Corte costituzionale
Ordinanza n. 243/2021
Corte cost., ord. 17 dicembre 2021, n. 243
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 243/2021
- Data di deposito
- 17 dicembre 2021
- Data di decisione
- 25 novembre 2021
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:243
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 2, bis, lettera b), decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018
- legge n. 12 del 11 febbraio 2019
Parametri
Massime
Massima n. 44405
È ordinata la restituzione degli atti al Tar Lazio per un nuovo esame, alla luce dello ius superveniens , della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 51, 77 e 97 Cost., dell'art. 11, comma 2- bis , lett. b ), del d.l. n. 135 del 2018, aggiunto dalla legge di conversione n. 12 del 2019, che, nell'autorizzare l'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta del concorso (già concluso) bandito dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza con decreto del 18 maggio 2017, consente di assumere, tra i collocati in graduatoria, solo coloro che siano in possesso dei nuovi requisiti per l'accesso alla carriera iniziale della Polizia di Stato introdotti medio tempore dal d.lgs. n. 95 del 2017, tramite modifica dell'art. 6 del d.P.R. n. 335 del 1982. L'intervenuto art. 260- bis del d.l. n. 34 del 2020, come aggiunto in sede di conversione dalla legge n. 77 del 2020, è idoneo a superare i dubbi di legittimità costituzionale denunciati, rispetto a tutti i candidati che abbiano tempestivamente impugnato gli atti di esclusione dalla procedura, come i ricorrenti nei giudizi principali.
Massima n. 44406
La c.d. retroattività delle sentenze di accoglimento incontra il limite dei rapporti esauriti, quali quelli rispetto ai quali siano decorsi i termini di inoppugnabilità degli atti amministrativi. ( Precedente: O. 191/2021 - mass. 44212 ).
Massima n. 44407
Nel giudizio in via incidentale, la sopravvenienza di una normativa idonea a superare i dubbi di legittimità costituzionale prospettati dal rimettente non giustifica la dichiarazione di inammissibilità della questione per cessazione della materia del contendere nel giudizio a quo o per irrilevanza sopravvenuta, potendo lo ius superveniens assumere rilievo solo ai fini della restituzione degli atti al giudice a quo , spettando a quest'ultimo verificare l'incidenza della normativa sopravvenuta sulla rilevanza delle questioni sollevate. ( Precedente: S. 89/2017 - mass. 41963 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibile la costituzione di Matteo Francesco Pedrotti e Leonardo Mancuso nei giudizi introdotti, rispettivamente, con le ordinanze iscritte al r.o. n. 203 e n. 204 del 2020;
2) ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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