Corte costituzionale
Ordinanza n. 255/2021
Corte cost., ord. 23 dicembre 2021, n. 255
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 255/2021
- Data di deposito
- 23 dicembre 2021
- Data di decisione
- 15 dicembre 2021
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:255
Parametri
Massime
Massima n. 44437
Esiste una sfera di prerogative che spettano al singolo parlamentare e che esse possono essere difese con lo strumento del ricorso per conflitto tra poteri dello Stato, a condizione che vi sia una violazione manifesta della prerogativa, rilevabile nella sua evidenza già in sede di sommaria delibazione. ( Precedenti: O. 188/2021 - mass. 44209; O. 67/2021 - mass. 43797; O. 66/2021 - mass. 43780; O. 197/2020 - mass. 42909; O. 176/2020 - mass. 42352; O. 129/2020 - mass. 43535; O. 60/2020 - mass. 41938; O. 275/2019 - mass. 40942; O. 274/2019 - mass. 40941; O. 17/2019 - mass. 41933 ). La violazione manifesta della prerogativa del singolo parlamentare non può riguardare esclusivamente la scorretta applicazione dei regolamenti parlamentari e delle prassi di ciascuna Camera. ( Precedenti: O.193/2021; O. 188/2021 - mass. 44209; O. 186/2021 - mass. 44181 e n. 86 del 2020 - mass. 43341 ). La spiccata autonomia di cui godono gli organi costituzionali impone di escludere che la decretazione d'urgenza possa formulare condizioni atte ad interferire con (fino potenzialmente ad impedire) lo svolgimento dell'attività propria dell'organo. ( Precedente: S. 129/1981 ). L'essenza della garanzia contro l'interferenza di altri poteri che la Costituzione riconosce alle Camere è data dalla esclusività della capacità qualificatoria che il regolamento parlamentare possiede, anche quanto allo svolgimento dei lavori. ( Precedente: S. 379/1996 - mass. 22940 ). (Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso da Gianluigi Paragone, in qualità di senatore, nei confronti del Senato e del Governo, in relazione all'adozione, da parte del Collegio dei questori, della delibera con la quale è stato previsto che i senatori posseggano ed esibiscano la certificazione verde. Il ricorso ha omesso di dimostrare adeguatamente se quest'ultima e i presupposti che la consentono siano tali da costituire un effettivo impedimento all'esercizio delle attribuzioni proprie del senatore. L'atto oggetto del conflitto si limita, infatti, ad adottare una specifica interpretazione dell'art. 67 regol. Senato; inoltre il ricorrente, affermando che il modus procedendi osservato dagli organi del Senato avrebbe infranto la riserva di regolamento posta dall'art. 64 Cost. a garanzia della autodichia delle Camere, non rivendica la lesione di una sua propria prerogativa, ma di una competenza dell'intero Senato. ( Precedente: O. 67/2021 - mass. 43797 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal senatore Gianluigi Paragone con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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