Corte costituzionale

Sentenza n. 106/2021

Corte cost., sent. 21 maggio 2021, n. 106

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
106/2021
Data di deposito
21 maggio 2021
Data di decisione
28 aprile 2021
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luca Antonini
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:106

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 3, lett. a), legge della Regione Abruzzo n. 3 del 28 gennaio 2020
  • art. 10, comma 4, legge della Regione Abruzzo n. 3 del 28 gennaio 2020
  • art. 18, comma 2, legge della Regione Abruzzo n. 3 del 28 gennaio 2020
  • art. 19, legge della Regione Abruzzo n. 3 del 28 gennaio 2020
  • art. 40, comma 5, lett. d), legge della Regione Abruzzo n. 3 del 28 gennaio 2020
  • art. 40, comma 6, lett. e), legge della Regione Abruzzo n. 3 del 28 gennaio 2020
  • art. 22, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 3 del 28 gennaio 2020
  • art. 25, comma 4, legge della Regione Abruzzo n. 3 del 28 gennaio 2020

Parametri

Massime

Massima n. 43885

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., l'art. 10 della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2020, nella parte in cui, ai commi 3, lett. a ), e 4, prevedendo che «[n]ell'ipotesi di diniego del titolo abilitativo, di versamenti in eccesso o rinuncia, la somma è restituita al richiedente ed i relativi oneri trovano copertura nell'ambito delle risorse stanziate sul capitolo di spesa del bilancio di previsione 11825 - Missione 1, Programma 04, Titolo 1 - denominato "Rimborso oneri di urbanizzazione"», non quantifica gli oneri finanziari relativi agli esercizi 2021 e 2022 e non assicura agli stessi l'immediata copertura finanziaria. Le disposizioni impugnate dal Governo, entrambe attuative del c.d. piano casa, hanno previsto oneri finanziari a carattere obbligatorio, che discendono da una modifica della disciplina a regime delle ipotesi di restituzione della quota degli oneri di urbanizzazione già corrisposti alla Regione per la realizzazione di determinati interventi edilizi. Risulta quindi violato l'obbligo di copertura finanziaria così come declinato dall'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, che richiede al legislatore regionale di assicurare, alle spese a carattere obbligatorio e ripetitivo, immediata copertura per tutti e tre gli esercizi considerati dal bilancio di previsione pluriennale.

Massima n. 43886

È dichiarata cessata la materia del contendere, limitatamente alla copertura finanziaria per l'esercizio 2020, in ordine alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., dell'art. 10, commi 3, lett. a ), e 4, della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2020, entrambe attuative del c.d. Piano casa, le quali hanno previsto oneri finanziari a carattere obbligatorio, che discendono da una modifica della disciplina a regime delle ipotesi di restituzione della quota degli oneri di urbanizzazione già corrisposti alla Regione per la realizzazione di determinati interventi edilizi. Successivamente alla proposizione del ricorso, l'art. 7, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 14 del 2020 ha effettuato delle variazioni compensative nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2020-2022, dotando il capitolo di spesa 11825 di uno stanziamento di euro 10.000,00, ma solo per l'esercizio 2020.

Massima n. 43887

È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 2, 3, 117, secondo comma, lett. e ), e 118, quarto comma, Cost. degli artt. 18, comma 2, 19 e 40, commi 5, lett. d ), e 6, lett. e ), della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2020, i quali, rispettivamente, prevedono la possibilità dell'esercizio provvisorio degli enti, delle agenzie e degli altri organismi dipendenti dalla Regione nelle more dell'approvazione dei loro bilanci da parte della Giunta, nonché disciplinano i rendiconti degli enti ed organismi strumentali. Successivamente alla proposizione del ricorso, lo ius superveniens introdotto rispettivamente dagli artt. 8, commi 1 e 2, e 12, commi 1 e 2, della legge reg. Abruzzo n. 14 del 2020 ha prodotto la rinuncia del ricorrente, non accettata formalmente dalla resistente, la quale, non comparendo in udienza, ha ulteriormente palesato la mancanza di interesse a coltivare il giudizio. ( Precedenti citati: sentenze n. 286 del 2019, n. 171 del 2019 e n. 234 del 2017 ).

Massima n. 43888

È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., degli artt. 22, comma 1, e 25, comma 4, della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2020, il primo che attiene al rifinanziamento di interventi in materia di polizia locale per gli anni 2020, 2021 e 2022, per euro 80.000,00 per ciascuna annualità, e il secondo che costituisce un fondo regionale per la promozione del patrimonio artistico dei "Paesi Dipinti" e "Paese Affrescato". Su entrambe le questioni incide la sopraggiunta copertura finanziaria recata dallo ius superveniens recato di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2 dell'art. 9 della legge reg. Abruzzo n. 14 del 2020. ( Precedenti citati: sentenze n. 287 del 2019 e n. 33 del 2017; ordinanza n. 160 del 2014 ). La corretta applicazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., - al fine di evitare una prassi che si presta a comportamenti elusivi - richiede fisiologicamente una copertura contestuale della spesa, non avendo alcun apprezzabile senso l'approvazione di norme che, difettandone, non potrebbero comunque trovare applicazione se non a mezzo di atti di spesa palesemente illegittimi; laddove, inoltre, la copertura a posteriori sia rinvenuta attingendo a fondi o ad accantonamenti finalizzati a sovvenire possibili maggiori oneri, essa, per essere effettiva, deve in ogni caso avvenire per mezzo di variazioni riguardanti categorie omogenee di entrata e di spesa, corredate da una illustrazione che dia adeguato conto della complessiva neutralità della variazione di bilancio posta in essere. ( Precedente citato: sentenza n. 138 del 2018 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separata pronuncia la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso in epigrafe;

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Abruzzo 28 gennaio 2020, n. 3, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2020)», nella parte in cui, ai commi 3, lettera a), e 4, prevedendo che «[n]ell'ipotesi di diniego del titolo abilitativo, di versamenti in eccesso o rinuncia, la somma è restituita al richiedente ed i relativi oneri trovano copertura nell'ambito delle risorse stanziate sul capitolo di spesa del bilancio di previsione 11825 - Missione 1, Programma 04, Titolo 1 - denominato "Rimborso oneri di urbanizzazione"», non quantifica gli oneri finanziari relativi agli esercizi 2021 e 2022 e non assicura agli stessi l'immediata copertura finanziaria;

2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18, comma 2, 19 e 40, commi 5, lettera d), e 6, lettera e), della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 2, 3, 117, secondo comma, lettera e), e 118, quarto comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara cessata la materia del contendere, limitatamente alla copertura finanziaria per l'esercizio 2020, in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 3, lettera a), e 4, della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2020, promosse, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 22, comma 1, e 25, comma 4, della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2020, promosse, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 maggio 2021.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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