massime

Massima n. 44237

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per richiesta di intervento additivo su aspetti rimessi alla discrezionalità del legislatore, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, secondo periodo, del d.l. n. 158 del 2012, come conv. Il deficit di tutela conseguente all'ablazione della norma denunciata non attinge a quei livelli che rendono indispensabile la ricerca - e l'indicazione, da parte del rimettente - di soluzioni sanzionatorie alternative, costituzionalmente adeguate, suscettibili di essere sostituite, ad opera della Corte costituzionale, a quella sospettata di illegittimità costituzionale, in attesa di un intervento legislativo. ( Precedenti: S. 115/2019 - mass. 42269; S. 233/2018 - mass. 41054 ).

Massima n. 44238

Non può essere ritenuta preclusiva della declaratoria di illegittimità costituzionale delle leggi la carenza di disciplina che da essa può derivare, in ordine a determinati rapporti, anche quando lo scrutinio di legittimità costituzionale verta su una norma sanzionatoria e le censure investano l'entità o la strutturazione del trattamento punitivo. L'esigenza di far ricorso a una pronuncia di tipo manipolativo si pone imprescindibilmente solo allorché la lacuna di punibilità che conseguirebbe a una pronuncia ablativa, non colmabile tramite l'espansione di previsioni sanzionatorie coesistenti, si riveli foriera di insostenibili vuoti di tutela per gli interessi protetti dalla norma incisa, perché in simili ipotesi il vuoto normativo conseguente alla rimozione pura e semplice della disposizione scrutinata non sarebbe tollerabile, neppure temporaneamente. In tali casi la rimozione del vulnus costituzionale resta necessariamente condizionata all'individuazione di soluzioni sanzionatorie che, escludendo interventi di tipo "creativo", possano sostituirsi a quella censurata. Tali soluzioni - ispirate dall'esigenza di evitare la creazione di "zone franche" intangibili dal controllo di legittimità costituzionale - sono rinvenibili anche fuori dal tradizionale schema delle "rime obbligate", facendo leva su precisi punti di riferimento offerti dal sistema normativo vigente, anche alternativi tra loro, salvo un sempre possibile intervento legislativo di segno differente, purché rispettoso della Costituzione. ( Precedenti: S. 242/2019 - mass. 40813; S. 99/2019 - mass. 42189; S. 40/2019 - mass. 42186; S. 222/2018 - mass. 40937; S. 236/2016 - mass. 39109; S. 176/1976 - mass. 8455; S. 218/1974 - mass. 7391 ).

Massima n. 44239

Stante l'inderogabile principio di irretroattività della norma sfavorevole in materia punitiva, l'intervento legislativo inteso a colmare la lacuna di punibilità conseguente ad una pronuncia ablativa della Corte costituzionale può operare solo per il futuro, e ciò è riferibile anche ai fatti colpiti con sanzioni amministrative a carattere punitivo. ( Precedente: S. 68/2021 - mass. 43807 ).

Massima n. 44240

La tutela della salute, nella cui cornice si inscrivono le misure intese a contrastare il gioco d'azzardo patologico, è obiettivo di sicuro rilievo costituzionale. ( Precedenti: S. 27/2019 - mass. 41656; S. 108/2017 - mass. 40109 ).

Massima n. 44241

Il principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito è applicabile, fuori dai confini della materia penale, anche alle sanzioni amministrative a carattere punitivo. Tali sanzioni condividono, infatti, con le pene il carattere reattivo rispetto a un illecito, per la cui commissione l'ordinamento dispone che l'autore subisca una sofferenza in termini di restrizione di un diritto (diverso dalla libertà personale, la cui compressione in chiave sanzionatoria è riservata alla pena); restrizione che trova la sua "causa giuridica" proprio nell'illecito che ne costituisce il presupposto. Allo stesso modo che per le pene anche per le sanzioni amministrative si prospetta l'esigenza che non venga manifestamente meno un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell'illecito sanzionato; evenienza nella quale la compressione del diritto diverrebbe irragionevole e non giustificata. Diversamente che per le pene, peraltro, rispetto alle sanzioni amministrative il principio di proporzionalità trova la sua base normativa non già nell'art. 3 Cost. in combinato disposto con l'art. 27 Cost., ma nell'art. 3 Cost. in combinato disposto con le norme costituzionali che tutelano i diritti volta a volta incisi dalla sanzione. ( Precedenti: S. 212/2019 - mass. 42706; S. 112/2019 - mass. 42628; S. 88/2019 - mass. 42546 ).

Massima n. 44242

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3, in combinato disposto con gli artt. 42 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU - l'art. 7, comma 6, secondo periodo, del d.l. n. 158 del 2012, conv., con modif., nella legge n. 189 del 2012, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila euro a carico del titolare della sala o del punto di raccolta o di vendita dei giochi per l'inosservanza degli obblighi a carattere informativo sul rischio di dipendenza dal gioco d'azzardo. La norma censurata dal Tribunale di Trapani punisce indistintamente l'inosservanza dei plurimi obblighi di avvertimento - indicazioni su tagliandi e apparecchi da gioco, esposizione di targhe e materiale informativo delle ASL - contemplati dall'art. 7, comma 5, dello stesso decreto, con una sanzione di considerevole severità e fissa, non modulabile dall'autorità amministrativa e dal giudice in base alle circostanze del caso concreto secondo i criteri indicati dall'art. 11 della legge n. 689 del 1981. La fissità del trattamento sanzionatorio impedisce di tener conto della diversa gravità concreta dei singoli illeciti, che dipende dall'ampiezza dell'offerta di gioco e dal tipo di violazione commessa. Considerato che si tratta di inosservanze di obblighi informativi, a carattere preventivo, sensibilmente antecedenti la concreta offesa all'interesse protetto, non è di ostacolo alla declaratoria di illegittimità costituzionale l'impossibilità di rinvenire, nel sistema vigente, una sanzione che possa essere sostituita dalla Corte costituzionale a quella dichiarata costituzionalmente illegittima, considerata la non assimilabilità delle condotte sanzionate. La declaratoria assume pertanto un contenuto meramente ablativo e spetterà al legislatore determinare, nel rispetto dei principi costituzionali, una diversa sanzione per i comportamenti considerati, stabilendone i relativi limiti minimo e massimo.

Massima n. 44243

La mobilità o individualizzazione della sanzione penale - tramite l'attribuzione al giudice di un margine di discrezionalità nella sua commisurazione all'interno di una forbice edittale, così da poterla adeguare alle particolarità della fattispecie concreta - costituisce naturale attuazione e sviluppo di principi costituzionali, tanto di ordine generale (principio d'uguaglianza) quanto attinenti direttamente alla materia penale, al lume dei quali l'attuazione di una riparatrice giustizia distributiva esige la differenziazione più che l'uniformità. Ciò implica che, in via di principio, previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in linea con il "volto costituzionale" del sistema penale, potendo il dubbio di illegittimità costituzionale essere superato, caso per caso, solo a condizione che, per la natura dell'illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest'ultima appaia ragionevolmente proporzionata rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato. ( Precedenti: S. 222/2018 - mass. 40937; S. 50/1980 - mass. 9478; S. 104/1968 - mass. 2985; S. 67/1963 - mass. 1809 ).

Massima n. 44244

È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Trapani in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 16 e 17 CDFUE - dell'art. 7, comma 6, secondo periodo, del d.l. n. 158 del 2012, come conv. Il giudice a quo non ha adempiuto l'onere motivazionale imposto affinché la CDFUE possa essere invocata quale parametro interposto in un giudizio di legittimità costituzionale, in quanto non dà conto della riconducibilità della fattispecie regolata dalla legislazione interna all'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea ai sensi dell'art. 51 CDFUE, ciò che condiziona la stessa applicabilità delle norme della Carta. ( Precedenti: S. 33/2021 - mass. 43635; S. 30/2021 - mass. 43626 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, secondo periodo, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, dal Tribunale ordinario di Trapani con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 23 settembre 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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