Corte costituzionale

Sentenza n. 152/2021

Corte cost., sent. 12 luglio 2021, n. 152

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
152/2021
Data di deposito
12 luglio 2021
Data di decisione
10 giugno 2021
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:152

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 44060

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a ), della legge n. 94 del 2009. Gli elementi descrittivi in merito al procedimento principale e alla situazione personale del ricorrente risultano sufficienti a suffragare l'applicabilità della disposizione censurata ed il requisito della rilevanza del dubbio di costituzionalità. ( Precedenti citati: sentenze n. 59 del 2021, n. 267 del 2020, n. 224 del 2020, n. 32 del 2020, n. 199 del 2019, n. 105 del 2019 e n. 22 del 2018; ordinanze n. 147 del 2020, n. 92 del 2020, n. 103 del 2019, n. 64 del 2019, n. 242 del 2018, n. 187 del 2017 e n. 12 del 2017 ).

Massima n. 44061

Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a ), della legge n. 94 del 2009, in quanto sollevate dal TAR Lombardia, sezione prima. Il rimettente richiama la giurisprudenza costituzionale che ha riconosciuto la rilevanza e l'ammissibilità, sotto il profilo della titolarità della giurisdizione del giudice a quo , di analoghe questioni sollevate dal giudice amministrativo in ordine alla legittimità dello stesso art. 120 cod. strada e fornisce una non implausibile motivazione, idonea ad escludere che nella specie la giurisdizione del giudice amministrativo possa ritenersi ictu oculi manifestamente insussistente. ( Precedenti citati: sentenze n. 99 del 2020 e n. 24 del 2020 ).

Massima n. 44062

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lombardia, sez. prima, in riferimento agli artt. 3, 4, 16 e 35 Cost. - dell'art. 120, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a ), della legge n. 94 del 2009, che prevede il diniego in via automatica del rilascio della patente di guida a coloro che sono, o sono stati, sottoposti alle misure di prevenzione di cui alla legge n. 1423 del 1956, nonché per i condannati per i reati in materia di stupefacenti di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. In primo luogo, i significativi elementi differenziali, che caratterizzano rispettivamente i provvedimenti di diniego di rilascio, di cui alla disposizione censurata, e quelli di revoca del titolo abilitativo, giustificano, su un piano di non manifesta irragionevolezza, il diverso trattamento normativo, fermo restando che sarebbe comunque auspicabile un migliore coordinamento sistematico delle distinte fattispecie, alla luce delle novità scaturite dalle precedenti decisioni della Corte costituzionale. In secondo luogo, va escluso che, per il solo diniego della patente di guida, il diritto al lavoro non sia esercitabile e la libertà di circolazione sia compromessa, poiché nessuna norma costituzionale assicura indistintamente a tutti i cittadini il diritto di guidare veicoli a motore. ( Precedenti citati: sentenze n. 99 del 2020, n. 24 del 2020, n. 80 del 2019, n. 22 del 2018, n. 274 del 2016 e n. 6 del 1962 ; ordinanza n. 81 del 2020 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 16 e 35 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione prima, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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