Corte costituzionale
Ordinanza n. 4/2021
Corte cost., ord. 14 gennaio 2021, n. 4
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 4/2021
- Data di deposito
- 14 gennaio 2021
- Data di decisione
- 14 gennaio 2021
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:4
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 11 del 9 dicembre 2020
Parametri
Massime
Massima n. 43189
È sospesa l'efficacia della legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 2020, nel giudizio di legittimità costituzionale - promosso dal Governo in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 117, commi secondo, lett. m ), q ) ed h ), e terzo, 118 e 120, Cost., e al principio di leale collaborazione - dell'intera legge regionale, nonché, in particolare, degli artt. 2, commi 4, 6, 7, 9, da 11 a 15, 18 e da 20 a 25, e 3, comma 1, lett. a ), che hanno, tra l'altro, selezionato attività sociali ed economiche il cui svolgimento è consentito, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, anche in deroga a quanto contrariamente stabilito dalla normativa statale recante misure di contrasto alla pandemia da COVID-19. Va accolta l'istanza di sospensione - nelle more della decisione delle questioni promosse, la cui trattazione è fissata per il 23 febbraio 2021 - perché sussiste, in primo luogo, il fumus boni iuris , poiché la pandemia in corso ha richiesto e richiede interventi rientranti nella materia della profilassi internazionale di competenza esclusiva dello Stato; e sussiste altresì il rischio di un grave e irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico, nonché di un pregiudizio grave e irreparabile per i diritti dei cittadini, poiché la legge regionale impugnata, sovrapponendosi alla normativa statale, espone di per sé stessa al concreto e attuale rischio che il contagio possa accelerare di intensità, per il fatto di consentire misure che possono caratterizzarsi per minor rigore, a prescindere dal contenuto delle ordinanze in concreto adottate, e tenuto conto che le modalità di diffusione del virus COVID-19 rendono qualunque aggravamento del rischio indicato, anche su base locale, idoneo a compromettere in modo irreparabile la salute delle persone e l'interesse pubblico ad una gestione unitaria a livello nazionale della pandemia, peraltro non preclusiva di diversificazioni regionali, nel quadro di una leale collaborazione. ( Precedente citato: ordinanza n. 107 del 2010 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
sospende l'efficacia della legge della Regione Valle d'Aosta 9 dicembre 2020, n. 11 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d'Aosta in relazione allo stato d'emergenza), impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2021.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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