Corte costituzionale

Ordinanza n. 244/2021

Corte cost., ord. 17 dicembre 2021, n. 244

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
244/2021
Data di deposito
17 dicembre 2021
Data di decisione
11 novembre 2021
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:244

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 44408

Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Lecce, sez. prima penale, in riferimento agli artt. 3, 13, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 590- bis , primo comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge n. 41 del 2016, e del d.lgs. n. 36 del 2018, nella parte in cui non prevedono la procedibilità a querela nelle ipotesi di lesioni personali stradali gravi per le quali la persona offesa risulti integralmente risarcita in ordine ai danni subiti a seguito dell'evento. La sentenza n. 248 del 2020 ha già riconosciuto non fondate le censure, in larga parte analoghe, riferite alla procedibilità d'ufficio; mentre la sentenza n. 223 del 2019 ha già dichiarato non fondate le doglianze relative al non corretto esercizio della delega. Infine, manifestamente infondate sono le doglianze formulate in riferimento agli artt. 13, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., per le quali manca qualsiasi autonoma motivazione rispetto ai profili di censura attinenti all'art. 3 Cost. Resta attuale, peraltro, l'auspicio, contenuto nelle citate sentenze, che il legislatore rimediti sulla congruità dell'attuale regime di procedibilità per le diverse ipotesi di reato contemplate dall'art. 590- bis cod. pen. ( Precedente: S. 248/2020 - mass. 42728; S. 223/2019 - mass. 41884 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 590-bis, primo comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274) e del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36 (Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a e b, e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecce, sezione prima penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 2021.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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