Corte costituzionale

Sentenza n. 119/2021

Corte cost., sent. 10 giugno 2021, n. 119

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
119/2021
Data di deposito
10 giugno 2021
Data di decisione
11 maggio 2021
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Augusto Antonio Barbera
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:119

Norme oggetto del giudizio

  • art. 41, comma 5, legge n. 99 del 23 luglio 2009
  • art. 4, comma 1, dell'Allegato 4, n. 43), decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010
  • art. 135, comma 1, lett. f), decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010

Parametri

Massime

Massima n. 43915

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41, comma 5, della legge n. 99 del 2009, sono inammissibili i nuovi ed autonomi profili di illegittimità costituzionale proposti dalle parti costituite, relativi alla violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, 13 e 18 CEDU, poiché spetta alla sola ordinanza di rimessione determinare il thema decidendum sottoposto alla Corte costituzionale. ( Precedente citato: sentenza n. 49 del 2021 ).

Massima n. 43916

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41, comma 5, della legge n. 99 del 2009. La mancata valutazione dell'applicabilità al caso di specie dell'art. 37 cod. proc. amm., che consente la rimessione in termini per errore scusabile, non pregiudica la rilevanza della questione, poiché il dubbio sulla legittimità costituzionale di una norma impositiva di un onere processuale precede la questione della applicabilità di un rimedio eventualmente offerto dall'ordinamento (anche) per il caso di inosservanza di tale norma.

Massima n. 43917

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per incertezza del petitum , formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41, comma 5, della legge n. 99 del 2009. Dal tenore dell'ordinanza di rimessione si può univocamente concludere che, nella prospettiva del rimettente, l'avviso alle parti dell'onere di riassunzione competa non al giudice, bensì alla segreteria del Tribunale, secondo lo schema introdotto dalla sentenza n. 111 del 1998.

Massima n. 43918

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sul requisito della non manifesta infondatezza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41, comma 5, della legge n. 99 del 2009. I richiami del rimettente alla sentenza n. 111 del 1998 si inseriscono in una trama motivazionale del tutto congrua, con cui essi sono resi calzanti alle questioni, ampiamente illustrate con riferimento ai parametri costituzionali indicati.

Massima n. 43919

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41, comma 5, della legge n. 99 del 2009 - abrogato dall'art. 4, comma 1, n. 43 dell'Allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010 e nella sostanza riprodotto dall'art. 135, comma 1, lett. f ), cod. proc. amm. - la norma censurata, secondo una valutazione non implausibile, continua a trovare applicazione nel giudizio principale, in quanto l'effetto processuale lamentato è interamente da essa disciplinato.

Massima n. 43920

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 41, comma 5, della legge n. 99 del 2009, nella parte in cui, attribuendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza territoriale del TAR Lazio, sede di Roma, alcune controversie in materia di impianti energetici, prevede che il termine per la riassunzione del ricorso decorra dalla data di entrata in vigore della legge. La disposizione censurata dal Consiglio di Stato impone un diretto onere di riassunzione a carico delle parti, pur in assenza di analoga pronuncia giurisdizionale, perseguendo un obiettivo di celerità nella trattazione di delicate controversie attinenti ad interessi significativi. Tuttavia, nel caso in esame, l'onere stesso non è accompagnato dalla previsione di un avviso alle parti costituite, dal quale soltanto decorra il termine breve fissato per la riassunzione, sfociando in una eccentricità lesiva del principio di ragionevolezza.

Massima n. 43921

Accolta, per violazione dell'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 41, comma 5, della legge n. 99 del 2009, sono assorbite le questioni poste in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 41, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), nella parte in cui prevede che il termine per la riassunzione del ricorso decorra dalla data di entrata in vigore della legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Daria de PRETIS, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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