Corte costituzionale
Sentenza n. 154/2021
Corte cost., sent. 15 luglio 2021, n. 154
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 154/2021
- Data di deposito
- 15 luglio 2021
- Data di decisione
- 10 giugno 2021
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:154
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005
Parametri
Massime
Massima n. 44063
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, petitum contraddittorio, richiesta di intervento dall'elevato coefficiente manipolativo, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3, 24, 38, 47 e 76 Cost. - dell'art. 8 del d.lgs. n. 252 del 2005 che prevede la possibilità di conferire il trattamento di fine rapporto (TFR) ad un fondo di previdenza complementare. Il rimettente, nel censurare la norma nella parte in cui omette di prevedere strumenti idonei a garantire una adeguata, piena ed efficace tutela del diritto del lavoratore all'adempimento dell'obbligo di contribuzione incombente sul datore di lavoro - non chiarisce quali siano le condizioni di adesione del lavoratore al fondo, né in che modo si possa configurare la contitolarità del diritto a esigere le prestazioni attese. Il giudice a quo , inoltre, non spiega per quale ragione l'incompleta attuazione della legge delega n. 243 del 2004 con riguardo a un aspetto circoscritto (la legittimazione ad agire del fondo pensione) si ripercuota sull'intero disegno riformatore, tanto da vanificarne gli obiettivi. Infine, il rimettente non illustra adeguatamente gli strumenti idonei a garantire la tutela del diritto del lavoratore, auspicando un intervento dall'elevato coefficiente manipolativo che attiene alla conformazione di istituti, come la sostituzione processuale e il litisconsorzio necessario, in cui ampio è l'apprezzamento discrezionale riconosciuto al legislatore. Cionondimeno, la materia dovrebbe essere oggetto di una più attenta sistemazione da parte del legislatore. ( Precedenti citati: sentenze n. 87 del 2021, n. 263 del 2020, n. 219 del 2019, n. 218 del 2019, n. 393 del 2000 e n. 421 del 1995 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 38, 47 e 76 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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