Corte costituzionale
Sentenza n. 157/2021
Corte cost., sent. 20 luglio 2021, n. 157
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 157/2021
- Data di deposito
- 20 luglio 2021
- Data di decisione
- 10 giugno 2021
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Emanuela Navarretta
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:157
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 113, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 47, Carta dei diritti fondamentali U.E.
Massime
Massima n. 44111
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di rilevanza - formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La norma impugnata dal TAR Piemonte trova sicura applicazione nei giudizi a quibus , dal momento che la decisione sul patrocinio a spese dello Stato è diversa e indipendente rispetto a quella relativa al merito della controversia, il che rende possibile una sua adozione in ogni tempo e, dunque, anche dopo la pronuncia definitiva. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, ai fini dell'ammissibilità delle questioni, è sufficiente che la norma impugnata sia applicabile nel giudizio a quo e che la pronuncia di accoglimento possa influire sull'esercizio della funzione giurisdizionale, quantomeno sotto il profilo del percorso argomentativo che sostiene la decisione del processo principale. ( Precedenti citati: sentenze n. 84 del 2021, n. 253 del 2019, n. 20 del 2016, n. 46 del 2014, n. 5 del 2014, n. 294 del 2011 e n. 28 del 2010 ).
Massima n. 44112
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per richiesta di sentenza manipolativa non costituzionalmente obbligata in una materia riservata alle scelte discrezionali del legislatore - formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002. Il rimettente sollecita un intervento additivo, che rinviene nell'ordinamento precisi punti di riferimento sia nell'art. 94, comma 2, t.u. spese di giustizia, sia nell'art. 16 del d.lgs. n. 25 del 2008, che richiama espressamente il citato art. 94. Secondo la giurisprudenza costituzionale, le scelte adottate dal legislatore nel regolare l'istituto del patrocinio a spese dello Stato sono connotate da una rilevante discrezionalità, che è doveroso preservare. Tuttavia, questo non sottrae tale normazione al giudizio sulla legittimità costituzionale, in presenza di una manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate, in quanto è necessario evitare zone franche immuni dal sindacato di legittimità costituzionale, tanto più ove siano coinvolti i diritti fondamentali e il principio di eguaglianza, che incarna il modo di essere di tali diritti. ( Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2021, n. 47 del 2020, n. 97 del 2019 e n. 81 del 2017; ordinanze n. 3 del 2020 e n. 122 del 2016 ). L'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale risulta condizionata non tanto dall'esistenza di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza nell'ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore. In tale prospettiva, onde non sovrapporre la propria discrezionalità a quella del Parlamento, la valutazione della Corte costituzionale deve essere condotta attraverso precisi punti di riferimento e soluzioni già esistenti. ( Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2021, n. 252 del 2020, n. 224 del 2020, n. 99 del 2019, n. 233 del 2018, n. 222 del 2018, n. 41 del 2018 e n. 236 del 2016 ).
Massima n. 44113
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., in coordinamento con gli artt. 24 e 113 Cost., l'art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea - che faccia richiesta di patrocinio a spese dello Stato -, in caso di impossibilità a presentare la documentazione richiesta, di produrre, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di tale documentazione. La norma censurata dal TAR Piemonte, in contrasto con i principi di ragionevolezza e di autoresponsabilità, inficia nei processi civile, amministrativo, contabile e tributario la possibilità di un accesso effettivo alla tutela giurisdizionale, facendo gravare sullo straniero proveniente da un Paese non aderente all'UE il rischio del fatto del terzo (ossia l'autorità consolare), la cui eventuale inerzia o inadeguata collaborazione rendano impossibile produrre tempestivamente la sola documentazione ritenuta necessaria, a pena di inammissibilità, per comprovare i redditi prodotti all'estero. Essa può essere resa conforme alla disciplina generale che concretizza il principio di autoresponsabilità tramite l'aggiunta di una previsione che già trova riscontro nella disciplina dettata dall'art. 94, comma 2, t.u. spese di giustizia, per il processo penale, nonché dall'art. 16 del d.lgs. n. 25 del 2008, per l'impugnazione in sede giurisdizionale delle decisioni sullo status di rifugiato, che al medesimo art. 94 si richiama. ( Precedenti citati: sentenze n. 238 del 2014, n. 120 del 2014, n. 3 del 2010, n. 318 del 2009, n. 28 del 2004, n. 447 del 2002, n. 26 del 1999, n. 69 del 1994; ordinanze n. 154 del 2005, n. 118 del 2005, n. 386 del 2004, 153 del 2004, n. 132 del 2004 e n. 97 del 2004 ). L'istituto del patrocinio a spese dello Stato serve a rimuovere, in armonia con l'art. 3, secondo comma, Cost., le difficoltà di ordine economico che possono opporsi al concreto esercizio del diritto di difesa, assicurando l'effettività del diritto ad agire e a difendersi in giudizio, che il secondo comma del medesimo art. 24 Cost. espressamente qualifica come diritto inviolabile. ( Precedenti citati: sentenze n. 80 del 2020, n. 35 del 2019, n. 178 del 2017, n. 101 del 2012, n. 139 del 2010, n. 175 del 1996, n. 149 del 1983, n. 127 del 1979 e n. 46 del 1957; ordinanza n. 458 del 2002 ). In tema di patrocinio a spese dello Stato, è cruciale l'individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia. In tale prospettiva si spiega che per tutti i processi diversi da quello penale (civile, amministrativo, contabile, tributario e di volontaria giurisdizione) per il riconoscimento del beneficio è richiesto che le ragioni di chi agisce o resiste risultino non manifestamente infondate, onde evitare che i non abbienti siano indotti a intentare cause palesemente infondate senza dover tener conto del loro peso economico. Diversamente, appare giustificato che, nel caso del processo penale, in cui l'azione viene subita da chi aspira al patrocinio a spese dello Stato, venga assicurata una più intensa protezione, sganciando l'ammissione al beneficio de quo da qualsiasi filtro di non manifesta infondatezza delle ragioni del soggetto interessato. ( Precedenti citati: sentenze n. 47 del 2020, n. 16 del 2018 e n. 237 del 2015; ordinanze n. 270 del 2012, n. 201 del 2006 e 350 del 2005 ). Il principio di autoresponsabilità implica quale corollario quello secondo cui ad impossibilia nemo tenetur , che sposta la categoria dell'impossibilità verso una accezione relativa, che si desume in controluce rispetto al comportamento esigibile, suscettibile cioè di essere preteso in base alla regola di correttezza, nella misura dell'impegno derivante dal canone di diligenza: l'impossibilità relativa inizia (ed è implicitamente dimostrata) là dove finisce il comportamento esigibile ( ex fide bona e) secondo diligenza. ( Precedente citato: sentenza n. 9 del 2021 ).
Massima n. 44114
Accolta, per violazione dell'art. 3 Cost., in coordinamento con gli artt. 24 e 113 Cost., la questione di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. l'art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, sono assorbite le questioni poste in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento tra stranieri di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nonché in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., relativamente all'art. 47 CDFUE, nonché relativamente alle convenzioni internazionali, che prevedano l'estensione degli istituti della decertificazione amministrativa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, in caso di impossibilità a presentare la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79, comma 2, di produrre, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di tale documentazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2021.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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