Corte costituzionale
Ordinanza n. 60/2021
Corte cost., ord. 1° aprile 2021, n. 60
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 60/2021
- Data di deposito
- 1° aprile 2021
- Data di decisione
- 11 marzo 2021
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:60
Norme oggetto del giudizio
- art. 18-bis, comma 1, lett. c), legge n. 69 del 22 aprile 2005
- art. 6, comma 5, lett. b), legge n. 117 del 4 ottobre 2019
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 11, Costituzione
- art. 27, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 8, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 17, paragrafo 1, patto internazionale dei diritti civili e politici
- art. 7, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 4, paragrafo 6, Decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea n. 584 del 13 giugno 2002
Massime
Massima n. 43750
È ordinata la restituzione degli atti alla Corte di cassazione, sez. sesta penale, per un nuovo esame, alla luce dello ius superveniens , della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18- bis , comma 1, lett. c ), della legge n. 69 del 2005, come introdotto dall'art. 6, comma 5, lett. b ), della legge n. 117 del 2019 - sollevate in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4, par. 6, della Decisione quadro 2002/584/GAI, nonché in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, all'art. 17, par. 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, e all'art. 7 CDFUE - nella parte in cui, con riferimento alla procedura di mandato di arresto europeo, non prevede il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato non membro dell'Unione europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano. L'art. 15 del d.lgs. n. 10 del 2021, promulgato medio tempore , ha modificato la disposizione censurata, mentre il successivo art. 17 ha modificato l'art. 19 della legge n. 69 del 2005, invocato quale tertium comparationis dal rimettente in riferimento all'art. 3 Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 1° aprile 2021.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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