Corte costituzionale

Ordinanza n. 243/2021

Corte cost., ord. 17 dicembre 2021, n. 243

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
243/2021
Data di deposito
17 dicembre 2021
Data di decisione
25 novembre 2021
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Modugno
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:243

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, comma 2, bis, lettera b), decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018
  • legge n. 12 del 11 febbraio 2019

Parametri

Massime

Massima n. 44405

È ordinata la restituzione degli atti al Tar Lazio per un nuovo esame, alla luce dello ius superveniens , della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 51, 77 e 97 Cost., dell'art. 11, comma 2- bis , lett. b ), del d.l. n. 135 del 2018, aggiunto dalla legge di conversione n. 12 del 2019, che, nell'autorizzare l'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta del concorso (già concluso) bandito dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza con decreto del 18 maggio 2017, consente di assumere, tra i collocati in graduatoria, solo coloro che siano in possesso dei nuovi requisiti per l'accesso alla carriera iniziale della Polizia di Stato introdotti medio tempore dal d.lgs. n. 95 del 2017, tramite modifica dell'art. 6 del d.P.R. n. 335 del 1982. L'intervenuto art. 260- bis del d.l. n. 34 del 2020, come aggiunto in sede di conversione dalla legge n. 77 del 2020, è idoneo a superare i dubbi di legittimità costituzionale denunciati, rispetto a tutti i candidati che abbiano tempestivamente impugnato gli atti di esclusione dalla procedura, come i ricorrenti nei giudizi principali.

Massima n. 44406

La c.d. retroattività delle sentenze di accoglimento incontra il limite dei rapporti esauriti, quali quelli rispetto ai quali siano decorsi i termini di inoppugnabilità degli atti amministrativi. ( Precedente: O. 191/2021 - mass. 44212 ).

Massima n. 44407

Nel giudizio in via incidentale, la sopravvenienza di una normativa idonea a superare i dubbi di legittimità costituzionale prospettati dal rimettente non giustifica la dichiarazione di inammissibilità della questione per cessazione della materia del contendere nel giudizio a quo o per irrilevanza sopravvenuta, potendo lo ius superveniens assumere rilievo solo ai fini della restituzione degli atti al giudice a quo , spettando a quest'ultimo verificare l'incidenza della normativa sopravvenuta sulla rilevanza delle questioni sollevate. ( Precedente: S. 89/2017 - mass. 41963 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibile la costituzione di Matteo Francesco Pedrotti e Leonardo Mancuso nei giudizi introdotti, rispettivamente, con le ordinanze iscritte al r.o. n. 203 e n. 204 del 2020;

2) ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze