Corte costituzionale
Sentenza n. 178/2021
Corte cost., sent. 30 luglio 2021, n. 178
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 178/2021
- Data di deposito
- 30 luglio 2021
- Data di decisione
- 6 luglio 2021
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:178
Norme oggetto del giudizio
- art. 67, comma 8, decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011
- art. 24, comma 1, lett. d), decreto-legge n. 113 del 4 ottobre 2018
- legge n. 132 del 1° dicembre 2018
Parametri
- art. 38, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 25, Costituzione
- art. 27, Costituzione
- art. 6, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 7, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 44156
È dichiarata manifestamente inammissibile, in quanto del tutto priva di motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 38 Cost. - dell'art. 24, comma 1, lett. d ), del d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. in legge n. 132 del 2018, che modifica l'art. 67, comma 8, del d.lgs. n. 159 del 2011. Il rimettente si è limitato a evocare il parametro costituzionale, senza alcuna specifica illustrazione dei motivi di censura. ( Precedenti citati: sentenza n. 356 del 2008; ordinanza n. 26 del 2012 ).
Massima n. 44157
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 41 Cost. - l'art. 24, comma 1, lett. d ), del d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. in legge n. 132 del 2018, che modifica l'art. 67, comma 8, del d.lgs. n. 159 del 2011, limitatamente alle parole «e all'articolo 640- bis del codice penale». Il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - inserito dalla disposizione censurata dal Tar Friuli-Venezia Giulia fra i delitti per i quali la condanna, anche non definitiva, purché confermata in appello, determina gli effetti interdittivi della comunicazione antimafia - a differenza di quelli previsti dall'art. 51, comma 3- bis , cod. proc. pen. non costituisce, di per sé, un indice di appartenenza a un'organizzazione criminale, in quanto non ha natura associativa, non richiede neppure la presenza di una organizzazione, può riguardare anche condotte di minore rilievo ed è punita con pene più lievi. Pertanto, l'incapacità giuridica ad avere rapporti con la pubblica amministrazione, che dipende con rigida consequenzialità dalla condanna, costituisce una misura non proporzionata ai caratteri del reato e allo scopo di contrastare le attività della criminalità organizzata e, quindi, contraria al principio di ragionevolezza, oltre che lesiva della libertà d'iniziativa economica, sia sul piano patrimoniale, sia della "reputazione" imprenditoriale, specie per chi svolge attività lavorative e professionali in rapporto con la pubblica amministrazione. L'illegittimità costituzionale della novella legislativa lascia peraltro intatto il rilievo che tale reato possiede come indice d'infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 84, comma 4, cod. antimafia. ( Precedenti citati: sentenze n. 172 del 2012 e n. 141 del 1996 ).
Massima n. 44158
Accolte in parte qua , per violazione degli artt. 3 e 41 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, lett. d ), del d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. in legge n. 132 del 2018, che modifica l'art. 67, comma 8, del d.lgs. n. 159 del 2011, restano assorbite le ulteriori censure indicate nell'ordinanza di rimessione, in riferimento gli artt. 25 e 27 Cost., anche in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU.
Massima n. 44159
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'art. 24, comma 1, lett. d ), del d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. in legge n. 132 del 2018, che modifica l'art. 67, comma 8, del d.lgs. n. 159 del 2011, limitatamente alle parole «nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico». La scelta di affiancare, ai fini dell'estensione degli effetti interdittivi automatici della comunicazione antimafia, ai reati di cui all'art. 51, comma 3- bis , cod. proc. pen. il reato di truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (o dell'Unione europea) risulta ancora più sproporzionata ed eccessiva di quella riguardante l'art. 640- bis cod. pen. (oggetto della contestuale dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale), trattandosi di reato punito con pena inferiore a quella prevista per il primo. Anche per la truffa ai danni dello Stato, d'altronde, l'esigenza di prevenire l'infiltrazione mafiosa nel tessuto economico-sociale rimane coperta da altre previsioni legislative.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, lettera d), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, in legge 1° dicembre 2018, n. 132, che modifica l'art. 67, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), limitatamente alle parole «e all'articolo 640-bis del codice penale»;
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, lettera d), del d.l. n. 113 del 2018, come convertito, che modifica l'art. 67, comma 8, del d.lgs. n. 159 del 2011, limitatamente alle parole «nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico»;
3) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, lettera d), del d.l. n. 113 del 2018, come convertito, che modifica l'art. 67, comma 8, del d.lgs. n. 159 del 2011, sollevata, in riferimento all'art. 38 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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